§ 77.1.4E - Legge 8 agosto 1980, n. 440.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:08/08/1980
Numero:440


Sommario
Art. unico.      È convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314 recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia, con le seguenti modificazioni:


§ 77.1.4E - Legge 8 agosto 1980, n. 440.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia.

(G.U. 19 agosto 1980, n. 226)

 

     Art. unico.

     È convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314 recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia, con le seguenti modificazioni:

     Dopo l'art. 2, è inserito il seguente:

     "Art. 2 bis.

     L'art. 2 della legge 14 luglio 1967, n. 585, è sostituito dal seguente:

     "Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti.

     Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di età, qualora il figlio o la persona equiparata a carico frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.

     Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti"";

     All'art. 5, nel primo comma:

     le cifre: "950" e "330", sono sostituite rispettivamente con le seguenti: "954" e "334";

     sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".