§ 77.4.9 - D.Lgs.Lgt. 15 febbraio 1945, n. 97.
Rappresentanza delle aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna e del personale da esse dipendente nei Consigli di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:15/02/1945
Numero:97


Sommario
Art. 1.      Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i membri dei consigli di disciplina, delle commissioni amministratrici delle Casse di soccorso e dei Comitati [...]
Art. 2.      Gli statuti delle Casse di soccorso e delle Casse speciali di previdenza approvati alla data di pubblicazione del presente decreto s'intendono temporaneamente modificati [...]
Art. 3.      Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 77.4.9 - D.Lgs.Lgt. 15 febbraio 1945, n. 97. [1]

Rappresentanza delle aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna e del personale da esse dipendente nei Consigli di disciplina e nelle Commissioni amministratrici delle Casse speciali di previdenza e soccorso.

(G.U. 5 aprile 1945, n. 41)

 

 

     Art. 1.

     Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i membri dei consigli di disciplina, delle commissioni amministratrici delle Casse di soccorso e dei Comitati amministrativi delle Casse speciali di previdenza istituiti presso le aziende esercenti ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione, sono nominati, in deroga all'art. 54 dell'allegato A ed all'art. 5 dell'allegato B al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dal Ministero della industria, commercio e lavoro fra i datori di lavoro e i prestatori d'opera di ciascuna azienda.

     Nulla è innovato circa la nomina dei presidenti e vice presidenti di tali organi disciplinari ed amministrativi.

 

          Art. 2.

     Gli statuti delle Casse di soccorso e delle Casse speciali di previdenza approvati alla data di pubblicazione del presente decreto s'intendono temporaneamente modificati in conformità del precedente articolo.

 

          Art. 3.

     Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.