§ 77.6.14a - Legge 27 febbraio 1978, n. 41.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:27/02/1978
Numero:41

§ 77.6.14a - Legge 27 febbraio 1978, n. 41.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale.

(G.U. 28 febbraio 1978, n. 58)

 

 

     E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, primo comma, le parole: A tutte le pensioni, sono sostituite dalle seguenti: Alle pensioni; le parole: di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e le parole: in esecuzione dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono sostituite dalle seguenti: in esecuzione degli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

     dopo il primo comma è inserito il seguente:

     L'importo della perequazione automatica di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non può superare, per i trattamenti minimi delle singole gestioni pensionistiche, quello calcolato in base all'art. 10 della legge stessa;

     al quarto comma, le parole: Nulla è innovato per quanto concerne, sono sostituite dalle seguenti: Per l'anno 1978 restano fermi.

     All'art. 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     A decorrere dal 1° gennaio 1979, dall'applicazione dell'aumento in percentuale di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non può derivare per le pensioni di cui al presente articolo un incremento superiore a quello che si ottiene applicando l'aumento percentuale stesso all'importo determinato mediante l'applicazione della misura massima della percentuale di commisurazione prevista dal secondo comma dell'art. 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al limite massimo della retribuzione che può essere presa in considerazione per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma degli articoli 26 e 27 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

     All'art. 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

     A decorrere dal 1° gennaio 1978 le norme vigenti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti in materia di maggiorazioni per carichi familiari si applicano a tutti i trattamenti pensionistici indicati nell'art. 1, primo comma, del presente decreto-legge.

     Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:

     Art. 2-bis. - Per i periodi di paga scaduti anteriormente a quello in corso alla data del 1° gennaio 1974, l'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari e alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, per il personale la cui retribuzione sia calcolata in relazione alle ore di lavoro compiute, si considera assolto, in caso di orario di lavoro settimanale distribuito in numero di giornate inferiore a sei, quando i contributi stessi risultino versati, sulla base della retribuzione di fatto giornaliera ed entro il limite del relativo massimale, per il numero delle giornate effettivamente lavorate, fermi restando i criteri di determinazione della retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     I miglioramenti previdenziali di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, si applicano anche alle prestazioni poste in pagamento nell'anno 1977 sulla base delle risultanze degli elenchi nominativi dell'anno precedente.

     I periodi di godimento del trattamento previsto dall'art. 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste.

     All'art. 4, primo comma, sono soppresse le parole: un massimo di e al secondo comma, dopo la parola: malattie, è aggiunta la parola: e.

     Dopo l'art. 9, è aggiunto il seguente:

     Art. 9-bis. - L'assicurazione di malattia di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, è obbligatoria anche nei confronti degli agenti di assicurazione.

     Per i soggetti di cui al comma precedente che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già iscritti negli elenchi nominativi di cui all'art. 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui è avvenuta.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti che abbiano iniziato l'attività successivamente all'entrata in vigore della legge 3 giugno 1975, n. 160, possono chiedere la regolarizzazione della posizione contributiva per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, per i periodi per i quali non sia intervenuta la prescrizione di cui all'art. 11 della legge medesima.

     La regolarizzazione è effettuata, con onere a totale carico degli interessati, mediante il versamento dei contributi maggiorati degli interessi compensativi al tasso legale.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.