Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 03/03/2010 |
Numero: | 3853 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presidente della regione Umbria è nominato Commissario delegato e provvede all'attuazione ed alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza anche nominando soggetti [...] |
Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei [...] |
Art. 3. 1. Il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, possono provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla [...] |
Art. 4. 1. Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare, per il tramite dei comuni interessati dal sisma, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata [...] |
Art. 5. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di [...] |
Art. 6. 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite massimo di 15.000.000 euro, si provvede a carico del Fondo della protezione civile |
Art. 7. 1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione [...] |
§ 17.2.224 - O.P.C.M. 3 marzo 2010, n. 3853.
Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009.
(G.U. 12 marzo 2010, n. 59)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2009, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009;
Considerato che gli eventi sismici del 15 dicembre 2009 hanno provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nella citata dichiarazione di stato di emergenza, interessando vari comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni;
Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
Viste le note della regione Umbria del 17 dicembre 2009, del 12 gennaio 2010, del 10 febbraio 2010 e del 24 febbraio 2010;
Vista la nota del Ministero della giustizia - Dipartimento amministrazione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del 15 gennaio 2010;
Vista la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 10 febbraio 2010;
Acquisita l'intesa della regione Umbria;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
1. Il presidente della regione Umbria è nominato Commissario delegato e provvede all'attuazione ed alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza anche nominando soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite.
2. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano al comune di Marsciano (Perugia), maggiormente colpito dagli eventi sismici di cui trattasi nonchè ai comuni della provincia di Perugia Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venazio e Torgiano il cui territorio, in tutto od in parte, ha risentito dei medesimi eventi.
3. Il Commissario delegato adotta, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici e privati destinati ad abitazione principale o all'esercizio di impresa o professione e delle infrastrutture danneggiate, e per la ricostruzione degli immobili distrutti o gravemente danneggiati dal sisma. Nel borgo storico di Spina gli interventi sono attuati attraverso un programma integrato di recupero. Il Commissario provvede all'elaborazione del piano articolandolo secondo criteri di priorità e modalità attuative stabilite con proprio provvedimento, tenendo conto della normativa tecnica in materia di costruzioni in zona sismica, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. II Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali già interessati da altri eventi sismici.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato, che a tal fine si avvale dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonchè ai piani ed ai programmi di settore, e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonchè dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, in deroga all'art. 98, comma 2, del
3. L'approvazione dei progetti costituisce condizione per l'adozione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del
5. Il Commissario delegato provvede, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori sopra indicati, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
1. Il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, possono provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
1. Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare, per il tramite dei comuni interessati dal sisma, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata gravemente danneggiata, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. I benefici economici di cui presente comma sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre il termine dello stato d'emergenza.
2. Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare, per il tramite dei comuni interessati dal sisma, e secondo procedure e criteri di priorità, dallo stesso definiti, ai soggetti privati e alle imprese un contributo finalizzato al ripristino ed all'eventuale rafforzamento locale degli edifici immobiliari gravemente danneggiati comprendenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale o all'esercizio di un'attività produttiva.
3. In favore del personale tecnico amministrativo dei comuni di cui all'art. 1, comma 2 direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è corrisposto dal Commissario delegato un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 50 ore mensili oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione e con oneri a carico della presente ordinanza.
4. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi di soccorso tecnico urgente svolti in fase di prima emergenza.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, è stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo della protezione civile.
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite massimo di 15.000.000 euro, si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del
3. Il presidente della regione Umbria - Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del
4. Il Commissario delegato provvede alla rendicontazione ai sensi dell'art. 8, comma 5, del
1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del
2. Il Commissario delegato provvede altresì, nell'ambito delle risorse disponibili, all'assegnazione di un contributo per la copertura degli oneri relativi alle spese straordinarie finalizzate alla fornitura di prima assistenza ed all'attuazione degli interventi urgenti sostenute nell'immediatezza dell'evento dall'Amministrazione provinciale e dai comuni colpiti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 della presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.