§ 71.3.75 - Legge 12 ottobre 1957, n. 978.
Aumento delle indennità giornaliere per i giudici privati dei Tribunali per i minorenni e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:12/10/1957
Numero:978

§ 71.3.75 - Legge 12 ottobre 1957, n. 978.

Aumento delle indennità giornaliere per i giudici privati dei Tribunali per i minorenni e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni.

(G.U. 29 ottobre 1957, n. 268).

 

(Legge abrogata dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).