Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.4 enti previdenziali |
Data: | 24/09/1997 |
Numero: | 366 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Organi |
Art. 3. Presidente |
Art. 4. Consiglio di indirizzo e vigilanza |
Art. 5. Consiglio di amministrazione |
Art. 6. Collegio dei sindaci |
Art. 7. Direttore generale |
Art. 8. Comitati amministratori di gestioni, fondi e casse |
§ 77.4.101 - D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366.
Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(G.U. 29 ottobre 1997, n. 253)
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
d) il collegio dei sindaci;
e) il direttore generale.
2. Sono altresì organi dell'Istituto i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, numero 4), della
1. Il presidente, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del
a) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza e ne assicura la relativa istruttoria;
b) può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, per il caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali, ai coordinatori dei rami professionali e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici;
c) può disporre, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;
d) convoca il consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;
e) firma gli atti e documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del
f) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
g) rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale.
Art. 4. Consiglio di indirizzo e vigilanza
1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è composto, previa designazione da parte delle rispettive confederazioni sindacali ed organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, da:
a) dodici membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;
b) nove membri in rappresentanza dei datori di lavoro;
c) tre membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi.
2. Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del
3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; su proposta del presidente elegge, tra i suoi membri, nella prima seduta, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il funzionamento del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, può avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.
Art. 5. Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza e nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del
a) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
b) approva ed attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;
c) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, nonché i criteri per l'attribuzione dell'indennità di funzione per le qualifiche dirigenziali.
2. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
1. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del
2. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
1. Il direttore generale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del
a) partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e dei comitati di cui al comma 1, n. 4), dell'articolo 2 della
b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto e dei comitati di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4), della
c) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonché di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione.
Art. 8. Comitati amministratori di gestioni, fondi e casse
1. Presso l'Istituto continuano ad operare, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del
2. Il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 22 della
3. Il comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della
4. Il comitato di cui all'articolo 38 della
5. Per la validità delle sedute di comitati di cui al presente articolo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.