§ 17.3.151 - D.L. 4 novembre 1992, n. 426 .
Interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:04/11/1992
Numero:426


Sommario
Art. 1.      1. E' assegnato alle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna un contributo straordinario, rispettivamente di lire 75, 10 e 5 miliardi, per provvedere alla realizzazione [...]
Art. 1 bis.  [4]
Art. 2.      1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992. Il relativo onere è posto a carico del Fondo per la protezione [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 17.3.151 - D.L. 4 novembre 1992, n. 426 [1] .

Interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992.

(G.U. 5 novembre 1992, n. 261)

 

 

     Art. 1.

     1. E' assegnato alle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna un contributo straordinario, rispettivamente di lire 75, 10 e 5 miliardi, per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo, Pisa, Torino, Alessandria, Asti, Cuneo e in altri comuni e province delle medesime regioni che saranno individuati con delibera della Giunta regionale competente, da adottarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nel comune di Alghero [2] .

     2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente di ciascuna regione, previa deliberazione della Giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza.

     3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, alla sistemazione e pulizia degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua, al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento ed alla assistenza e riparazione di danni subiti da privati cittadini [3] .

 

          Art. 1 bis. [4]

     1. I benefici previsti dall'ordinanza n. 2307/FPC del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4 novembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 5 novembre 1992, sono concessi unicamente ai soggetti che hanno subìto danni indennizzabili.

 

          Art. 2.

     1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992. Il relativo onere è posto a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 23 dicembre 1992, n. 497.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Articolo inserito dalla legge di conversione.