Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.1 assegni familiari |
Data: | 08/08/1980 |
Numero: | 440 |
Sommario |
Art. unico. È convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314 recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia, con le seguenti modificazioni: |
§ 77.1.4E - Legge 8 agosto 1980, n. 440.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia.
(G.U. 19 agosto 1980, n. 226)
È convertito in legge il
Dopo l'art. 2, è inserito il seguente:
"Art. 2 bis.
L'art. 2 della
"Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti.
Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di età, qualora il figlio o la persona equiparata a carico frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti"";
All'art. 5, nel primo comma:
le cifre: "950" e "330", sono sostituite rispettivamente con le seguenti: "954" e "334";
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".