Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 27/02/1978 |
Numero: | 41 |
§ 77.6.14a - Legge 27 febbraio 1978, n. 41.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale.
(G.U. 28 febbraio 1978, n. 58)
E' convertito in legge il
All'art. 1, primo comma, le parole: A tutte le pensioni, sono sostituite dalle seguenti: Alle pensioni; le parole: di cui all'art. 10 della
dopo il primo comma è inserito il seguente:
L'importo della perequazione automatica di cui all'art. 9 della
al quarto comma, le parole: Nulla è innovato per quanto concerne, sono sostituite dalle seguenti: Per l'anno 1978 restano fermi.
All'art. 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
A decorrere dal 1° gennaio 1979, dall'applicazione dell'aumento in percentuale di cui al primo comma dell'art. 10 della
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
All'art. 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
A decorrere dal 1° gennaio 1978 le norme vigenti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti in materia di maggiorazioni per carichi familiari si applicano a tutti i trattamenti pensionistici indicati nell'art. 1, primo comma, del presente decreto-legge.
Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - Per i periodi di paga scaduti anteriormente a quello in corso alla data del 1° gennaio 1974, l'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari e alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, per il personale la cui retribuzione sia calcolata in relazione alle ore di lavoro compiute, si considera assolto, in caso di orario di lavoro settimanale distribuito in numero di giornate inferiore a sei, quando i contributi stessi risultino versati, sulla base della retribuzione di fatto giornaliera ed entro il limite del relativo massimale, per il numero delle giornate effettivamente lavorate, fermi restando i criteri di determinazione della retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della
L'art. 3 è sostituito dal seguente:
I miglioramenti previdenziali di cui agli articoli 6, 7 e 8 della
I periodi di godimento del trattamento previsto dall'art. 7 della
All'art. 4, primo comma, sono soppresse le parole: un massimo di e al secondo comma, dopo la parola: malattie, è aggiunta la parola: e.
Dopo l'art. 9, è aggiunto il seguente:
Art. 9-bis. - L'assicurazione di malattia di cui alla
Per i soggetti di cui al comma precedente che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già iscritti negli elenchi nominativi di cui all'art. 6 della
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti che abbiano iniziato l'attività successivamente all'entrata in vigore della
La regolarizzazione è effettuata, con onere a totale carico degli interessati, mediante il versamento dei contributi maggiorati degli interessi compensativi al tasso legale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.