Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 81. Pubblica sicurezza |
Capitolo: | 81.3 ordine pubblico |
Data: | 26/04/1993 |
Numero: | 122 |
Sommario |
Art. 1. Discriminazione, odio e violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. |
Art. 2. Disposizioni di prevenzione. |
Art. 3. Circostanza aggravante. |
Art. 4. Modifiche a disposizioni vigenti. |
Art. 5. Perquisizioni e sequestri. |
Art. 6. Disposizioni processuali. |
Art. 7. Sospensione cautelativa e scioglimento. |
Art. 8. Disposizioni finali. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 81.3.6 - D.L. 26 aprile 1993, n. 122. [1]
Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
(G.U. 27 aprile 1993, n. 97).
Art. 1. Discriminazione, odio e violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
1. L'art. 3 della
"Art. 3.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi [2].
2. [3].
3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni [4]”.
1 bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 3 della
a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1 ter;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;
c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonchè divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;
d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni. [5]
1 ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1 bis, lettera a). [6]
1 quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato. [7]
1 quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3 della
1 sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati. [9]
Art. 2. Disposizioni di prevenzione.
1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 della
2. E' vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. [11]
3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'art. 3 della
Art. 3. Circostanza aggravante. [13]
[1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà. [14]
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.]
Art. 4. Modifiche a disposizioni vigenti.
1. Il secondo comma dell'art. 4 della
"Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.".
Art. 5. Perquisizioni e sequestri. [15]
1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'art. 3 o per uno dei reati previsti dall'art. 3, commi 1, lettera b), e 3, della
2. E' sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari ovvero taluni degli oggetti indicati nell'art. 4 della
3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato, è sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2.
Art. 6. Disposizioni processuali.
1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.
2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'art. 4 della
2 bis. All'art. 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: ", delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della
3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della Corte di assise è competente il tribunale.
4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'art. 3 della
5. Per i reati indicati all'art. 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'art. 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.
6. [18]
Art. 7. Sospensione cautelativa e scioglimento.
1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'art. 3 o per uno dei reati previsti dall'art. 3, commi 1, lettera b), e 3, della
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.
3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell'art. 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [20]
Art. 8. Disposizioni finali.
1. Il settimo comma dell'art. 4 della
2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'art. 6 si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla
[3] Comma abrogato dalla legge di conversione.
[4] Comma così sostituito dalla
[5] Comma aggiunto dalla
[6] Comma aggiunto dalla
[7] Comma aggiunto dalla
[8] Comma aggiunto dalla
[9] Comma aggiunto dalla
[10] Comma così sostituito dalla
[11] Comma così sostituito dalla
[12] Comma così modificato dalla
[13] Articolo abrogato dall'art. 7 del
[14] Comma così modificato dalla
[15] Articolo così sostituito dalla
[16] Comma così modificato dalla
[17] Comma inserito dalla
[18] Comma abrogato dalla
[19] Comma così modificato dalla
[20] Comma così modificato dalla