Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.4 enti previdenziali |
Data: | 15/02/1945 |
Numero: | 97 |
Sommario |
Art. 1. Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i membri dei consigli di disciplina, delle commissioni amministratrici delle Casse di soccorso e dei Comitati [...] |
Art. 2. Gli statuti delle Casse di soccorso e delle Casse speciali di previdenza approvati alla data di pubblicazione del presente decreto s'intendono temporaneamente modificati [...] |
Art. 3. Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno |
§ 77.4.9 - D.Lgs.Lgt. 15 febbraio 1945, n. 97. [1]
Rappresentanza delle aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna e del personale da esse dipendente nei Consigli di disciplina e nelle Commissioni amministratrici delle Casse speciali di previdenza e soccorso.
(G.U. 5 aprile 1945, n. 41)
Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i membri dei consigli di disciplina, delle commissioni amministratrici delle Casse di soccorso e dei Comitati amministrativi delle Casse speciali di previdenza istituiti presso le aziende esercenti ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione, sono nominati, in deroga all'art. 54 dell'allegato A ed all'art. 5 dell'allegato B al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dal Ministero della industria, commercio e lavoro fra i datori di lavoro e i prestatori d'opera di ciascuna azienda.
Nulla è innovato circa la nomina dei presidenti e vice presidenti di tali organi disciplinari ed amministrativi.
Gli statuti delle Casse di soccorso e delle Casse speciali di previdenza approvati alla data di pubblicazione del presente decreto s'intendono temporaneamente modificati in conformità del precedente articolo.
Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.
[1] Abrogato dall'art. 2 del