§ 80.5.152 – D.L. 31 luglio 1954, n. 533.
Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:31/07/1954
Numero:533


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 80.5.152 – D.L. 31 luglio 1954, n. 533. [1]

Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato.

(G.U. 31 luglio 1954, n. 173).

 

     Art. 1.

     Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate [2].

     La ritenuta del 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo V e 1, titolo X, dell'allegato F della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni, è mantenuta limitatamente ai mandati ed agli ordinativi di pagamento dipendenti da contratti stipulati anteriormente al 31 luglio 1954.

     La ritenuta stessa non si applica ai mandati ed ordinativi di pagamento che abbiano ad oggetto contributi od indennizzi per danni di guerra, per alluvioni ed altre pubbliche calamità e per la ricostruzione edilizia, nonchè ai mandati od ordinativi di pagamento emessi per fini di pubblica assistenza e beneficenza o a favore di enti pubblici in genere.

 

          Art. 2.

     Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo precedente sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro 30 giorni dalla loro riscossione in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della entrata con la denominazione "Tributi speciali, diritti e compensi".

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale degli uffici per la conservazione dei registri immobiliari.

 

          Art. 7. [6]

 

          Art. 8. [7]

 

          Art. 9.

     E' abrogata la legge 27 dicembre 1953, n. 948, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quello del presente decreto.

 

          Art. 10.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'esercizio finanziario 1954-55, si farà fronte con l'entrata derivante dai tributi speciali, diritti e compensi di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 1954 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Tabella A

 

Titolo I - Personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette

 

Numero d'ordine

OGGETTO

Tariffa in lire

Annotazioni

 

 

Fisso

Proporzionale

 

1

Diritto per il rilascio di certificati, copie, estratti di atti catastali e non catastali e copie delle decisioni delle Commissioni tributarie:

 

 

Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di lire 300 [8] , oltre al diritto di ricerca e di consultazione nella misura fissa di lire 3.600 (N20) .

 

a) per ogni copia, certificato ed estratto, oltre al diritto di ricerca e per la consultazione di cui al n. 4

1.800 [9] .

 

I certificati richiesti dai comuni per l'iscrizione negli elenchi dei poveri e quelli richiesti dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica per provvidenze a favore dei ciechi civili, dei mutilati e invalidi (di guerra e civili), dei sordomuti e degli alienati sono esenti dai predetti tributi, salvo il diritto d'urgenza nella misura fissa di lire 1.800 (N20) . . Sono esenti anche i certificati richiesti dagli interessati per ottenere la pensione sociale, ai sensi dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, salvo il diritto d'urgenza nella misura fissa di lire 1.800 (N20) .

 

b) per la prima pagina o scheda

 

600 [10] .

 

 

c) per le pagine o schede successive

_

300 [11] .

 

2.

Diritto per la introduzione delle volture ai fini dell'attualità delle iscrizioni nel catasto e nell'anagrafe tributaria:

 

 

La liquidazione di tale diritto sarà eseguita dall'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette dietro presentazione di apposita distinta da parte dell'Ufficio.

 

a) per ogni voltura, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e dell'art. 70 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153

12.000 [12] .

 

 

 

b) per ogni frazionamento introdotto nel cessato catasto fabbricati

6.000 [13] .

 

 

3

Diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati, entro 5 giorni dalla richiesta

_

 

Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella con esclusione del diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta. Per i certificati di cui all'annotazione relativa al numero d'ordine 1 il diritto di urgenza è di lire 1.200 [14] oltre al diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta.

4

Diritto di ricerca o per la consultazione degli atti catastali, dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte anche ai fini della parificazione delle cartelle esattoriali:

 

 

Il pagamento di tale diritto sarà effettuato mediante contante.

 

per ogni ora o frazione di ora successiva

_

3.600 [15] .

 

5

Ripartizione a favore degli enti interessati di redditi che si producono in più comuni.

 

 

Le regioni, le Amministrazioni provinciali, le Camere di commercio e gli altri enti interessati versano direttamente agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i diritti dovuti per la ripartizione del reddito che si produce in più comuni. Il comune delegato alla notifica del riparto è tenuto a corrispondere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i diritti stessi anche per conto degli altri comuni interessati, salvo rivalsa delle rispettive quote.

 

Da ciascun ente interessato è dovuto un diritto di

6.000 [16] .

 

 

6

Diritto per lavori inerenti alla compilazione e tariffazione di ruoli di tributi e contributi da attribuire ai comuni, alle province, alle regioni, alle Camere di commercio ed alle aziende autonome:

600 [17] per ogni articolo

 

Il diritto di cui contro è applicato per i ruoli emessi in dipendenza dell'entrata in vigore delle norme delegate previste dallalegge 9 ottobre 1971, n. 825.

 

a carico di ciascun ente interessato

 

 

Per i ruoli emessi in dipendenza del precedente ordinamento il diritto viene applicato nella misura di lire 60 [18] per ogni articolo.

Nota: L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

 

Titolo II - Personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (uffici del registro e uffici Iva) [19]

 

Numero d'ordine

Oggetto

Tariffa in lire

Annotazioni

 

 

Fisso

Proporzionale

 

1

Diritto di ricerca o per la consultazione di registri, atti, denunzie e bollette di pagamento:

 

 

 

 

per ogni ora o frazione

_

14.400

 

2

Diritto per il rilascio dei certificati e attestazioni di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di denunzie e di documenti depositati negli uffici e di decisioni emesse dalle commissioni tributarie, quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle vigenti norme; compilazione delle note di trascrizione ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 giugno 1943, n. 540:

 

 

Il diritto fisso è dovuto una sola volta per la compilazione della nota di trascrizione in doppio esemplare; il diritto proporzionale è dovuto per ogni pagina di ciascun esemplare della nota di trascrizione.

 

a) per ogni certificato, attestazione, copia ed estratto e per ogni nota di trascrizione, oltre il diritto di ricerca, nella misura di cui al numero d'ordine 1

7.200

_

 

 

b) per la prima pagina

_

2.400

 

 

c) per ogni pagina successiva

_

1.200

 

3

Diritto per la stipula di atti, convenzioni e verbali di dilazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) per ogni documento

36.000

_

 

 

b) per la prima pagina

_

2.400

 

 

c) per ogni pagina successiva

_

1.200

 

4

Diritto per l'esame delle denunzie di successione ai fini della richiesta di formalità ipotecarie:

 

 

 

 

per ogni formalità richiesta

36.000

_

 

5

Diritto di urgenza per il rilascio di certificati, attestazioni, copie od estratti entro 5 giorni

_

_

Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella con esclusione del diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta

6

Diritto di urgenza per la restituzione entro il giorno successivo degli atti sottoposti alla registrazione e dei registri vidimati

7.200

_

 

7

Diritto per la riscossione dei contributi, onorari complementari ed altre competenze per conto di associazioni, enti ed istituti:

 

 

 

 

per ogni 100 lire

_

6

 

8

Diritto per lavori inerenti alla attribuzione ai comuni del gettito dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili:

 

 

 

 

per ogni attribuzione

24.000

_

 

 

Nota: L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui al presente titolo II viene applicata solo quando essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

 

Titolo III - Personale dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali. [20]

 

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

 

N. d'ordine

OGGETTO

Tariffa in Euro

Note

 

 

 

 

1

Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici:

 

 

1.1

per ogni certificato, copia o estratto.

16,00

Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione,è dovuto il diritto fisso di euro 4.

1.1.1

Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati:

- particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi;

- foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione;

- vertice o caposaldo, per le copie di monografia;

- punto, per il quale si determinano le coordinate;

- unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto;

- unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici.

4,00

Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.

1.2

Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale.

16,00

L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico.

 

 

 

 

1.2.1

Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.

4,00

Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.

 

 

 

 

2

Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:

 

 

2.1

per ogni domanda di voltura;

55,00

Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.

2.2 [21]

per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione;

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate;

65,00

 

2.3.1

per ogni particella eccedente.

3,00

 

 

 

 

 

3

Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:

 

 

3.1

per ogni estratto di mappa.

10,00

 

3.1.1

Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.

4,00

Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.

3-bis. [22]

Consultazione degli atti catastali:

 

 

3-bis.1.

consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione:

euro 5,00

 

3-bis.2.

consultazione della base informativa:

 

 

 

consultazione per unità immobiliare:

euro 1,00

 

 

consultazione per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10:

euro 1,00

 

 

elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10:

euro 1,00

 

 

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana.

 

 

Tabella B

 

Tributi speciali per i servizi resi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità                      

 

+------------------------------------+-------------------------+

|                                    |          Tariffe        |

|              OGGETTO               +-----------+-------------+

|                                    | Sanitario |  Agente di  |

|                                    |  (Lire)   |sanità (Lire)|

+------------------------------------+-----------+-------------+

|         A) Servizi medici          |           |             |

|1. Rilascio   di    certificati    a|           |             |

|   richiesta di privati o di Enti. .|     500   |      -      |

|2. Accertamenti     tecnico-sanitari|           |             |

|   eseguiti su richiesta di  privati|           |             |

|   o di Enti . . . . . . . . . . . .|   1.000   |      -      |

 

+------------------------------------+-------------------------+

|                                    |          Tariffe        |

|              OGGETTO               +-----------+-------------+

|                                    | Sanitario |  Agente di  |

|                                    |  (Lire)   |sanità (Lire)|

+------------------------------------+-----------+-------------+

|    B) Servizi medici di sanità     |           |             |

|             marittima              |           |             |

|1. Accertamenti    igienico-sanitari|           |             |

|   per   l'ammissione  a pratica  di|           |             |

|   navi in  arrivo  previa  resa del|           |             |

|   Costituto  sanitario a  bordo . .|     400   |     120     |

|2. Controllo       tecnico-sanitario|           |             |

|   derattizzazione   navi   con  gas|           |             |

|   tossici o ispezione  per  esonero|   1.000   |     400     |

|3. Agli  agenti  di  sanità  addetti|           |             |

|   agli impianti  di  disinfezione o|           |             |

|   di bonifica:                     |           |             |

|     a) in qualità di macchinista. .|     -     |     240     |

|     b) in qualità di fuochista. . .|     -     |     120     |

|4. Visite   tecnico-sanitarie   alle|           |             |

|   navi. . . . . . . . . . . . . . .|     350   |     150     |

 

----------                                                      

Annotazione: Ridotto della  metà  per le  navi  inferiori  a 250

             tonnellate di stazza lorda.                        

 

|5. Agli     agenti     di     sanità|           |             |

|   per    sorveglianza        merci,|           |             |

|   accompagnamento          infermi,|           |             |

|   disinfezioni   e  disinfestazione|     -     |     120     |

 

+------------------------------------+-------------------------+

|                                    |          Tariffe        |

|              OGGETTO               +-----------+-------------+

|                                    | Sanitario |  Agente di  |

|                                    |  (Lire)   |sanità (Lire)|

+------------------------------------+-----------+-------------+

|      C) Servizi veterinari         |           |             |

|1. Rilascio    di    certificati   a|           |             |

|   richiesta di  privati o  di  Enti|     500   |       -     |

|2. Accertamenti     tecnico-sanitari|           |             |

|   effettuati   su   richiesta    di|           |             |

|   privati o di  Enti. . . . . . . .|   1.000   |       -     |

|3. Servizi  eseguiti  fuori orario o|           |             |

|   fuori   circuito    doganale   ai|           |             |

|   confini, nei porti e  aeroporti: |           |             |

|     a) oltre   l'orario    normale,|           |             |

|        entro il  circuito  doganale|           |             |

|        e  portuale:                |           |             |

|         di  giorno, sino a due ore.|     500   |      300    |

|         per  ogni  ora successiva .|     250   |      150    |

|         di     notte,       assegno|           |             |

|         supplementare   per    ogni|           |             |

|         ora . . . . . . . . . . . .|     150   |       70    |

|     b) fuori  del circuito doganale|           |             |

|        o  portuale:                |           |             |

|         di  giorno, sino a due ore.|     600   |      400    |

|         per ogni  ora  successiva .|     300   |      200    |

|         di     notte,       assegno|           |             |

|         supplementare   per    ogni|           |             |

|         ora . . . . . . . . . . . .|     150   |       75    |

|4. Operazioni  inerenti  alle  prove|           |             |

|   della      brucellina,      della|           |             |

|   malleina,  della tubercolina o ad|           |             |

|   altre prove  allergiche  per  gli|           |             |

|   animali   in        importazione,|           |             |

|   eseguite      fuori       orario,|           |             |

|   comprensivo  delle  indennità  di|           |             |

|   cui al  precedente n. 3, per ogni|           |             |

|   capo  con  un minimo di lire  500|      50   |       -     |

 

 

Annotazione: Con un minimo di lire 500.

 

Note. - Per i servizi veterinari di cui al n. 3 valgono le seguenti norme:

1) Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennità suddette sono aumentate del 50 per cento. A tale effetto i servizi resi in ufficio, si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

2) Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili appostati alle banchine di ordinario servizio e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, l'indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario di ufficio.

3) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

4) Agli effetti del computo delle indennità per operazioni eseguite fuori del circuito doganale, della sede di ufficio o fuori comune si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la località ove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, nonché quelle trascorse nella località medesima in attesa del ritorno in sede.

5) Nel caso di più servizi resi contemporaneamente e successivamente senza interruzione di tempo, per conto di più ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.

6) Quando per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione straordinaria, vi sia la possibilità di usare servizi pubblici di comunicazione, spetta al funzionario il rimborso delle spese di trasporto ragguagliato al prezzo del biglietto di andata e ritorno. In mancanza di servizi pubblici, la ditta ha l'obbligo di fornire mezzi di trasporto decorosi. Quando ciò non sia possibile e le distanze sono da percorrere con mezzi propri su vie ordinarie, spetta a ciascun impiegato o militare comandato al servizio richiesto, un compenso chilometrico di lire 50. Le frazioni di chilometro si considerano come chilometro intero e le distanze si calcolano dalla sede dell'ufficio cui fa capo l'operazione. Nel caso però che le distanze debbano essere percorse di notte o in speciali condizioni di viabilità, il compenso potrà essere dal capo dell'ufficio determinato in misura più elevata.

Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

 

 

Tabella C

 

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della pubblica istruzione (Personale della segreteria degli Istituti e delle Scuole statali d'arte)                         

 

|       OGGETTO       | Tariffe |          Annotazioni         |

|                     | (Lire)  |                              |

+---------------------+---------+------------------------------+

| 1. Per ogni copia di|   100   | Il 50 per cento è devoluto al|

|    estratti   e   di|         |   personale delle  segreterie|

|    certificati . . .|         |   degli   Istituti   e  delle|

|                     |         |   Scuole d'arte.             |

 

 

Tabella D [23]

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto)

 

OGGETTO

TARIFFE (EURO)

ANNOTAZIONI

1. Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto compresi i passaggi di proprietà.

62,00

Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo è ridotto ad euro 5,17.

2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie (comprese le unità da diporto).

51,65

Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa.

3. Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati.

129,12

 

4. Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie e di estratti degli atti stessi.

0,26

Il compenso spetta per ogni pagina.

 

 

Tabella E

 

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero degli affari esteri

(Personale della Direzione Generale dell'Emigrazione)

 

|        OGGETTO          |Tariffe|         Annotazioni        |

|                         | (Lire)|                            |

+-------------------------+-------+----------------------------+

|Visite di  idoneità  alle|  1.000|                            |

| navi addette al traspor-|       |                            |

| to degli emigranti      |       |                            |

 

 

Tabella F

 

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni                     

 

|         OGGETTO           | Tariffe |       Annotazioni      |

|                           | (Lire)  |                        |

+---------------------------+---------+------------------------+

| Collaudo impianti R.T. di |   500   |                        |

|   navi mercantili . . . . |         |                        |


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 26 settembre 1954, n. 869. Abrogato dall'art. 99 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articolo sostituito dalla L. di conversione 26 settembre 1954, n. 869 e ora abrogato dall'art. 5 della L. 27 ottobre 1973, n. 628 e dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[4] Articolo sostituito dalla L. di conversione 26 settembre 1954, n. 869 e ora abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[5] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[6] Articolo sostituito dalla L. di conversione 26 settembre 1954, n. 869 e ora abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[7] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 27 ottobre 1973, n. 628 e nuovamente abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[8] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[9] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[10] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[11] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[12] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[13] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[14] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[15] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[16] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[17] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[18] Importo così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[19] Titolo così sostituito dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

[20] Titolo già sostituito dall'art. 16 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 10 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, dall'allegato 2 quinquies della L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[21] Per una modifica al presente numero a decorrere dal 1° ottobre 2012, vedi l'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[22] Numero aggiunto dall'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, con la decorrenza ivi prevista al comma 5-undecies.

[23] Tabella così sostituita dall'art. 4 del D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito dalla L. 2 agosto 2011, n. 130.