Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 78. Prezzi |
Capitolo: | 78.1 prezzi |
Data: | 19/03/1980 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e [...] |
Art. 2. Il numero 1) del primo comma dell'art. 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è sostituito nel modo seguente |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 78.1.22 – L. 19 marzo 1980, n. 77.
Attribuzione ai competenti organi regionali della potestà di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.
(G.U. 22 marzo 1980, n. 81).
Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della
Il numero 1) del primo comma dell'art. 11 della
(Omissis).
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.