§ 77.4.53 - Legge 27 luglio 1967, n. 661.
Modificazioni alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di presidenza e di assistenza alle ostetriche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:27/07/1967
Numero:661


Sommario
Art. 1.      L'importo minimo della pensione annua, previsto dalla tabella allegata alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, per le iscritte all'Ente nazionale di previdenza e di [...]
Art. 2.      L'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il punto 1) del primo comma dell'articolo 26 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Le pensioni in corso di godimento a carico dell'Ente alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate nella misura derivante dalla applicazione del [...]


§ 77.4.53 - Legge 27 luglio 1967, n. 661.

Modificazioni alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di presidenza e di assistenza alle ostetriche.

(G.U. 10 agosto 1967, n. 200)

 

 

     Art. 1.

     L'importo minimo della pensione annua, previsto dalla tabella allegata alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, per le iscritte all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, è elevato da lire 72.000 a lire 130.000 annue.

     Per ogni anno di contribuzione superiore a dieci, l'importo annuo della pensione è maggiorato di lire 5.200.

     Il limite massimo di pensione, con quaranta anni e oltre di contribuzione, è fissato in lire 286.000.

     La pensione viene erogata in tredici rate, di cui una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie e non comprensiva della maggiorazione prevista dall'art. 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417.

 

          Art. 2.

     L'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, è sostituito dal seguente:

     "Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire 20.000 per gli anni 1967-1968 e di lire 30.000 per gli anni successivi, di cui lire 5.000 sono attribuite alla gestione assistenza.

     La misura del contributo annuo potrà essere variata sentito il Consiglio nazionale dell'Ente, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione previdenza.

     L'iscritta che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuta a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui al presente articolo".

 

          Art. 3.

     Il punto 1) del primo comma dell'articolo 26 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 è sostituito dal seguente:

     "1) la quota parte del contributo annuo di cui all'articolo 19".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, è sostituito dal seguente:

     "Ogni quattro anni viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza".

 

          Art. 5.

     Le pensioni in corso di godimento a carico dell'Ente alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate nella misura derivante dalla applicazione del precedente art. 1.