§ 78.1.22 – L. 19 marzo 1980, n. 77.
Attribuzione ai competenti organi regionali della potestà di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:19/03/1980
Numero:77


Sommario
Art. 1.      Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e [...]
Art. 2.      Il numero 1) del primo comma dell'art. 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è sostituito nel modo seguente
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 78.1.22 – L. 19 marzo 1980, n. 77.

Attribuzione ai competenti organi regionali della potestà di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.

(G.U. 22 marzo 1980, n. 81).

 

     Art. 1.

     Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, i competenti organi delle regioni sono autorizzati ad esercitare la potestà attribuita agli assessori regionali dall'art. 12 della stessa legge per il latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.

 

          Art. 2.

     Il numero 1) del primo comma dell'art. 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è sostituito nel modo seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.