§ 81.1.d - Legge 22 dicembre 1956, n. 1452.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:81. Pubblica sicurezza
Capitolo:81.1 disciplina generale
Data:22/12/1956
Numero:1452


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 [...]


§ 81.1.d - Legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti.

(G.U. 5 gennaio 1957, n. 4).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti, con le seguenti modificazioni:

     All'ultimo capoverso dell'art. 1, dopo lo parole "L'acquirente" sono inserite le parole "o cessionario".

     L'art. 2 è soppresso.

     All'ultimo capoverso dall'art. 3, dopo le parole "L'acquirente" sono inserite le parole "o cessionario".

     Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente art. 4 bis;

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle armi ad aria compressa, alle pistole e carabine Flobert e munizioni relative; non si applicano altresì alle munizioni relative alle armi da caccia.