§ 71.2.1 - R.D. 14 dicembre 1865, n. 2641.
che approva il regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:14/12/1865
Numero:2641


Sommario
Art. 1.      Il numero degli uditori in tutto il Regno è determinato con decreto reale
Art. 2.      Per l'esecuzione del prescritto dall'art. 18, n. 2 della legge di ordinamento giudiziario è nominata annualmente nella città destinata dal ministro della giustizia una commissione composta di [...]
Art. 3.      Il concorso si apre con decreto ministeriale, che si pubblica mediante inserzione nella gazzetta ufficiale del Regno e in quella degli annunzi giudiziari presso ciascuna corte d'appello, e [...]
Art. 4.      Gli aspiranti al concorso presentano la loro domanda corredata dei documenti giustificativi dei requisiti prescritti dagli articoli 9 e 18 n. 1 della suddetta legge al procuratore del Re presso [...]
Art. 5.      I lavori per il concorso sono eseguiti avanti un comitato istituito presso ciascuna corte d'appello, composto di due membri della corte designati dal primo presidente, e di un funzionario del [...]
Art. 6.      Il concorso ha luogo in tre giorni distinti, e versa sopra cinque quesiti o tesi distribuiti nel seguente modo: nel primo giorno sul diritto civile, nel secondo sul diritto commerciale e sulla [...]
Art. 7.      Le tesi sono formulate da due fra i membri della commissione di cui nell'art. 2° che verranno designati dal ministro della giustizia. Essi le trasmettono al ministro suddetto, il quale le fa [...]
Art. 8.      Nel giorno stabilito per l'esame, in presenza di tutti i membri del comitato e degli aspiranti, il presidente, previo l'appello nominale dei concorrenti, apre la busta contenente le tesi da [...]
Art. 9.      Gli aspiranti, dopo scritte le tesi, le presentano al segretario del comitato che ne verifica la esattezza e le sottoscrive; quindi si ritirano al posto a ciascuno di essi assegnato, scrivono di [...]
Art. 10.      Finché le risposte non siano consegnate, gli aspiranti non possono conferire né tra essi né con estranei, né consultare alcuna opera legale, tranne i codici e i testi delle leggi dello Stato
Art. 11.      Gli scritti degli aspiranti sono posti in un piego che viene sigillato dal presidente del comitato alla loro presenza, ed è trasmesso al procuratore generale insieme alle schede originali e [...]
Art. 12.      Ogni membro della commissione dispone di nove voti, e s'intendono approvati quegli aspiranti che abbiano ottenuto i due terzi della totalità dei voti
Art. 13.      Tutte le operazioni concernenti gli esami e le relative deliberazioni della commissione sono consegnate in appositi processi verbali nei quali è indicato il numero di voti ottenuto da ciascun [...]
Art. 14.      La nomina degli uditori è fatta dal ministro della giustizia nei limiti dei posti vacanti. Se il numero dei concorrenti approvati dalla commissione superi quello dei posti disponibili, la [...]
Art. 15.      Per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 22 e 23 della suddetta legge, le giunte speciali ivi menzionate saranno composte di un presidente di sezione e due consiglieri [...]
Art. 16.      Le giunte speciali sono formate il 1° d'aprile, e cominciano le operazioni degli esami degli uditori il 15 dello stesso mese
Art. 17.      Gli uditori devono, non più tardi del 1° di aprile, presentare la domanda di ammissione all'esame alla cancelleria della corte del distretto in cui si trovino destinati
Art. 18.      Per l'esame suddetto il primo presidente, di concerto col procuratore generale, formula ogni anno, prima della convocazione della giunta speciale, tre distinte fattispecie giuridico-contenziose [...]
Art. 19.      L'esame si compie in tre giorni consecutivi
Art. 20.      Il quarto giorno dell'esame il segretario della giunta legge i tre lavori di ciascun candidato, intorno i quali i membri della giunta gli indirizzano le obbiezioni che stimano opportune, ed esso [...]
Art. 21.      Agli esami degli uditori, indipendentemente dal prescritto nell'ultimo capoverso dell'art. 23 della legge di ordinamento giudiziario, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 12 [...]
Art. 22.      In caso di mancanza di uno o più membri delle commissioni e delle giunte speciali si fa luogo alla loro surrogazione nel modo rispettivamente stabilito per la loro nomina
Art. 23.      Le deliberazioni delle commissioni e delle giunte speciali devono prendersi in segreto con intervento di tutti i loro membri e a maggioranza di voti
Art. 24.      L'ammissione di alunni a senso dell'art. 159 della legge di ordinamento giudiziario, nelle cancellerie delle corti, dei tribunali e delle preture in cui se ne riconosca il bisogno, e la [...]
Art. 25.      Per essere ammesso alunno è necessario
Art. 26.      Per essere ammesso all'esame l'aspirante presenta la domanda al primo presidente, nel cui distretto giurisdizionale ha la sua dimora, e vi unisce i documenti atti a provare le condizioni [...]
Art. 27.      La nomina degli scrivani indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 156 della succitata legge, appartiene, per tutte indistintamente le cancellerie e segreterie al primo presidente previo accordo [...]
Art. 28.      Per poter aspirare alla nomina di scrivano è necessario
Art. 29.      La domanda per ammissione all'esame di cui nel precedente articolo è presentata, secondo i casi, coi documenti ivi prescritti, al primo presidente, o al presidente perché sia fissato il giorno [...]
Art. 30.      Nel giorno dell'esame ogni membro della commissione forma e pone in un'urna tre quesiti, come al n. 3 dell'art. 28
Art. 31.      Gli aspiranti alla qualità sia d'alunno, sia di scrivano, il cui esame sia approvato, ne ricevono analogo certificato sottoscritto da tutti i membri della commissione, e lo presentano per gli [...]
Art. 32.      La retribuzione degli scrivani, menzionata nel già citato capoverso dell'art. 156 della legge di ordinamento giudiziario, è mensilmente di L. 30 a 50 per quelli delle cancellerie delle preture, [...]
Art. 33.      L'esame d'idoneità per gli aspiranti agli uffizi di cancelleria o di segreteria, di cui negli articoli 160 n. 2, e 169 della succitata legge, ha luogo davanti una commissione composta di due [...]
Art. 34.      Per essere ammesso all'esame d'idoneità, di cui nell'articolo precedente, si richiede, a senso del n. 3 dell'art. 160, della prima parte dell'art. 169, e della parte finale del precedente art. [...]
Art. 35.      L'esame è scritto e verbale
Art. 36.      Se l'aspirante alla nomina a cancelliere o vice-cancelliere presso i tribunali, o vice-cancelliere aggiunto presso le corti di appello abbia la qualità di cancelliere o vice-cancelliere di [...]
Art. 37.      Prima che scada il termine stabilito dall'art. 11 della legge di ordinamento giudiziario, le persone menzionate nell'art. 10 della stessa legge devono prestare il giuramento ivi prescritto
Art. 38.      I primi presidenti e i procuratori generali delle corti prestano giuramento davanti il ministro della giustizia, o quell'autorità giudiziaria che sia da esso delegata
Art. 39.      I funzionari menzionati nei capoversi dell'articolo precedente prima di prestare il giuramento presentano la copia autentica dell'atto di loro nomina debitamente registrata alla corte dei conti; [...]
Art. 40.      Per il ricevimento dei funzionari che devono assumere l'esercizio dell'ufficio si osservano le norme seguenti
Art. 41.      Introdotto il funzionario nella sala d'udienza come nell'articolo precedente il ministero pubblico, al quale il decreto di nomina dovrà essere prima comunicato, domanda in nome del Re la lettura [...]
Art. 42.      Il funzionario che deve giurare, legge a chiara voce, stando in piedi, la formula del giuramento stabilita dalla legge di ordinamento giudiziario
Art. 43.      Il cancelliere o chi ne faccia le veci stende in apposito registro processo verbale della prestazione del giuramento, della dichiarazione d'immessione in possesso, e dell'assunzione delle [...]
Art. 44.      I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri devono, per assentarsi dal luogo di loro residenza, ottenerne la permissione secondo le disposizioni seguenti
Art. 45.      Non possono darsi permissioni di assenza, oltre le ferie o i congedi annuali che ne tengono luogo, salvo per circostanze straordinarie e per gravi motivi
Art. 46.      Le permissioni di assenza per tempo non maggiore di trenta giorni possono concedersi nel corso dell'anno
Art. 47.      Le permissioni di assenza per tempo non maggiore di giorni dieci nel corso dell'anno, si possono concedere
Art. 48.      Le permissioni di assenza ai giudici istruttori si concedono, nei limiti rispettivamente indicati nei due articoli precedenti, dai primi presidenti e dai presidenti, previo accordo coi [...]
Art. 49.      I pretori possono concedere permissioni di assenza per giorni cinque agli uditori, ai cancellieri, vice-cancellieri e uscieri addetti alla rispettiva pretura, e per giorni trenta ai conciliatori [...]
Art. 50.      Ogni funzionario che concede permissioni di assenza deve tenere a calcolo i congedi già dati da altro funzionario inferiore o superiore, e limitare la nuova permissione al tempo che ancora [...]
Art. 51.      I funzionari ai quali è data facoltà di concedere permissioni di assenza possono assentarsi dalla propria residenza per tempo eguale a quello entro cui è circoscritta rispettivamente la detta [...]
Art. 52.      Le permissioni di assenza per tempo maggiore di trenta giorni, o per recarsi all'estero, si concedono dal ministro della giustizia
Art. 53.      Nel concedere permissioni di assenza si può prescrivere che la loro durante si computi in tutto o in parte nelle ferie assegnate al funzionario, o nel congedo che si dà annualmente ai funzionari [...]
Art. 54.      La domanda di permissione di assenza deve esprimerne il motivo, il tempo per il quale si chiede, e il luogo ove il funzionario intende recarsi, ed è rassegnata in via gerarchica
Art. 55.      Il funzionario che ha ottenuto una permissione di assenza deve usarne entro un mese dalla sua data: trascorso questo termine la permissione non ha più effetto, ma potrà essere confermata sopra [...]
Art. 56.      I capi di collegio e del ministero pubblico si comunicano a vicenda le permissioni concedute, indicandone la durata
Art. 57.      I funzionari che hanno facoltà di dare permissioni di assenza devono tenere un registro, nel quale si notano le permissioni concedute, i motivi che ne hanno determinata la concessione, la loro [...]
Art. 58.      Se un funzionario od ufficiale si assenta irregolarmente dalla residenza, i capi d'ufficio ne informano tosto in via gerarchica il ministro della giustizia
Art. 59.      La malattia non è scusa valevole per l'impiegato che abbandoni la residenza senza permesso, o che non vi si restituisca alla scadenza dell'ottenuta permissione
Art. 60.      La privazione dello stipendio, nel caso previsto dal 2° capoverso dell'art. 13 della legge di ordinamento giudiziario, è ordinata con decreto del ministro della giustizia comunicato al [...]
Art. 61.      I soli primi presidenti e procuratori generali corrispondono per regola ordinaria col ministro della giustizia e con gli altri capi di dicastero
Art. 62.      I funzionari di cui nel primo capoverso dell'articolo precedente corrispondono direttamente coi ministri
Art. 63.      Le petizioni che in qualunque modo hanno per oggetto la carriera del richiedente, devono essere stese in carta bollata, scritte e sottoscritte dal medesimo
Art. 64.      A margine dei dispacci e delle petizioni si deve accennare per sunto l'oggetto del dispaccio o della petizione, la data e il numero del dispaccio cui si risponde, con quelle altre indicazioni [...]
Art. 65.      I primi presidenti e i procuratori generali, prima di trasmettere al dicastero competente le varie corrispondenze e petizioni, esamineranno se sieno conformi alle sovra espresse avvertenze, indi [...]
Art. 66.      Le proposte per nomine, promozioni, e tramutamenti concernenti il personale dei funzionari dell'ordine giudiziario e degli uscieri del distretto di ogni corte, saranno combinate e sottoscritte [...]
Art. 67.      La trasmissione delle dette proposte al ministro della giustizia sarà fatta
Art. 68.      In caso di disparere tra il primo presidente ed il procuratore generale intorno ad una o più proposte, ognuno forma e sottoscrive la propria, e, previa reciproca comunicazione, la trasmette al [...]
Art. 69.      La corrispondenza ufficiale dei primi presidenti, presidenti di assise, presidenti dei tribunali, giudici istruttori, pretori, procuratori generali, e procuratori del Re e loro sostituti in [...]
Art. 70.      Qualunque funzionario dell'ordine giudiziario, ed usciere, in occasione della sua prima nomina, deve entro due mesi dall'immissione in possesso presentare al suo superiore diretto, per triplice [...]
Art. 71.      Uno degli originali dello stato di cui nell'articolo precedente, qualunque sia l'autorità giudiziaria alla quale venga presentato, deve tosto trasmettersi alla cancelleria della corte d'appello, [...]
Art. 72.      In caso di promozione o tramutamento, o di qualunque altro cambiamento nella posizione del funzionario, se ne farà espressa menzione nel registro; e quando per effetto della promozione o del [...]
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76.      Per l'esecuzione del prescritto dall'art. 187, numero secondo della legge di ordinamento giudiziario è stabilita in ciascuna sede di tribunale civile una commissione composta
Art. 77.      Le domande per ammissione all'esame di abilitazione all'uffizio di usciere sono dirette con ricorso in carta bollata al presidente del tribunale del domicilio dell'aspirante, e corredate [...]
Art. 78.      L'esame è scritto e verbale
Art. 79.      L'aspirante che sostiene con buon successo l'esame non acquista verun titolo, ma una semplice abilitazione al posto di usciere
Art. 80.      Per l'esecuzione del prescritto dall'art. 188 della legge di ordinamento giudiziario ogni usciere presenta, insieme al decreto di sua nomina, il certificato di aver vincolato una rendita del [...]
Art. 81.      In caso di morte dell'usciere o di cessazione per altra causa dall'ufficio, lo svincolamento della rendita ipotecata per la malleveria non potrà aver luogo prima che, trascorsi sei mesi dalla [...]
Art. 82.      Il repertorio che a termini dell'art. 178 dell'anzidetta legge devono avere gli uscieri si divide in due volumi o fascicoli, uno per le materie civili, l'altro per le materie penali
Art. 83.      La sorveglianza per la regolare tenuta del repertorio è affidata ai procuratori generali e ai procuratori del Re, secondo che si tratti di uscieri addetti alle corti, o ai tribunali civili e [...]
Art. 84.      In ogni cancelleria di corte, di tribunale civile e correzionale, o di commercio e di pretura si terrà un libro in carta non bollata, in cui si dovranno registrare tutti gli atti eseguiti dagli [...]
Art. 85.      Gli uscieri dovranno far registrare i loro atti nella cancelleria della corte, del tribunale, o della pretura cui trovansi addetti, non più tardi del terzo giorno successivo a quello in cui li [...]
Art. 86.      Gli uscieri devono eseguire senza indugio le avute commissioni, e in caso di impossibilità di pronta esecuzione devono riferirne e giustificarne i motivi al pretore, o al presidente, o primo [...]
Art. 87.      Se sorga sulla forma dell'atto o sul modo e luogo della sua esecuzione qualche divergenza tra il richiedente e l'usciere, questi può volere una richiesta precisa, della quale sarà fatta nel [...]
Art. 88.      Gli uscieri danno, se richiesti, ricevuta alle parti delle commissioni e carte avute, indicandone l'anno, il mese, il giorno, e l'ora
Art. 89.      Per gli altri speciali doveri degli uscieri provvede il presente regolamento nei titoli II e III
Art. 90.      Se avvenga che il procuratore generale riconosca assolutamente necessaria per speciali esigenze del servizio cui non si possa altrimenti provvedere la trasferta di un usciere della corte fuori [...]
Art. 91. 
Art. 92.      Per l'esecuzione del disposto negli articoli 55 e 56 della suddetta legge si osserveranno le norme seguenti
Art. 93.      Nel caso previsto dal secondo inciso del capoverso secondo del suddetto art. 59, l'estrazione a sorte ivi prescritta si fa alla scadenza del triennio dal presidente del tribunale di commercio o [...]
Art. 94.      Le ferie annuali stabilite dall'art. 195 della legge di ordinamento giudiziario cominciano il 7 agosto, e finiscono il 4 novembre
Art. 95.      Il tempo delle ferie è ripartito dai primi presidenti e dai presidenti tra i membri delle corti e dei tribunali civili e correzionali, e dai procuratori generali, e procuratori del Re tra i loro [...]
Art. 96.      Le tabelle di ripartizione delle ferie dei tribunali, così tra i funzionari giudicanti, come tra quelli del ministero pubblico, sono compilate secondo il formulario stabilito dal ministro di [...]
Art. 97.      I primi presidenti e i procuratori generali esaminano se sia necessaria qualche variazione nelle tabelle, e ne trasmettono un esemplare da essi rispettivamente firmato al ministro della [...]
Art. 98.      I primi presidenti ed i procuratori generali dopochè le tabelle dei tribunali sieno state approvate dal ministro della giustizia, ritenuto ciascuno di essi un esemplare di tutte, restituiscono [...]
Art. 99.      Ai pretori, ai funzionari delle cancellerie e segreterie, e agli uscieri possono, nei modi e colle avvertenze di cui nel precedente articolo, essere accordati congedi dai primi presidenti e dai [...]
Art. 100.      Se accada nel tempo delle ferie che, per qualunque caso, il personale in servizio nelle corti, nei tribunali o negli uffici del ministero pubblico venga a diminuirsi in modo che più non basti ai [...]
Art. 101.      Dopochè le tabelle di cui nel capoverso dell'art. 97 saranno state approvate, i primi presidenti designeranno i funzionari che nel tempo delle ferie comporranno le sezioni della corte e le corti [...]
Art. 102.      Nel tempo delle ferie l'istruzione delle cause sarà continuata
Art. 103. 
Art. 104.      I tribunali devono riunirsi in seduta non meno di tre giorni in ogni settimana
Art. 105.      Insieme al progetto di ripartizione delle sezioni, di cui nell'art. 91, il primo presidente, sentito il ministero pubblico, trasmette al ministro della giustizia l'elenco delle udienze per il [...]
Art. 106.      Le sedute dei tribunali tra l'udienza pubblica e la camera di consiglio devono durare almeno cinque ore, cominciando sempre coll'udienza pubblica
Art. 107.      Se alcuno dei giorni della settimana stabiliti nel decreto menzionato nel precedente articolo sia festivo nel luogo ove ha sede il pretore, o il tribunale, l'udienza di quel giorno s'intende [...]
Art. 108.      Se i bisogni del servizio lo richiedano, i pretori, anche sull'eccitamento del ministero pubblico, e i presidenti fissano nel corso dell'anno udienze straordinarie con decreti che ne indichino [...]
Art. 109.      Le corti d'assise tengono le sedute in ciascun giorno della settimana ad eccezione dei giorni festivi e del lunedì, salvo il prescritto dell'articolo precedente
Art. 110.      Nelle pubbliche udienze tutti indistintamente i funzionari dell'ordine giudiziario, gli avvocati, i procuratori e loro sostituti, e gli uscieri che vi sono addetti devono vestire le divise a [...]
Art. 111.      Nelle udienze dei tribunali i funzionari del ministero pubblico siedono a una tavola posta sulla linea e a destra della tavola del tribunale: nelle materie penali essi parlano stando in piedi, e [...]
Art. 112.      Gli avvocati patrocinanti e i procuratori, avuta dal presidente la facoltà di parlare, arringano in piedi e a capo scoperto
Art. 113.      Le disposizioni di questa sezione sono comuni alle corti di appello in quanto vi siano applicabili
Art. 114.      Spetta al primo presidente il determinare i giorni e le ore in cui la sezione d'accusa deve adunarsi in ogni settimana
Art. 115.      Le autorità giudiziarie possono, in caso di necessità, richiedere l'assistenza della forza pubblica del luogo alle loro udienze
Art. 116.      Fuori dell'ingresso delle sale d'udienza delle autorità giudiziarie starà sempre affissa una tabella nella quale saranno trascritti in stampa a grandi caratteri gli articoli 619 e 620 del codice [...]
Art. 117.      Le cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali, e delle preture si terranno aperte nelle ore stabilite dal rispettivo capo, che non saranno meno di otto in ciascun giorno della settimana, [...]
Art. 118.      Le disposizioni contenute nella presente sezione si osservano anche nel tempo delle ferie in quanto sono applicabili
Art. 119.      La legalizzazione delle firme dei funzionari dell'ordine giudiziario, dei notai, e dei conservatori delle ipoteche può essere fatta soltanto dal ministro della giustizia, dai primi presidenti [...]
Art. 120.      La legalizzazione spetta al ministro della giustizia per la firma dei suddetti funzionari ed ufficiali in tutto il Regno; ai primi presidenti delle corti e ai presidenti dei tribunali per quelle [...]
Art. 121.      Gli atti da spedirsi all'estero prima di essere sottoposti alla legalizzazione del ministro degli affari esteri, devono essere legalizzati dal ministro della giustizia
Art. 122.      Le disposizioni dei precedenti articoli sono comuni ai presidenti di sezioni separate delle corti d'appello
Art. 123.      Il diritto dovuto per le legalizzazioni è determinato dalla tariffa e fa parte dei proventi di cancelleria
Art. 124.      I funzionari dell'ordine giudiziario hanno diritto a indennità per le spese di viaggio in occasione di tramutamento, alle condizioni e nei limiti stabiliti da speciali provvedimenti
Art. 125.      Per conseguire il pagamento dell'indennità di cui nel precedente articolo, il funzionario che vi ha diritto, dopochè sia giunto alla sua nuova destinazione deve presentarne la nota in doppio, da [...]
Art. 126.      Nessuna indennità al suddetto titolo è dovuta, non solo quando la destinazione data al funzionario fu da esso domandata, ma anche quando il medesimo abbia chiesto di essere destinato nel [...]
Art. 127.      I funzionari medesimi in occasione di speciali missioni fuori dell'ordinaria loro residenza, ad essi affidate dal governo per affari legislativi o amministrativi, hanno diritto a indennità per [...]
Art. 128.      I suindicati funzionari che per l'istruzione delle cause in materia penale debbano trasferirsi a una distanza maggiore di cinque chilometri dalla ordinaria loro residenza hanno diritto a [...]
Art. 129.      Per ottenere il pagamento delle indennità di trasferta stabilite dall'articolo precedente, il cancelliere della pretura, del tribunale, o della corte cui appartiene il funzionario, e l'usciere, [...]
Art. 130.      La suddetta nota deve essere vidimata dal ministero pubblico, ed è resa esecutoria con decreto dell'autorità giudiziaria
Art. 131.  [6]
Art. 132.      Per poter conseguire il pagamento dello stipendio ogni impiegato giudiziario deve, in occasione di sua nomina, o tramutamento, trasmettere, in via gerarchica, al ministero della giustizia, copia [...]
Art. 133.      Gli stipendi si pagano a seguito di mandati individuali o collettivi
Art. 134.      Ogni altra norma relativa a tali pagamenti è stabilita dalle leggi e dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato
Art. 135.      Il dieci per cento riservato dall'art. 155 della legge di ordinamento giudiziario ai cancellieri, se vi siano vice-cancellieri o vice-cancellieri aggiunti è ripartito nel modo seguente
Art. 136.      Per l'esecuzione del disposto nell'art. 156 della legge di ordinamento giudiziario è stabilita in ogni corte e in ciascun tribunale una commissione composta dei capi del collegio e del ministero [...]
Art. 137.      Tutti indistintamente i diritti di copia e d'indennità di viaggio menzionati nel suddetto articolo sono annotati in apposito registro tenuto da un vice-cancelliere, o da altro funzionario di [...]
Art. 138.      La commissione procederà annualmente alla ripartizione dei diritti di cancelleria indicati nel predetto articolo, osservate le norme seguenti
Art. 139.      La destinazione e il riparto dei diritti di copia e d'indennità di viaggio relativamente alle cancellerie delle preture, spettano alla commissione del tribunale da cui le medesime dipendono, la [...]
Art. 140.      Le operazioni indicate nell'art. 138 alle lettere A e B si compiono al principio di gennaio; quelle prescritte nelle lettere C e D sono eseguite alla fine di dicembre
Art. 141.      Sono considerate spese d'ufficio quelle che occorrono
Art. 142. 
Art. 143. 
Art. 144. 
Art. 145. 
Art. 146. 
Art. 147. 
Art. 148. 
Art. 149.      In ciascun mese di febbraio e di luglio il cancelliere d'ogni pretura, tribunale, o corte forma, sotto la direzione del suo capo, un quadro statistico sommario di tutti gli affari civili e [...]
Art. 150.      In principio dell'anno in ogni pretura, tribunale, o corte d'appello, si forma la statistica generale di tutti indistintamente i lavori civili e commerciali, sia contenziosi, sia di [...]
Art. 151.      Le tavole statistiche si desumono dai registri di cancelleria prescritti dal presente regolamento, e da quelli altri che fossero con speciali provvedimenti stabiliti
Art. 152.      Le annuali statistiche generali si formano in due originali dai cancellieri e segretari sotto la direzione e la dipendenza dei pretori, dei procuratori del Re, e dei procuratori generali
Art. 153.      I pretori esaminano e fanno, se occorra, rettificare la statistica compilata dal loro cancelliere, e, previa vidimazione, la trasmettono al procuratore del Re entro tutto il mese di gennaio
Art. 154.      Le speciali norme da osservarsi nella formazione delle statistiche sono date con particolari istruzioni del ministro della giustizia, comunicate ai cancellieri dal ministero pubblico
Art. 155.      Oltre quanto è prescritto nel presente capo i cancellieri e i segretari formano quegli altri quadri statistici che siano prescritti dal ministro della giustizia, o che vengano richiesti dai [...]
Art. 156.      La magistratura fa uso di due distinte divise: una con toga per le pubbliche sedute e udienze: l'altra con abito a spada per presentarsi individualmente in forma ufficiale e solenne
Art. 157.      Le divise di tutti indistintamente i funzionari della magistratura giudicante e del ministero pubblico si compongono di zimarra nera, con cintura di seta guarnita di nappine, toga di lana nera [...]
Art. 158.      La qualità e il grado rispettivo dei suddetti funzionari sono determinati dai distintivi seguenti
Art. 159.      Le divise degli aggiunti giudiziari e degli uditori consistono nella toga di lana nera, tocco di seta, guarnito di un filetto d'argento quanto agli aggiunti, di seta per gli uditori, e collare [...]
Art. 160.      Il cancelliere della corte di cassazione vestirà le medesime divise che sono stabilite per i consiglieri della corte stessa, eccetto che le nappine della cintura e i cordoni delle maniche [...]
Art. 161.      Nelle riunioni solenni le divise per le corti di cassazione e di appello si modificano nel modo seguente
Art. 162.      Gli uscieri in servizio alle udienze delle corti e dei tribunali vestono tunica lunga fino al ginocchio di panno nero tutta abbottonata con una fila di bottoni lisci di seta, fascia alta dodici [...]
Art. 163.      Le corti hanno una mazza e bastoni per gli uscieri; i tribunali hanno bastoni
Art. 164.      Ogni funzionario giudicante o del ministero pubblico, nell'atto che esercita individualmente le sue funzioni giudiziarie fuori dell'ordinaria sua sede, si fregia ad armacollo sotto l'abito di [...]
Art. 165.      Nelle circostanze indicate nell'articolo precedente l'usciere porta al collo appesa a una catenella una medaglia, sulla quale è incisa l'indicazione della corte, del tribunale, o della pretura a [...]
Art. 166.      Tutti indistintamente i funzionari dell'ordine giudiziario, quando si presentano individualmente in forma officiale e solenne, veston
Art. 167.      L'abito della magistratura ha ricami e guarnizioni in oro ed in argento distribuiti come segue
Art. 168.      I funzionari giudiziari, in caso di collocamento a riposo, in aspettativa, o in disponibilità, hanno il diritto di portare la divisa ufficiale corrispondente al titolo e grado o alla qualità che [...]
Art. 169.      Le divise stabilite nella presente sezione, le mazze e i bastoni indicati nell'art. 163 e le medaglie menzionate nell'art. 165 saranno conformi ai modelli stabiliti dal ministro di giustizia
Art. 170.      Nelle pubbliche udienze delle corti e dei tribunali gli avvocati patrocinanti indossano le seguenti divise
Art. 171.      I procuratori vestono toga di lana nera, abbottonata sul davanti, con maniche rialzate e annodate sulle spalle con cordoni di lana nera; hanno tocco di seta nera senza gallone, e collare di tela [...]
Art. 172.      Le funzioni attribuite ai conciliatori e gli atti di loro giurisdizione sia volontaria, sia contenziosa, possono compiersi anche nei giorni festivi
Art. 173.      I conciliatori tengono le ordinarie loro udienze nella casa comunale o in quell'altra che sia dal municipio destinata; ma, in caso d'urgenza, possono sentire le parti e provvedere sulle loro [...]
Art. 174.      In caso di mancanza o impedimento del segretario comunale, e di chi ne faccia le veci, e in mancanza delle persone indicate nell'art. 159 della legge sull'ordinamento giudiziario, il [...]
Art. 175.      Nelle cancellerie dei conciliatori si tengono i registri seguenti
Art. 176.      I processi verbali, le ordinanze, i semplici atti, e le dichiarazioni da iscriversi nei registri menzionati alle lettere a, b, c e d del precedente articolo devono contenere la precisa [...]
Art. 177.      I registri di cui nell'articolo precedente devono, prima che se ne faccia uso, essere numerati e firmati in fine dell'ultimo foglio dal pretore, previa indicazione del numero di fogli in esso [...]
Art. 178.      I registri sopra prescritti sono somministrati in carta libera a spese dei comuni, ad eccezione di quello indicato alla lettera C dell'art. 175
Art. 179.      Ogni registro terminato deve depositarsi nell'archivio comunale
Art. 180.      Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione e per ogni sentenza del conciliatore è dovuto al cancelliere il diritto fisso stabilito dalla tariffa giudiziaria
Art. 181.      Quando l'ufficio di conciliatore è esercitato dal pretore sono ad esso e al suo cancelliere applicabili le disposizioni che precedono
Art. 182.      Il processo verbale di conciliazione nel caso previsto nella parte prima dell'art. 7 del codice di procedura è scritto su carta libera; nel caso menzionato nel capoverso dell'articolo medesimo [...]
Art. 183.      Tutti gli altri atti, provvedimenti, e sentenze dei conciliatori sono esenti da ogni tassa
Art. 184.      Negli atti di citazione davanti i pretori si deve fissare per la comparizione del convenuto uno dei giorni stabiliti a mente dell'art. 103 per le ordinarie udienze civili, salvo se, per motivi [...]
Art. 185.      Gli ufficiali ed agenti ai quali, a mente del capoverso 2° dell'art. 138 del codice di procedura, devono notificarsi le citazioni dirette contro le amministrazioni dello Stato, sono designati in [...]
Art. 186.      L'avviso prescritto dal 6° capoverso dell'art. 139 del suddetto codice deve contenere l'indicazione del nome e cognome dell'attore e del convenuto, dell'autorità davanti la quale il convenuto è [...]
Art. 187.      Nei casi indicati dagli articoli 142 e 143 del medesimo codice l'usciere deve unire alla copia dell'atto di citazione da consegnarsi al ministero pubblico una nota contenente
Art. 188.      Nei casi di citazione per pubblici proclami a senso dell'art. 146 del predetto codice, l'autorizzazione è chiesta con ricorso all'autorità giudiziaria competente
Art. 189.      Nei casi previsti dall'art. 154 del medesimo codice la domanda per abbreviazione di termini e per citazione in via sommaria è scritta in fine dell'atto originale di citazione
Art. 190.      L'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio di cui negli articoli 158 n. 2 e 129 n. 2 del codice di procedura deve essere in forma autentica o per scritto [...]
Art. 191.      Qualunque atto di usciere deve esprimere il giorno, mese, anno, e, secondo i casi, l'ora in cui è eseguito, e indicare la persona a istanza della quale si fa la notificazione
Art. 192.      In ogni pretura si terranno per le materie contenziose i seguenti registri
Art. 193.      In ogni udienza i pretori devono di regola spedire le cause nell'ordine seguente
Art. 194.      Se alla udienza fissata nella citazione il pretore non possa per qualunque motivo udire le parti darà atto alle medesime della loro comparizione, e rimanderà la causa all'udienza immediatamente [...]
Art. 195.      La contumacia della parte non comparsa non può essere dichiarata prima che sia trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza, o dall'ora indicata nell'atto di citazione
Art. 196.      Nel caso previsto dall'art. 421 dello stesso codice, la rimessione degli scritti e documenti alla cancelleria dovrà farsi entro le ore ventiquattro dalla data dell'ordinanza di cui nell'articolo [...]
Art. 197.      Quando il pretore, valendosi della facoltà che gli è data dall'articolo sovracitato, rimandi la pronunciazione della sentenza a una delle prossime udienze, la pronuncia non potrà essere [...]
Art. 198.      La pubblicazione prescritta dall'art. 437 di esso codice si fa mediante lettura dei nomi, cognomi, e domicilio o residenza delle parti, e del dispositivo della sentenza
Art. 199.      Nelle cancellerie dei tribunali civili e commerciali vi sarà un registro intitolato Libro delle registrazioni, destinato a far fede dei depositi prescritti dagli articoli 158, 159, 166, 393, 394 [...]
Art. 200.      Le comparse, oltre le indicazioni prescritte dall'art. 162 del suddetto codice, devono contenere in principio la designazione dell'autorità giudiziaria avanti la quale è istruita la causa, e [...]
Art. 201.      Per la risoluzione degli incidenti, il presidente può valersi della facoltà che gli è data dall'art. 186 del medesimo codice, sia con delegazioni parziali per speciali cause e atti, sia con [...]
Art. 202.      Nei tribunali divisi in più sezioni, le delegazioni di cui nell'articolo precedente si fanno dai rispettivi capi di esse: la designazione del giorno delle udienze è fatta per tutte le sezioni [...]
Art. 203.      L'esecuzione degli atti d'istruzione indicati negli articoli 217, 222, 230, 252, 272 e 284 del codice di procedura, e ogni altro atto di simile natura, stati ammessi per accordo delle parti, [...]
Art. 204.      Gli atti d'istruzione cominciati da un giudice delegato dal presidente, saranno dal medesimo compiuti anche se sia terminata la durata della delegazione
Art. 205.      I provvedimenti d'istruzione si danno nell'udienza in cui è proposto l'incidente, o al più tardi nel giorno successivo
Art. 206.      Tali provvedimenti, oltre le indicazioni prescritte dall'art. 362 del codice di procedura, devono contenere il tenore delle domande e opposizioni, e l'indicazione se il provvedimento sia dato [...]
Art. 207.      I procuratori, ai quali debba farsi la notificazione di cui nel primo capoverso dell'art. 367 del citato codice, ne sopportano in proprio la spesa
Art. 208.      Se, nel caso previsto dall'art. 273 del suddetto codice, la parte, cui incombe, non faccia il prescritto deposito delle spese, l'anticipazione ne può essere fatta da qualunque altra parte [...]
Art. 209.      Per le autenticazioni prescritte dagli articoli 369 e 397 del codice anzidetto, il cancelliere percepisce la parte di diritto di copia determinata dalla tariffa
Art. 210.      Nei tribunali divisi in sezioni il presidente, sulla presentazione degli atti fattagli dal cancelliere a termini dell'art. 178 del codice di procedura, prescrive col decreto indicato nello [...]
Art. 211.      Il sorteggio previsto dall'articolo precedente non ha luogo nel caso previsto dall'art. 217
Art. 212.      Le cause a udienza fissa sono trattate davanti la sezione o le sezioni che, a seconda delle esigenze del servizio, sono espressamente designate ogni semestre con decreto del presidente, che si [...]
Art. 213.      Le cause e gli affari assegnati a una sezione sono invariabilmente trattati davanti la medesima fino a sentenza od ordinanza definitiva
Art. 214.      L'iscrizione delle cause prescritta dagli articoli 173 e 390 del codice di procedura si fa in un registro denominato Ruolo generale di spedizione, diviso in colonne che devono contenere le [...]
Art. 215.      Per ottenere l'iscrizione a ruolo il procuratore istante deve presentare al cancelliere, insieme agli atti della causa, una nota colle indicazioni prescritte ai numeri 4, 5, 6, e 7 dell'art. [...]
Art. 216.      La notificazione dell'iscrizione prescritta dall'ultimo capoverso dell'art. 173 del detto codice deve farsi entro due giorni dalla sua data, con biglietto in carta libera, da un usciere che ne [...]
Art. 217.      L'iscrizione nel ruolo di spedizione deve rinnovarsi allorché, a seguito di una sentenza interlocutoria, la causa è nuovamente in istato di essere recata a decisione
Art. 218.      Verificandosi il caso previsto nel primo capoverso dell'art. 174 del codice di procedura, il cancelliere, sulla presentazione della nuova comparsa che il procuratore che l'ha sottoscritta deve [...]
Art. 219.      Il presidente può ordinare la cancellazione dal ruolo delle cause iscrittevi fuori dei casi e termini stabiliti dal codice di procedura, e di quelle la cui iscrizione non risulti notificata [...]
Art. 220.      La cancellazione della causa dal ruolo di spedizione avrà luogo se le parti, e per esse i loro procuratori, dichiarino che la medesima fu transatta, o che, per esservi trattati per accordo, se [...]
Art. 221.      La comparsa conclusionale prescritta dall'art. 176 del codice di procedura deve contenere, oltre quanto è stabilito in esso articolo, le indicazioni ordinate nell'art. 200 del presente [...]
Art. 222.      Nei giudizi per procedimento formale i procuratori delle parti, nel fare il deposito degli atti prescritto dall'art. 177 del detto codice, vi uniranno una copia in carta libera, debitamente [...]
Art. 223.      Per l'esecuzione del prescritto dagli articoli 177 e 352 del codice di procedura, gli atti e i documenti della causa, salve le prescrizioni di cui nei detti articoli, devono da ciascuna parte [...]
Art. 224.      La nota delle spese da unirsi, a termini dei sovracitati articoli del codice di procedura, ai predetti due fascicoli, indica in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento [...]
Art. 225.      Copia dei due indici, di cui nell'art. 223 primo capoverso del presente regolamento, è da ciascuna delle parti presentata al cancelliere, il quale, riconosciutane l'esattezza, la sottoscrive e [...]
Art. 226.      Per l'esecuzione di quanto è prescritto nell'art. 179 del mentovato codice ogni tribunale ha un registro intitolato Ruolo d'udienza, nel quale sono iscritte le cause estratte dal ruolo di [...]
Art. 227.      Nei giudizi formali in materia commerciale l'estrazione delle cause dal ruolo di spedizione per essere recate in quello d'udienza potrà farsi appena la loro iscrizione sarà rimasta ferma
Art. 228.      Nei ruoli d'udienza, dei quali sarà dal cancelliere rimessa copia al ministero pubblico, si farà cenno in apposita colonna di quelle cause in cui lo stesso ministero pubblico sarà sentito nelle [...]
Art. 229.      Se alcuna delle parti chieda che per ragione di connessione o di litispendenza due cause pendenti davanti lo stesso tribunale siano unite e decise con una sola sentenza, il presidente, udite [...]
Art. 230.      Nei giudizi a udienza fissa la parte che vuol far dichiarare la contumacia dell'altra parte, deve giustificare all'udienza d'aver adempiuto alle prescrizioni degli articoli 134, 154 e 390 del [...]
Art. 231.      Il prescritto dal primo capoverso dell'art. 156 del predetto codice si osserva davanti i tribunali civili quando esercitano le funzioni di tribunale di commercio
Art. 232.      Il contumace che voglia valersi del diritto concessogli dall'art. 386 del codice di procedura, deve costituire il suo procuratore, e rimettere alla cancelleria la copia del mandato e gli [...]
Art. 233.      Le autorità giudiziarie non possono sentire private informazioni relative alle cause pendenti avanti di esse, né ricevere memorie concernenti le stesse cause se non per mezzo della cancelleria
Art. 234.      Nei giudizi di distribuzione del danaro ricavato dalla esecuzione mobiliare le domande dei creditori opponenti e intervenienti, a mente degli articoli 651, 652 e 653 del codice di procedura, [...]
Art. 235.      Nel processo verbale prescritto nell'art. 669 del codice di procedura i nomi dei creditori, ai quali furono fatte le notificazioni devono dall'usciere essere indicati secondo l'ordine delle [...]
Art. 236.      Per ogni giudizio di graduazione il cancelliere raccoglie per ordine di presentazione, in un volume, le domande di collocazione, e le istanze e opposizioni degli interessati
Art. 237.      I creditori menzionati nell'art. 714 del predetto codice devono notificare per semplice atto d'usciere la loro comparizione agli interessati acciò possano prendere cognizione delle loro domande, [...]
Art. 238.      Se la natura o il numero delle nuove questioni sollevate all'udienza menzionata all'art. 716 del codice di procedura, richieda una più matura discussione, il tribunale può rimandare la causa ad [...]
Art. 239.      In caso di appello dalle sentenze pronunciate nei giudizi menzionati nella presente sezione, il cancelliere, sull'istanza dell'appellante, e previa anticipazione delle spese occorrenti, [...]
Art. 240.      Nel caso e per gli effetti di cui nell'art. 726 del codice di procedura, la comparizione dei procuratori avrà luogo mediante citazione per biglietto in carta libera a istanza di una delle parti
Art. 241.      Quando nei giudizi di distribuzione, subastazione, o graduazione, occorra di sentire il ministero pubblico, fissata l'udienza di spedizione della causa, gli sarà, cinque giorni almeno prima [...]
Art. 242.      Nei giudizi di graduazione e di distribuzione la delegazione di un giudice continua fino alla definizione del giudizio
Art. 243.      Nei casi previsti dagli articoli 492 e 493 del codice di procedura, quando la continuazione della causa spetta o è rinviata all'autorità giudiziaria che pronunciò in primo grado d'istanza, la [...]
Art. 244.      Gli uscieri incaricati del servizio delle udienze devono avvisare i procuratori delle parti, con biglietto in carta libera, delle cause da spedirsi in ciascuna udienza, almeno un giorno prima di [...]
Art. 245.      La domanda per abbreviazione di termini e spedizione d'urgenza di una causa deve farsi dopo l'iscrizione della medesima nel ruolo di spedizione, con ricorso al presidente il quale provvede con [...]
Art. 246.      Se nel giorno stabilito per la spedizione delle cause a udienza fissa non vi fosse udienza, le medesime s'intenderanno rimandate al primo giorno di udienza immediatamente successivo
Art. 247.      Fuori dei casi espressi nell'articolo precedente, la spedizione di una causa chiamata all'udienza potrà solo rimandarsi ad altra udienza, se sieno consenzienti le parti, o concorrano gravi motivi
Art. 248.      Ogni tribunale e ogni sezione di esso ha un registro intitolato Foglio d'udienza, numerato in ogni pagina dal presidente o vice presidente della rispettiva sezione, con indicazione in fine per [...]
Art. 249.      Il processo verbale d'ogni udienza è in fine della seduta firmato dal presidente e dal cancelliere, senza che si possa lasciare sul registro alcuno spazio in bianco
Art. 250.      Il cancelliere non può rilasciare alcun estratto del foglio d'udienza ad uso privato senza l'autorizzazione del presidente, dal quale l'estratto sarà vidimato
Art. 251.      Le cause sono, d'ordine del presidente, chiamate all'udienza dall'usciere di servizio secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo d'udienza affisso nella sala d'ingresso del tribunale
Art. 252.      Alla chiamata delle cause i procuratori devono sempre presentarsi al tribunale, in difetto possono essere condannati all'ammenda di lire dieci
Art. 253.      Le cause cancellate dal ruolo possono nuovamente, sull'istanza della parte più diligente, esservi iscritte, e quindi spedirsi secondo il numero che sarà loro assegnato nella nuova iscrizione
Art. 254.      Il giudice o l'ufficiale del ministero pubblico che si trovino nel caso previsto nella prima parte dell'art. 119 del codice di procedura, o che vogliano astenersi in senso del capoverso [...]
Art. 255.      Nel caso previsto dalla prima parte dell'art. 349 del codice di procedura, le parti, dopo che sia terminata la relazione, possono chiedere al presidente il permesso di dar lettura al tribunale [...]
Art. 256.      Nelle cause formali, se alcuna delle parti creda che le conclusioni lette all'udienza dalla parte contraria non siano conformi a quelle prese prima che l'iscrizione a ruolo sia rimasta ferma a [...]
Art. 257.      Nelle pubbliche udienze gli avvocati e i procuratori non possono parlare se prima non ne hanno ottenuta facoltà dal presidente, al quale devono sempre rivolgere la parola, senza introdurre alcun [...]
Art. 258.      Il ministero pubblico dà sempre oralmente le sue conclusioni
Art. 259.      Le conclusioni del ministero pubblico pongono fine alla pubblica discussione. Le parti hanno però facoltà di trasmettere immediatamente al presidente semplici note, delle quali è data lettura al [...]
Art. 260.      Nel caso previsto dall'art. 379 del detto codice, le parti espongono a voce all'udienza le rispettive ragioni che sono riferite in forma di processo verbale nel foglio d'udienza
Art. 261.      Le deliberazioni del tribunale si prendono in camera di consiglio o nella sala delle udienze a porte chiuse
Art. 262.      Appartiene al presidente di formulare le questioni, sulle quali il tribunale deve deliberare
Art. 263.      Nessun giudice può essere interrotto nel momento in cui esprime il suo voto
Art. 264.      Qualora in un tribunale vi sia un numero di giudici maggiore di quello richiesto per giudicare si astengono i meno anziani. Quando però uno di questi fosse il relatore voterà egli invece [...]
Art. 265.      Terminata la votazione, il presidente stende il dispositivo della sentenza, lo sottoscrive e lo rimette al giudice che, a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 359 del codice di procedura, è [...]
Art. 266.      I motivi della sentenza sono dal giudice incaricato stesi di seguito al dispositivo e indi presentati al presidente, il quale dopo averne data lettura al tribunale e avervi scritto a margine [...]
Art. 267.      L'enunciazione nelle sentenze dei nomi delle parti, prescritta dall'art. 360 del codice di procedura, deve anche esprimere la rispettiva qualità loro di attore, di convenuto principale, di [...]
Art. 268.      Il cancelliere, appena pubblicata la sentenza all'udienza giusta il prescritto dall'art. 366 del suddetto codice, ne partecipa per mezzo dell'usciere di servizio il dispositivo ai procuratori [...]
Art. 269.      Nel caso previsto dall'art. 844 del codice di procedura il cancelliere del tribunale che ha pronunciato una sentenza d'interdizione o inabilitazione passata in giudicato, previa affissione e [...]
Art. 270.      Le sentenze profferite in materia di ricusazione dei giudici e degli ufficiali del ministero pubblico devono contenere il nome e cognome del ricorrente, del suo procuratore, e del magistrato [...]
Art. 271.      Le correzioni delle sentenze dei tribunali, nel caso previsto dal primo capoverso dell'art. 473 del succitato codice, sono decretate dal rispettivo presidente, il quale, in caso di dissenso tra [...]
Art. 272.      I tribunali di commercio possono ammettere nella liquidazione delle spese gli onorari dei procuratori nella misura loro attribuita presso i tribunali civili
Art. 273.      Le disposizioni contenute in questa e nelle precedenti sezioni del presente capo sono comuni alle corti di appello, in quanto siano applicabili
Art. 274.      I cancellieri dei pretori devono tenere i seguenti registri, oltre quelli prescritti dall'art. 192 del presente regolamento
Art. 275.      I cancellieri dei tribunali civili devono tenere i seguenti registri, oltre quelli prescritti dagli articoli 199, 214, 226 e 248 del presente regolamento
Art. 276.      Ciascuno dei registri menzionati nei numeri 19, 20, 21 e 22 del precedente articolo deve avere una speciale rubrica nella quale a lato del rispettivo numero progressivo sono indicate la data e [...]
Art. 277.      I cancellieri dei tribunali di commercio devono tenere
Art. 278.      I cancellieri delle corti d'appello devono tenere i registri prescritti per i cancellieri dei tribunali civili, ad eccezione di quelli indicati nei numeri 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 275. La [...]
Art. 279.      In tutte le cancellerie si deve tenere un registro, sul quale si notano per ordine progressivo le domande per la spedizione delle copie delle sentenze e di qualunque altro atto
Art. 280.      Ogni cancelliere deve tenere a sue spese un registro dei diritti esatti per conto dello Stato, nella forma prescritta dal ministro delle finanze
Art. 281.      L'ordine interno delle cancellerie dei tribunali e delle preture sarà determinato dai primi presidenti, sentito il ministero pubblico, previa proposta trasmessa dai pretori e dai presidenti dei [...]
Art. 282.      Nei casi previsti dagli articoli 59, 60, 61, 66, 170, 176 e 287 del codice di procedura, e in ogni altro caso in cui per disposizione dello stesso codice o del presente regolamento si faccia [...]
Art. 283.      Per l'applicazione delle pene sancite dagli articoli 239 e 243 dello stesso codice, si osserveranno le norme seguenti
Art. 284.      Nel caso previsto dall'art. 63 del codice medesimo, l'autorità giudiziaria può, in coerenza del precedente art. 61, infliggere al procuratore sottoscritto alla scrittura la pena della sospensione
Art. 285.      In tutti i casi su espressi si stende in apposito registro processo verbale, e di seguito a questo la sentenza o l'ordinanza. La spesa del registro è a carico del cancelliere
Art. 286.      Le contravvenzioni dei cancellieri e vice cancellieri, degli uscieri e dei procuratori alle disposizioni del presente regolamento per le quali non sia stabilita una pena speciale sono punite dai [...]
Art. 287.      Gli scrivani, i commessi e altri impiegati, che, a termini dell'art. 28, fossero stati provvisoriamente conservati presso le cancellerie, possono, in caso di violazione dei loro doveri [...]
Art. 288.      Le pene, di cui nei precedenti articoli, possono, nei limiti su espressi, applicarsi direttamente dai procuratori del Re e dai procuratori generali, quanto al personale di segreteria dei loro [...]
Art. 289.      Le notificazioni e gli avvisi prescritti dagli articoli 525, 529, 531, 537 del codice di procedura, relativi a ricorsi o controricorsi sottoscritti da più avvocati tutti residenti nel comune ove [...]
Art. 290.      Se il ricorso o il controricorso siano diretti contro più persone rappresentate da diversi avvocati, o se la parte abbia fatto il deposito di carte o documenti con espressa dichiarazione che [...]
Art. 291.      Fatta, a termini dell'art. 534 del suddetto codice, la nomina del relatore, il ricorso e le carte annesse sono per cura della cancelleria comunicate al ministero pubblico dal quale sono [...]
Art. 292.      Nel caso previsto dall'art. 528 del codice di procedura il ricorso non è ammesso alla discussione contraddittoria, e la dichiarazione d'inammissibilità è fatta, previe conclusioni del ministero [...]
Art. 293.      La relazione della causa deve prepararsi in iscritto entro i termini rispettivamente stabiliti dall'art. 291
Art. 294.      Sono considerati affari urgenti e iscritti d'ufficio nel ruolo relativo
Art. 295.      Le copie delle sentenze per le notificazioni sono spedite o autenticate dal cancelliere
Art. 296.      Nella cancelleria si devono tenere, a spese del cancelliere, i registri seguenti
Art. 297.      La cancelleria deve tenersi aperta al pubblico dalle ore otto del mattino alle quattro pomeridiane
Art. 298.      Le contravvenzioni del cancelliere o dei vice cancellieri sono punite con ammenda o multa di lire 25 a 300
Art. 299.      Per tutto ciò cui non provvede il capo VII si osserveranno per la corte di cassazione le disposizioni degli altri capi del presente titolo e del precedente, in quanto siano applicabili
Art. 300.      Nei casi previsti dal secondo capoverso dell'art. 136 del codice di procedura, l'attore che promuove la nomina del curatore speciale al convenuto, deve anticipare le spese necessarie per gli [...]
Art. 301.      Nel caso previsto dall'art. 208 del detto codice e in ogni altro caso analogo le richieste da uno ad altro tribunale dello Stato si fanno nella sentenza, che prescrive la richiesta operazione, o [...]
Art. 302.      Nel caso previsto dal primo capoverso dell'art. 211 del medesimo codice, il giudice che ha proceduto all'atto ne tassa le spese, e rilascia l'ordine di pagamento, la cui copia tiene luogo di [...]
Art. 303.      I provvedimenti menzionati negli articoli 50 e 778 del codice di procedura, eccettuate le sentenze, sono sottoscritti dal presidente e dal cancelliere
Art. 304.      Nei giorni festivi, oltre gli atti giudiziari espressamente indicati nei capoversi primo e secondo dell'art. 42 del codice di procedura, si possono, a senso del terzo capoverso del medesimo [...]
Art. 305.      Le copie in forma esecutiva delle sentenze e dei provvedimenti menzionati nei numeri 1 e 2 dell'art. 554 dello stesso codice devono munirsi del sigillo della corte, del tribunale, o del pretore [...]
Art. 306.      Le copie in forma esecutiva degli atti contrattuali devono essere munite del sigillo del notaio da cui sono spedite
Art. 307.      Nelle copie dei provvedimenti indicati negli articoli 245, 267, 288, ultimo capoverso, e 377 secondo capoverso del codice di procedura, e nell'art. 302 del presente regolamento, il cancelliere, [...]
Art. 308.      Ciascuna autorità giudiziaria ha due sigilli, uno a rilievo, e uno ad incavo, in conformità dei modelli stabiliti dal ministro della giustizia
Art. 309.      Le conclusioni del ministero pubblico, sopra istanze proposte con ricorso, devono darsi nel termine stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 178 del medesimo codice
Art. 310.      Le copie delle sentenze, delle comparse, e di qualunque altro atto che debbansi spedire dai cancellieri, dai procuratori, e dagli uscieri devono essere scritte in modo chiaro e correttamente; in [...]
Art. 311.      Nei casi previsti dagli articoli 159 della legge di ordinamento giudiziario e 174 del presente regolamento la persona assunta per le funzioni di cancelliere presta, davanti l'autorità [...]
Art. 312.      Nei casi previsti dalla prima parte dell'art. 38 della legge di ordinamento giudiziario, l'esercizio della giurisdizione penale sarà assunto per ogni causa dal pretore o vice pretore nel cui [...]
Art. 313.      Per l'oggetto di cui nell'art. 56 del codice di procedura penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono indicare esattamente nei rapporti prescritti dall'art. 101 di esso codice, nelle [...]
Art. 314.      Se ad un uffizio d'istruzione penale siano, a senso dell'art. 43 della legge di ordinamento giudiziario, applicati uno o più giudici, la direzione, la corrispondenza, e la distribuzione degli [...]
Art. 315.      In ogni occasione di riunione della sezione d'accusa il procuratore generale dà comunicazione alla medesima delle informazioni trasmessegli dai procuratori del Re in esecuzione del prescritto [...]
Art. 316.      Quando la sezione d'accusa, valendosi delle facoltà concesse dagli articoli 432, 448 e 449 del codice di procedura penale, abbia nominato un consigliere per far le veci d'istruttore, questi [...]
Art. 317.      In esecuzione del prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 68 della legge di ordinamento giudiziario, il servizio tra i componenti la sezione d'accusa si fa per turno, nell'ordine e nel [...]
Art. 318.      I procuratori del Re, i giudici istruttori, e i pretori cureranno che gli atti delle procedure riguardanti diversi reati siano, possibilmente, tenuti separati e distinti per ogni reato
Art. 319.      Nelle cause di competenza delle corti d'assise le carte devono essere ordinate in modo che le deposizioni dei testimoni siano scritte in fogli separati e distinti dai processi verbali e [...]
Art. 320.      I fogli degli atti preliminari e delle produzioni devono numerarsi; i cancellieri e i difensori devono dichiararne il numero
Art. 321.      Ogni volume deve avere una coperta sulla quale sia indicato il nome e cognome e la qualità della parte cui le produzioni appartengono, con dichiarazione se siano state presentate volontariamente [...]
Art. 322.      Ad ogni volume degli atti della procedura deve unirsi l'indice degli atti e delle produzioni che vi si comprendono
Art. 323.      Agli atti della procedura deve unirsi un certificato da cui risulti se l'imputato abbia già subìto altre procedure penali, e nel caso affermativo si unisce, occorrendo, copia dell'intervenuta [...]
Art. 324.      Il ruolo delle cause d'appello davanti le corti e delle cause correzionali e d'appello davanti i tribunali da recarsi ai dibattimenti si forma di quindici in quindici giorni dal capo della corte [...]
Art. 325.      Il ruolo, firmato dall'autorità che lo ha decretato, e vidimato dal ministero pubblico, è pubblicato a diligenza del cancelliere almeno tre giorni prima che cominci la quindicina cui si [...]
Art. 326.      Le disposizioni dei due precedenti articoli non si applicano nei casi previsti dagli articoli 46, 621 e 622 del codice di procedura
Art. 327.      Nella nota dei testimoni il ministero pubblico deve comprendere solo quelli il cui numero appaia con fondamento indispensabile all'accertamento della verità
Art. 328.      La citazione degli amministratori comunali al solo scopo di accertare le qualità morali degli imputati non deve farsi se non in casi eccezionali
Art. 329.      L'imputato non ammesso al beneficio dei poveri deve, nell'atto di presentare la nota dei testimoni da esaminarsi a sua difesa, depositare alla cancelleria l'ammontare delle spese occorrenti per [...]
Art. 330.      La citazione dei testimoni così dell'accusa come della difesa è ordinata dal presidente con decreto che si eseguisce a diligenza del ministero pubblico
Art. 331.      Nelle cedole di citazione deve tenersi conto delle distanze e devono trascriversi gli articoli del codice relativi al caso di inobbedienza del testimone al precetto di comparire
Art. 332.      Il decreto di citazione colla trascrizione predetta è rimesso al ministero pubblico con un numero di stampati uguale a quello delle persone da citarsi
Art. 333.      Se occorra di citare quali testimoni o di chiamare in giudizio, quali imputati non carcerati, carabinieri reali, altri militari in attività di servizio, preposti delle gabelle, o impiegati di [...]
Art. 334.      Se, per qualunque impedimento, non possa incominciarsi un dibattimento nel giorno stabilito, il presidente lo rinvia ad altro giorno prossimo che si notifica alle parti, ai difensori, o ai [...]
Art. 335.      I testimoni chiamati ai dibattimenti devono trovarsi tutti presenti al momento dell'apertura dell'udienza
Art. 336.      Le richieste alla forza pubblica perché gli accusati siano condotti all'udienza sono fatte dal ministero pubblico: quelle relative alla polizia delle udienze sono fatte dal presidente o dal [...]
Art. 337.      I membri della corte d'appello o del tribunale entrano a prendere posto nella sala d'udienza dopochè gl'imputati sono in essa introdotti e il pubblico vi è stato ammesso
Art. 338.      Le cause sono spedite secondo l'ordine del ruolo
Art. 339.      Data lettura delle liste dei testimoni e fatto l'appello dei medesimi, il presidente, prima di farli ritirare nella camera ad essi destinata, invita le parti a proporre i motivi di ripulsa che [...]
Art. 340.      E' vietato ai difensori d'interrompere il ministero pubblico, e di dare alcun suggerimento all'imputato o ai testimoni nel corso degl'interrogatori, e di fare segni di approvazione o di [...]
Art. 341.      Se il testimone od il perito chiamato in giudizio chiede una indennità, chi presiede al dibattimento ne fa la tassazione in fine dell'atto a termini della relativa tariffa
Art. 342.      I dibattimenti che non possono compiersi in una sola udienza si continuano nel giorno immediatamente successivo, salvo se sia festivo
Art. 343.      I presidenti delle corti o dei tribunali, i pretori e gli ufficiali del ministero pubblico vegliano alla esatta compilazione dei processi verbali di udienza giusta le prescrizioni contenute nel [...]
Art. 344.      Le sentenze e le ordinanze che prescrivono la scarcerazione dell'imputato si eseguiscono a diligenza del ministero pubblico
Art. 345.      Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 323 del codice di procedura, il presidente, sottoscrivendo la minuta della sentenza, fa menzione della causa che ha impedita la firma mancante
Art. 346.      Appena pronunciata la sentenza, i corpi di reato sono nuovamente sigillati, salva restituzione a chi di ragione scaduti i termini per l'appello o per il ricorso in cassazione, o terminati i [...]
Art. 347.      Per le formazioni del ruolo delle cause da recarsi davanti le corti d'assise, si osservano le norme seguenti
Art. 348.      Il procuratore generale fa le occorrenti requisitorie al primo presidente per la convocazione delle assise sia ordinarie, sia straordinarie, a mente dell'art. 83 della legge di ordinamento [...]
Art. 349.      Per l'esecuzione dell'art. 106 della detta legge, i nomi dei giurati iscritti nella lista annuale sono a cura del cancelliere del tribunale trascritti in altrettante schede di colore diverso per [...]
Art. 350.      Se fra i quaranta giurati designati dalla sorte, a termini dell'articolo succitato, alcuno sia morto o divenuto per qualunque causa incapace, il presidente del tribunale, sentito il ministero [...]
Art. 351.      L'elenco dei giurati estratto a sorte è trasmesso al presidente delle assise unitamente all'elenco e all'urna contenente i nomi dei supplenti designati nella lista annuale
Art. 352.      Nel caso previsto dall'art. 113 della detta legge, il presidente della corte d'assise estrae dall'urna in pubblica udienza i nomi necessari e fa nuovamente apporre i sigilli all'urna che, in [...]
Art. 353.      Nelle successive sessioni, per l'esecuzione del già citato art. 106 della ridetta legge, riaperte le urne in pubblica udienza, il presidente del tribunale vi aggiunge i nomi di coloro che, o [...]
Art. 354.      L'avviso prescritto dall'art. 111 della legge di ordinamento giudiziario, è recato da un usciere, di regola, cinque giorni prima dell'apertura della sessione
Art. 355.      Nel giorno fissato i giurati si riuniscono nella sala ad essi assegnata, alla quale non può aver accesso alcuna persona estranea alla corte
Art. 356.      Gli ingressi interni della sala d'udienza sono custoditi dai carabinieri reali, e gli esterni dalla guardia nazionale o dalla truppa. Questa e quelli eseguiscono gli ordini del presidente o del [...]
Art. 357.      Il presidente procede all'appello nominale dei giurati ordinari e, in caso di assenza o di dispensa di alcuni di essi, all'appello dei supplenti a termini dell'art. 113 della legge di [...]
Art. 358.      Le domande dei giurati per dispensa dal servizio sono indirizzate anche verbalmente al presidente della corte d'assise
Art. 359.      Sopra le domande di cui nell'articolo precedente, sulle cause d'incapacità, e su tutti gli incidenti relativi alla formazione del giurì della sessione, la corte statuisce in pubblica udienza, [...]
Art. 360.      Quanto ai giurati morti o colpiti da incapacità permanente la corte pronuncia la loro cancellazione dalla lista annuale; e rispetto ai giurati la cui dispensa proviene da cause temporarie o [...]
Art. 361.      La ricusazione di cui nell'art. 116, della detta legge è ammissibile finché all'estrazione di un primo nome non è succeduta l'estrazione di un secondo, e così di seguito
Art. 362.      Se gli accusati non si accordano intorno all'ordine della ricusazione a mente dell'art. 117 della stessa legge, il cancelliere pone nell'urna i loro nomi, e l'accusato il cui nome è estratto dal [...]
Art. 363.      Compiuta l'estrazione di cui nell'art. 115 della medesima legge, i trenta giurati sono richiamati nella sala d'udienza
Art. 364.      La designazione del capo dei giurati, prevista dall'art. 501 del codice di procedura penale, seguirà in presenza della corte, del pubblico ministero, degli accusati e dei loro difensori prima [...]
Art. 365.      Se nella medesima udienza si debba spedire più d'una causa, si procede, prima dell'apertura dell'udienza stessa, a tante estrazioni quante sono le cause da spedirsi
Art. 366.      Aperta la sala al pubblico, il presidente, dopochè l'usciere di servizio avrà annunciato che l'udienza è aperta, avvertirà le parti e i loro difensori di nulla permettersi contro il rispetto [...]
Art. 367.      Le questioni di cui negli articoli 494, 495 e 496 del codice di procedura sono rimesse al capo dei giurati previa sottoscrizione del presidente e del cancelliere
Art. 368.      Nel tempo della deliberazione dei giurati i due supplenti rimangono ai loro posti senza comunicare con alcuna persona
Art. 369.      Spetta alla corte il giudicare del caso in cui per sopravvenuto impedimento ad un giurato debba sostituirglisi il supplente
Art. 370.      L'abbruciamento delle schede prescritto dall'art. 504 del citato codice è fatto dal capo in presenza degli altri giurati prima di rientrare nella sala d'udienza
Art. 371.      Se vi sia dissenso fra le parti sul contenuto nel processo verbale d'udienza nel caso previsto dall'art. 517 del detto codice, la controversia è definita dalla corte
Art. 372.      Il cancelliere redige processo verbale di ogni operazione relativa alla formazione della lista dei giurati della sessione alla composizione definitiva del giurì, vi nota i nomi dei giurati [...]
Art. 373.      Nella camera delle deliberazioni dei giurati, oltre l'istruzione stampata di cui nell'8° capoverso dell'art. 498 del codice di procedura, è anche posto sulla tavola uno stampato nel quale sono [...]
Art. 374.      Indipendentemente dalle richieste che possono esser fatte nell'interesse dell'ordine e della sicurezza, in tutta la durata delle assise deve sempre stare in servizio nel locale ove ha sede la [...]
Art. 375.      Entro le ventiquattro ore dalla ricevuta degli atti e dei documenti del processo trasmessi alla corte di cassazione, giusta il disposto dall'art. 660 del codice di procedura penale, il [...]
Art. 376.      Il registro prescritto dall'art. 661 del codice di procedura penale è vidimato nel modo prescritto dall'art. 296 del presente regolamento
Art. 377.      Per l'avviso da darsi agli avvocati a termini dell'art. 661 del detto codice si osserva il disposto dell'art. 289 di questo regolamento
Art. 378.      Trascorso il termine stabilito dagli articoli 661 capoverso, 662 e 663 dello stesso codice il cancelliere presenta gli atti e i documenti al primo presidente che deputa un relatore e stabilisce [...]
Art. 379.      Se la domanda per cassazione sia proposta contro il ministero pubblico o da esso nel solo interesse della legge a termini del capoverso dell'art. 642 del codice di procedura, o si tratti di [...]
Art. 380.      Oltre al registro prescritto dal già citato art. 661 dello stesso codice deve tenersi nella cancelleria un ruolo di distribuzione degli affari urgenti
Art. 381.      Si considerano affari urgenti
Art. 382.      Gli affari urgenti sono chiamati all'udienza e giudicati secondo l'ordine della loro iscrizione
Art. 383.      Per l'oggetto di cui nell'art. 687 del codice di procedura, se si tratti di annullamento di sentenza proferta da un consiglio di disciplina della guardia nazionale, la copia della sentenza di [...]
Art. 384.      In materia di conflitti di giurisdizione si osservano, riguardo ai ricorsi da indirizzarsi alla corte di cassazione, le regole stabilite dal libro terzo, titolo quarto del detto codice per i [...]
Art. 385.      La trasmissione degli atti di procedura penale dal ministero pubblico alle corti e ai tribunali, ai rispettivi presidenti e membri e viceversa, si fa per mezzo della cancelleria che ne tiene [...]
Art. 386.      Quando pervengano alle cancellerie delle corti o dei tribunali corpi di reato in denaro od oggetti preziosi, ne sarà fatta pronta ricognizione in presenza del ministero pubblico, previa [...]
Art. 387.      I cancellieri notano in apposito registro i corpi dei reati, il nome e cognome della persona cui appartengono e quello dell'imputato, se siano noti, le trasmissioni che occorra di farne alle [...]
Art. 388.      I corpi di reato non possono rimuoversi dalle cancellerie tranne nei casi dichiarati dalla legge
Art. 389.      I mandati e le ordinanze di cattura si trasmettono dai cancellieri in doppia copia al ministero pubblico che ne cura la esecuzione
Art. 390.      Le sentenze e ordinanze della sezione d'accusa, della camera di consiglio, e del giudice istruttore sono senza indugio notificate al ministero pubblico a diligenza del cancelliere della corte o [...]
Art. 391.      Il cancelliere deve dare pronto avviso al ministero pubblico, e ai difensori, dell'interrogatorio dato all'accusato a mente dell'art. 456 del codice di procedura, e ne fa annotazione in fine [...]
Art. 392.      Il cancelliere trasmette avviso in iscritto al difensore scelto dall'accusato, o designato dall'autorità giudiziaria, della seguita nomina, e ne fa constare con annotazione negli atti della [...]
Art. 393.      Gli atti e le carte unite al processo, e i corpi di reato rimangono nella cancelleria a disposizione dei difensori per il termine di giorni dieci da quello dell'avviso menzionato nell'art. 391
Art. 394.      Nelle cause correzionali avanti i tribunali o in appello avanti le corti, gli atti devono stare nella cancelleria a disposizione dei difensori che ne avranno libera visione fino a cinque giorni [...]
Art. 395.      Tre giorni prima dell'udienza fissata per la spedizione di ogni causa il cancelliere ne dà avviso per iscritto ai difensori
Art. 396.      Il cancelliere deve notare in apposito registro, secondo l'ordine della rispettiva data, ogni domanda di estratti o di copie di sentenze e di altri atti compilati e depositati nella cancelleria
Art. 397.      Il cancelliere della corte d'assise stende e distribuisce all'aprirsi del dibattimento ad ogni giudice e giurato una copia dei capi d'accusa, delle generalità degli accusati, e delle liste dei [...]
Art. 398.      Le parti che vogliono copia di tutto o parte dei processi verbali e delle dichiarazioni scritte dei testimoni ne fanno in iscritto la richiesta, della quale è dal cancelliere fatta espressa [...]
Art. 399.      I cancellieri devono notificare ai custodi delle carceri il tenore delle sentenze e ordinanze relative a persone detenute acciò ne sia fatta annotazione sui relativi registri
Art. 400.      Oltre i registri menzionati nel presente titolo, e quelli prescritti da leggi e regolamenti speciali, i cancellieri delle preture, dei tribunali, e delle corti d'appello devono rispettivamente [...]
Art. 401.      I procuratori generali e i procuratori del Re verificano ogni mese se i registri dei processi verbali delle udienze sieno stesi e firmati in conformità del prescritto dal codice di procedura; [...]
Art. 402.      In ogni collegio giudiziario è destinato presso le sezioni incaricate dei giudizi penali uno o più uscieri per il servizio interno delle udienze e per le citazioni e altre incombenze
Art. 403.      Gli uscieri comprendono in una sola relazione la notificazione agli accusati della sentenza di rinvio e dell'atto d'accusa
Art. 404.      Gli uscieri di servizio devono trovarsi al luogo delle sedute un'ora prima di quella stabilita per la udienza. Essi hanno preciso dovere d'impedire qualunque concerto fra i testimoni prima che [...]
Art. 405.      Quando la corte o il tribunale entra nella sala d'udienza, un usciere l'annunzia ad alta voce, e quando si ritira nella camera di consiglio precede il collegio fino alla porta, e rimane nella [...]
Art. 406.      In tutto ciò che non è previsto da questo capo e che vi abbia relazione, gli uscieri devono uniformarsi alle altre norme e discipline contenute nel presente regolamento
Art. 407.      Dal primo gennaio 1866 i regolamenti, istruzioni, circolari, e altro qualunque provvedimento anteriore, relativi a materie contemplate dal presente regolamento, sono abrogati


§ 71.2.1 - R.D. 14 dicembre 1865, n. 2641.

che approva il regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario.

(G.U. 14 dicembre 1865)

 

Art. 1.

     E' approvato l'annesso Regolamento generale giudiziario, visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli per l'esecuzione del Codice di procedura civile, del Codice di procedura penale, e della Legge dell'ordinamento giudiziario.

 

Art. 2.

     Il suddetto Regolamento andrà in osservanza in tutto il Regno il giorno 1° gennaio 1866.

 

Regolamento generale giudiziario

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

 

Sezione I

 

DELL'ABILITAZIONE ALLA CARRIERA GIUDIZIARIA E AGLI UFFIZI DI CANCELLERIA E DI SEGRETERIA

 

§ 1

 

DEGLI UDITORI E DEGLI AGGIUNTI GIUDIZIARI

 

     Art. 1.

     Il numero degli uditori in tutto il Regno è determinato con decreto reale.

 

          Art. 2.

     Per l'esecuzione del prescritto dall'art. 18, n. 2 della legge di ordinamento giudiziario è nominata annualmente nella città destinata dal ministro della giustizia una commissione composta di funzionari giudiziari, di professori di diritto, e di avvocati patrocinanti.

 

          Art. 3.

     Il concorso si apre con decreto ministeriale, che si pubblica mediante inserzione nella gazzetta ufficiale del Regno e in quella degli annunzi giudiziari presso ciascuna corte d'appello, e affissione nella sala d'ingresso delle corti e dei tribunali civili e correzionali.

     Nel decreto è espresso il numero dei posti di uditore per i quali è aperto il concorso, con indicazione del termine entro il quale i concorrenti devono presentare la loro domanda e dei giorni entro cui il concorso dovrà aver luogo.

 

          Art. 4.

     Gli aspiranti al concorso presentano la loro domanda corredata dei documenti giustificativi dei requisiti prescritti dagli articoli 9 e 18 n. 1 della suddetta legge al procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione risiedono. Questi raccolte informazioni sulla condotta e fama degli aspiranti le trasmette al procuratore generale, il quale completate le domande e le informazioni, in quanto occorra, spedisce al ministro della giustizia un elenco delle istanze con un cenno del risultato delle informazioni.

     Il ministro determina quali fra i richiedenti debbano essere ammessi all'esame, e ne dà comunicazione al procuratore generale, il quale avverte tanto gli ammessi quanto gli esclusi con avviso individuale.

 

          Art. 5.

     I lavori per il concorso sono eseguiti avanti un comitato istituito presso ciascuna corte d'appello, composto di due membri della corte designati dal primo presidente, e di un funzionario del ministero pubblico delegato dal procuratore generale. Un sostituto segretario della procura generale compie le funzioni di segretario del comitato.

     La presidenza è devoluta a quello dei membri che abbia la precedenza per grado ed anzianità. A parità di grado fra il funzionario della magistratura giudicante e quello del pubblico ministero presiede quello della magistratura giudicante.

 

          Art. 6.

     Il concorso ha luogo in tre giorni distinti, e versa sopra cinque quesiti o tesi distribuiti nel seguente modo: nel primo giorno sul diritto civile, nel secondo sul diritto commerciale e sulla procedura civile, nel terzo sul diritto e sulla procedura penale.

 

          Art. 7.

     Le tesi sono formulate da due fra i membri della commissione di cui nell'art. 2° che verranno designati dal ministro della giustizia. Essi le trasmettono al ministro suddetto, il quale le fa porre in tre buste chiuse e sigillate contenenti ciascuna la materia da trattarsi in un giorno coll'indirizzo al comitato esaminatore di ogni distretto. Queste buste chiuse in altro soprainvolto sono spedite ai procuratori generali presso le corti d'appello che le rimettono, chiuse come le hanno ricevute, al presidente del comitato.

 

          Art. 8.

     Nel giorno stabilito per l'esame, in presenza di tutti i membri del comitato e degli aspiranti, il presidente, previo l'appello nominale dei concorrenti, apre la busta contenente le tesi da trattarsi quel giorno, senza romperne i sigilli, appone la sua firma e fa apporre quella del segretario a ciascuna delle tesi, e le detta agli aspiranti; poi consegna le buste e le schede originali delle tesi al segretario del comitato.

     Di tutte queste operazioni si fa esatta menzione nel processo verbale da redigersi a tenore dell'art. 10.

 

          Art. 9.

     Gli aspiranti, dopo scritte le tesi, le presentano al segretario del comitato che ne verifica la esattezza e le sottoscrive; quindi si ritirano al posto a ciascuno di essi assegnato, scrivono di propria mano le risposte alle tesi, e le sottoscrivono, poi le consegnano al comitato dopo averle chiuse e sigillate. Sulla coperta apporranno l'indicazione del giorno dell'esame e della sede del comitato.

 

          Art. 10.

     Finché le risposte non siano consegnate, gli aspiranti non possono conferire né tra essi né con estranei, né consultare alcuna opera legale, tranne i codici e i testi delle leggi dello Stato.

     Nella sala degli esami sono sempre presenti i membri del comitato o la più parte di essi, e vegliano all'osservanza delle prescrizioni anzidette.

     Di tutto quanto avviene durante il tempo dell'esame il segretario redige processo verbale sottoscritto da lui e dal presidente.

 

          Art. 11.

     Gli scritti degli aspiranti sono posti in un piego che viene sigillato dal presidente del comitato alla loro presenza, ed è trasmesso al procuratore generale insieme alle schede originali e rispettive buste, da riporsi in diverso involto coi processi verbali.

     Il procuratore generale spedisce tutto al ministro della giustizia.

     Il ministro convoca la commissione di cui nell'art. 2°, e le comunica tutti gli atti e scritti.

     La commissione verifica la regolarità delle operazioni e delibera sul merito degli scritti di ciascun candidato.

 

          Art. 12.

     Ogni membro della commissione dispone di nove voti, e s'intendono approvati quegli aspiranti che abbiano ottenuto i due terzi della totalità dei voti.

 

          Art. 13.

     Tutte le operazioni concernenti gli esami e le relative deliberazioni della commissione sono consegnate in appositi processi verbali nei quali è indicato il numero di voti ottenuto da ciascun aspirante, con aggiunta delle osservazioni circa il rispettivo merito comparativo che gli esaminatori stimeranno acconce a far meglio apprezzare i gradi di distinzione tra gli esaminati.

     I processi verbali e gli scritti degli aspiranti sono trasmessi al ministro della giustizia con una tabella in cui si classificano gli aspiranti secondo il numero dei voti ottenuti.

 

          Art. 14.

     La nomina degli uditori è fatta dal ministro della giustizia nei limiti dei posti vacanti. Se il numero dei concorrenti approvati dalla commissione superi quello dei posti disponibili, la preferenza è data a quelli che ottennero maggior numero di voti favorevoli, e in caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di laurea o di età.

     Quelli tra i concorrenti approvati che non potranno, per insufficienza di posti, essere subito nominati uditori, saranno nominati nell'ordine indicato nella tabella ai posti che si rendessero vacanti entro l'anno ed anche successivamente, qualora non vi fossero aspiranti con maggiori gradi di approvazione.

 

          Art. 15.

     Per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 22 e 23 della suddetta legge, le giunte speciali ivi menzionate saranno composte di un presidente di sezione e due consiglieri d'appello scelti dal primo presidente, e di un avvocato generale e un sostituto procuratore generale designati dal capo del ministero pubblico presso la corte d'appello.

     Le funzioni di segretario saranno compiute da un vice-cancelliere destinato dal primo presidente.

 

          Art. 16.

     Le giunte speciali sono formate il 1° d'aprile, e cominciano le operazioni degli esami degli uditori il 15 dello stesso mese.

     La loro composizione è resa pubblica con decreti dei primi presidenti che si pubblicano all'aprirsi della prima loro seduta.

 

          Art. 17.

     Gli uditori devono, non più tardi del 1° di aprile, presentare la domanda di ammissione all'esame alla cancelleria della corte del distretto in cui si trovino destinati.

     Il segretario della giunta forma un elenco per ordine alfabetico dei nomi degli uditori che hanno presentata domanda di ammissione all'esame, e lo rimette insieme alla domanda stessa al presidente della giunta, il quale ne commette la disamina a uno dei membri della giunta medesima.

 

          Art. 18.

     Per l'esame suddetto il primo presidente, di concerto col procuratore generale, formula ogni anno, prima della convocazione della giunta speciale, tre distinte fattispecie giuridico-contenziose per ciascuna delle materie civile, commerciale, e penale.

     Ciascuna serie delle dette fattispecie, trascritte in apposito registro segreto, è designata con una delle lettere A, B, C e le singole fattispecie di ogni serie sono controassegnate con uno dei numeri 1, 2 e 3.

 

          Art. 19.

     L'esame si compie in tre giorni consecutivi.

     In ciascuno dei giorni fissati per l'esame, il presidente della giunta, in pubblica seduta, e alla presenza dei candidati, fa porre in un'urna distinta con una delle predette tre lettere alfabetiche tre schede, su ciascuna delle quali è scritto uno dei detti numeri.

     Ogni candidato estrae dall'urna una scheda e la rimette al presidente, il quale verifica nel registro la fattispecie corrispondente al numero estratto, e ne fa consegnare al candidato una copia da esso sottoscritta.

     Terminate le estrazioni e le consegne dei temi estratti, i candidati formulano le questioni che nella proposta fattispecie costituiscono la materia della causa, le discutono e le risolvono in forma di sentenza secondo le norme prescritte dai codici di procedura.

     A tale effetto si osservano le disposizioni degli articoli 9 e 10, e ogni candidato deve compiere e rimettere il lavoro entro sei ore.

     Le stesse operazioni si rinnovano nei due giorni successivi.

 

          Art. 20.

     Il quarto giorno dell'esame il segretario della giunta legge i tre lavori di ciascun candidato, intorno i quali i membri della giunta gli indirizzano le obbiezioni che stimano opportune, ed esso vi risponde a voce.

 

          Art. 21.

     Agli esami degli uditori, indipendentemente dal prescritto nell'ultimo capoverso dell'art. 23 della legge di ordinamento giudiziario, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 di questo regolamento.

 

          Art. 22.

     In caso di mancanza di uno o più membri delle commissioni e delle giunte speciali si fa luogo alla loro surrogazione nel modo rispettivamente stabilito per la loro nomina.

 

          Art. 23.

     Le deliberazioni delle commissioni e delle giunte speciali devono prendersi in segreto con intervento di tutti i loro membri e a maggioranza di voti.

 

§ 2

 

DEL PERSONALE DI CANCELLERIA E DI SEGRETERIA

 

          Art. 24.

     L'ammissione di alunni a senso dell'art. 159 della legge di ordinamento giudiziario, nelle cancellerie delle corti, dei tribunali e delle preture in cui se ne riconosca il bisogno, e la determinazione del loro numero, spetta ai primi presidenti, e ai procuratori generali.

     Per gli alunni da applicarsi ai tribunali e alle preture saranno sentiti rispettivamente i presidenti e i pretori.

     Gli alunni non hanno diritto a veruna retribuzione.

 

          Art. 25.

     Per essere ammesso alunno è necessario:

     1° avere compiuta l'età d'anni diciotto;

     2° non trovarsi in alcuno dei casi d'incapacità previsti dall'art. 87 della legge di ordinamento giudiziario;

     3° sostenere con successo un esame scritto di calligrafia, di lingua italiana, e di aritmetica davanti una commissione composta di due consiglieri o giudici delegati dal capo della corte o del tribunale, e di un funzionario del ministero pubblico incaricato dal capo dell'ufficio.

     Il cancelliere della corte o del tribunale fa le funzioni di segretario, può dirigere domande agli aspiranti, e ha voto consultivo.

 

          Art. 26.

     Per essere ammesso all'esame l'aspirante presenta la domanda al primo presidente, nel cui distretto giurisdizionale ha la sua dimora, e vi unisce i documenti atti a provare le condizioni prescritte ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

     La domanda è comunicata al ministero pubblico, il quale assume esatte informazioni sulle condizioni di famiglia, sulla condotta morale e sullo stato di salute del ricorrente, e, a seguito di queste, dichiara, in fine della domanda, se la medesima sia o no ammissibile. Il capo del collegio provvede in senso della dichiarazione, e, se ne sia il caso, fissa il giorno per l'esame dell'aspirante.

 

          Art. 27.

     La nomina degli scrivani indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 156 della succitata legge, appartiene, per tutte indistintamente le cancellerie e segreterie al primo presidente previo accordo col procuratore generale, sulla proposta del capo della cancelleria o segreteria alla quale si riferisce la nomina, sentito, ove ne sia il caso, il presidente del tribunale e il pretore.

 

          Art. 28.

     Per poter aspirare alla nomina di scrivano è necessario:

     1° aver fatto per un anno almeno il tirocinio in qualità di alunno in una cancelleria;

     2° presentare un certificato di diligenza e regolare condotta rilasciato dal cancelliere presso il quale fu fatto il tirocinio;

     3° sostenere un esame in iscritto sopra tre quesiti desunti dalle disposizioni dei codici di procedura, e del presente regolamento, relative al servizio di cancelleria.

     La formazione dei quesiti e il giudizio sulle risposte ai medesimi spetta a una commissione composta nel modo indicato al n. 3 dell'art. 25.

     Gli aspiranti alla nomina di scrivano presso una cancelleria sia di tribunale, sia di pretura sono esaminati dalla stessa commissione.

     Gli scrivani, commessi, copisti, diurnisti, od altri amanuensi, che il 1° gennaio 1866 si trovino da un tempo non minore di sei mesi addetti alla cancelleria o segreteria di un'autorità giudiziaria, possono essere nominati scrivani, purché entro tutto il mese di giugno successivo sostengano l'esame sovra prescritto, non si trovino in alcuno dei casi di incapacità previsti dall'art. 87 della legge di ordinamento giudiziario, e presentino un certificato di diligenza e regolare condotta rilasciato dal cancelliere o segretario presso il quale prestarono l'opera loro.

     Quando i bisogni del servizio lo richiedano, i cancellieri possono essere autorizzati dal primo presidente a valersi, durante il suddetto termine di sei mesi, come per lo innanzi, dell'opera dei detti scrivani, commessi, copisti, diurnisti, od altri amanuensi.

 

          Art. 29.

     La domanda per ammissione all'esame di cui nel precedente articolo è presentata, secondo i casi, coi documenti ivi prescritti, al primo presidente, o al presidente perché sia fissato il giorno dell'esame.

 

          Art. 30.

     Nel giorno dell'esame ogni membro della commissione forma e pone in un'urna tre quesiti, come al n. 3 dell'art. 28.

     Fatta l'estrazione dei tre quesiti ai quali deve rispondere l'aspirante, si procede nel modo prescritto dagli articoli 9 e 10.

 

          Art. 31.

     Gli aspiranti alla qualità sia d'alunno, sia di scrivano, il cui esame sia approvato, ne ricevono analogo certificato sottoscritto da tutti i membri della commissione, e lo presentano per gli ulteriori provvedimenti al primo presidente della corte, dalla quale dipende la cancelleria in cui chiedono l'ammissione.

 

          Art. 32.

     La retribuzione degli scrivani, menzionata nel già citato capoverso dell'art. 156 della legge di ordinamento giudiziario, è mensilmente di L. 30 a 50 per quelli delle cancellerie delle preture, di L. 40 a 60 per quelli delle cancellerie dei tribunali, e di L. 50 a 70 per quelli delle cancellerie delle corti.

     Gli scrivani presso le segreterie del ministero pubblico sono equiparati rispettivamente agli scrivani delle cancellerie dei tribunali e delle corti.

     Il quantitativo della retribuzione entro i limiti sovraccennati è determinato dal primo presidente di concerto col procuratore generale, sentito il cancelliere o il segretario.

 

          Art. 33.

     L'esame d'idoneità per gli aspiranti agli uffizi di cancelleria o di segreteria, di cui negli articoli 160 n. 2, e 169 della succitata legge, ha luogo davanti una commissione composta di due membri giudicanti della corte d'appello designati dal primo presidente e di un funzionario del pubblico ministero destinato dal procuratore generale.

     Il cancelliere della corte compie le funzioni di segretario, può dirigere domande agli aspiranti e ha voto consultivo.

 

          Art. 34.

     Per essere ammesso all'esame d'idoneità, di cui nell'articolo precedente, si richiede, a senso del n. 3 dell'art. 160, della prima parte dell'art. 169, e della parte finale del precedente art. 156 della surriferita legge

     1° un tirocinio non minore di tre anni in qualità di alunno, o di due in qualità di scrivano in qualunque cancelleria;

     2° un certificato di diligenza e regolare condotta rilasciato dal cancelliere o segretario presso il quale ebbe luogo il tirocinio.

 

          Art. 35.

     L'esame è scritto e verbale.

     Per le domande di ammissione all'esame d'idoneità, e per il modo di procedere all'esame scritto, che ha luogo prima dell'esame verbale, si osservano, in quanto sono applicabili, le precedenti disposizioni relative agli esami degli aspiranti alla nomina di scrivani.

     Se il candidato è approvato nell'esame scritto si passa all'esame verbale, nel quale ciascun membro della commissione interroga per un quarto d'ora sulle stesse materie dalle quali si devono desumere i quesiti per l'esame scritto.

     Dell'esito dell'esame si fa dal cancelliere processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.

     Il presidente del tribunale ne trasmette copia al primo presidente, il quale fa prendere le opportune annotazioni in apposito registro, e poi la rimette al procuratore generale che la fa depositare nell'archivio del suo uffizio.

     Il risultato dell'esame è notificato dal cancelliere all'esaminato al quale, se lo chieda, consegna copia del processo verbale.

 

          Art. 36.

     Se l'aspirante alla nomina a cancelliere o vice-cancelliere presso i tribunali, o vice-cancelliere aggiunto presso le corti di appello abbia la qualità di cancelliere o vice-cancelliere di pretura, o di vice-cancelliere aggiunto presso i tribunali, l'esercizio di tale uffizio per due anni equivale alle condizioni richieste dalla parte finale dell'art. 161 della legge di ordinamento giudiziario.

     In mancanza di tale qualità si richiede un tirocinio di quattro anni in qualità di scrivano in una cancelleria di corte o di tribunale, e un certificato del cancelliere presso cui ebbe luogo il tirocinio, che faccia fede dell'operosità, diligenza, e buona condotta dell'aspirante.

 

Sezione II

 

DEL GIURAMENTO E DELL'INGRESSO IN FUNZIONI

 

          Art. 37.

     Prima che scada il termine stabilito dall'art. 11 della legge di ordinamento giudiziario, le persone menzionate nell'art. 10 della stessa legge devono prestare il giuramento ivi prescritto.

     Esse prestano nuovo giuramento ogni volta che ricevono una destinazione per la quale sono chiamate ad esercitare funzioni diverse, od ottengono una promozione a un grado superiore.

 

          Art. 38.

     I primi presidenti e i procuratori generali delle corti prestano giuramento davanti il ministro della giustizia, o quell'autorità giudiziaria che sia da esso delegata.

     I presidenti dei tribunali e i procuratori del Re prestano giuramento davanti il primo presidente della corte d'appello da cui dipendono.

     Gli altri magistrati giudicanti delle corti e dei tribunali ed uffiziali del ministero pubblico e gli uditori prestano giuramento avanti la corte o il tribunale a cui appartengono.

     I membri dei tribunali di commercio prestano giuramento davanti la corte d'appello da cui dipendono, la quale può all'uopo delegare il tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione siede il tribunale di commercio.

     I pretori prestano giuramento avanti il tribunale civile dal quale dipendono, che può delegare all'uopo il pretore viciniore.

     I vice-pretori e i conciliatori prestano giuramento davanti il pretore del rispettivo mandamento.

     I cancellieri, vice-cancellieri, e vice-cancellieri aggiunti, i segretari, sostituti segretari, e sostituti segretari aggiunti, e gli uscieri prestano giuramento avanti l'autorità giudiziaria alla quale sono addetti.

 

          Art. 39.

     I funzionari menzionati nei capoversi dell'articolo precedente prima di prestare il giuramento presentano la copia autentica dell'atto di loro nomina debitamente registrata alla corte dei conti; e il presidente o il pretore fissa il giorno in cui si dovrà prestare il giuramento.

     Potrà tuttavia farsi luogo alla prestazione del giuramento ancorché non sia presentata la copia autentica dell'atto di nomina, quando per motivi d'urgenza il ministro della giustizia ne abbia dato l'autorizzazione.

 

          Art. 40.

     Per il ricevimento dei funzionari che devono assumere l'esercizio dell'ufficio si osservano le norme seguenti:

     1° i primi presidenti e procuratori generali, accompagnati al palazzo della corte dal cancelliere, vi sono ricevuti all'ingresso esterno dal consigliere e sostituto procuratore generale anziani e, preceduti da un usciere colla mazza, sono introdotti nella sala delle udienze ove la corte si trova riunita in seduta solenne;

     In occasione dei detti ricevimenti assiste nella sala una guardia d'onore in divisa di parata.

     2° i presidenti di sezione e gli avvocati generali sono ricevuti all'ingresso delle sale del palazzo da un consigliere, da un sostituto procuratore generale, e dal cancelliere, e preceduti da un usciere sono accompagnati nella sala delle udienze;

     3° i consiglieri e i sostituti procuratori generali sono annunziati da un usciere, ricevuti all'ingresso della sala d'udienza e in essa introdotti dal cancelliere;

     4° i sostituti procuratori generali aggiunti sono annunziati da un usciere e introdotti da un vice-cancelliere nella sala d'udienza.

     Le norme segnate al n. 1 si osservano, per quanto sono applicabili, nei tribunali, in occasione del ricevimento dei presidenti e dei procuratori del Re.

     Le norme indicate ai numeri 2 e 3 si applicano rispettivamente per il ricevimento dei vice-presidenti, e dei giudici e sostituti procuratori del Re; e quelle fissate dal n. 4 si osservano per il ricevimento dei pretori e vice-pretori.

     5° i cancellieri delle corti e dei tribunali sono annunziati e introdotti da un usciere;

     6° tutti gli altri funzionari sono annunziati da un usciere.

     Nelle dette occasioni il funzionario si presenta col capo coperto vestendo le divise con toga prescritte per le sedute solenni.

     In tutti i casi in cui il ricevimento dei funzionari non segue dinanzi all'intero collegio, il cerimoniale sopra prescritto ha luogo nella sala d'udienza della prima sezione.

 

          Art. 41.

     Introdotto il funzionario nella sala d'udienza come nell'articolo precedente il ministero pubblico, al quale il decreto di nomina dovrà essere prima comunicato, domanda in nome del Re la lettura del decreto medesimo, la prestazione del giuramento, o nei casi espressi nelle due prime parti dell'art. 38 la lettura del processo verbale di giuramento, e l'ammissione del funzionario ad assumere l'esercizio del suo uffizio; la corte o il tribunale riconosciuta l'autenticità del decreto di nomina provvede in conformità della requisitoria del ministero pubblico.

     Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 39 si dà lettura dell'autorizzazione ministeriale.

 

          Art. 42.

     Il funzionario che deve giurare, legge a chiara voce, stando in piedi, la formula del giuramento stabilita dalla legge di ordinamento giudiziario.

     Prestato il giuramento, o letto il processo verbale di quello già prestato, il presidente dichiara immesso il funzionario nell'esercizio del suo ufficio.

 

          Art. 43.

     Il cancelliere o chi ne faccia le veci stende in apposito registro processo verbale della prestazione del giuramento, della dichiarazione d'immessione in possesso, e dell'assunzione delle funzioni, e ne fa risultare con certificato in fine del decreto di nomina.

     Una copia del processo verbale è rassegnata al ministro della giustizia, e un'altra è trasmessa al ministero pubblico.

 

Sezione III

 

DELLA RESIDENZA

 

          Art. 44.

     I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri devono, per assentarsi dal luogo di loro residenza, ottenerne la permissione secondo le disposizioni seguenti.

 

          Art. 45.

     Non possono darsi permissioni di assenza, oltre le ferie o i congedi annuali che ne tengono luogo, salvo per circostanze straordinarie e per gravi motivi.

 

          Art. 46.

     Le permissioni di assenza per tempo non maggiore di trenta giorni possono concedersi nel corso dell'anno:

     1° dai primi presidenti, ai membri della corte rispettiva, a quelli dei tribunali che ne dipendono, e ai funzionari e uscieri dipendenti dai suddetti corpi giudiziari;

     2° dai procuratori generali ai membri del rispettivo ufficio, a quelli degli uffici del ministero pubblico presso i tribunali del distretto della corte, ai funzionari dipendenti dagli uffizi medesimi, ai pretori, ai cancellieri e altri funzionari, e agli uscieri addetti alle preture.

 

          Art. 47.

     Le permissioni di assenza per tempo non maggiore di giorni dieci nel corso dell'anno, si possono concedere:

     1° dai presidenti dei tribunali ai membri di essi e ai funzionari e uscieri che vi sono addetti;

     2° dai procuratori del Re ai membri del loro ufficio, ai funzionari che ne dipendono, ai pretori, ai cancellieri, vice-cancellieri ed uscieri addetti alle preture.

 

          Art. 48.

     Le permissioni di assenza ai giudici istruttori si concedono, nei limiti rispettivamente indicati nei due articoli precedenti, dai primi presidenti e dai presidenti, previo accordo coi procuratori generali e coi procuratori del Re.

     Se non vi sia accordo tra il presidente ed il procuratore del Re, pronuncierà il primo presidente, previo accordo col procuratore generale, e in caso di dissenso tra questi pronuncierà il ministro della giustizia.

 

          Art. 49.

     I pretori possono concedere permissioni di assenza per giorni cinque agli uditori, ai cancellieri, vice-cancellieri e uscieri addetti alla rispettiva pretura, e per giorni trenta ai conciliatori del loro distretto.

 

          Art. 50.

     Ogni funzionario che concede permissioni di assenza deve tenere a calcolo i congedi già dati da altro funzionario inferiore o superiore, e limitare la nuova permissione al tempo che ancora avanzi al compimento del termine complessivo di trenta giorni.

 

          Art. 51.

     I funzionari ai quali è data facoltà di concedere permissioni di assenza possono assentarsi dalla propria residenza per tempo eguale a quello entro cui è circoscritta rispettivamente la detta facoltà.

     Prima però di assentarsi devono darne partecipazione al rispettivo superiore immediato.

 

          Art. 52.

     Le permissioni di assenza per tempo maggiore di trenta giorni, o per recarsi all'estero, si concedono dal ministro della giustizia.

 

          Art. 53.

     Nel concedere permissioni di assenza si può prescrivere che la loro durante si computi in tutto o in parte nelle ferie assegnate al funzionario, o nel congedo che si dà annualmente ai funzionari e uscieri, ai quali non competono ferie.

     Le permissioni di assenza possono sospendersi, abbreviarsi, o rivocarsi dal concedente o dall'autorità superiore.

 

          Art. 54.

     La domanda di permissione di assenza deve esprimerne il motivo, il tempo per il quale si chiede, e il luogo ove il funzionario intende recarsi, ed è rassegnata in via gerarchica.

     Il superiore immediato del richiedente nel trasmettere la suddetta domanda al superiore cui appartiene il concedere la permissione, vi unisce il proprio avviso e quello del ministero pubblico nel caso previsto dall'art. 48 del presente regolamento.

 

          Art. 55.

     Il funzionario che ha ottenuto una permissione di assenza deve usarne entro un mese dalla sua data: trascorso questo termine la permissione non ha più effetto, ma potrà essere confermata sopra nuova domanda.

     Chi ha ottenuto la permissione deve dichiarare in fine di essa il giorno della partenza e quello del ritorno alla residenza, e rimandarla al suo superiore diretto per essere rinviata all'autorità concedente.

 

          Art. 56.

     I capi di collegio e del ministero pubblico si comunicano a vicenda le permissioni concedute, indicandone la durata.

 

          Art. 57.

     I funzionari che hanno facoltà di dare permissioni di assenza devono tenere un registro, nel quale si notano le permissioni concedute, i motivi che ne hanno determinata la concessione, la loro durata, il luogo in cui il petente ha dichiarato di recarsi, e la data della partenza e del ritorno in residenza.

     Un estratto di questo registro deve trasmettersi

     A. dai pretori ai procuratori del Re alla fine di ogni mese;

     B. dai presidenti dei tribunali e dai procuratori del Re al primo presidente e al procuratore generale rispettivamente, alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre, e dicembre;

     C. dai primi presidenti e dai procuratori generali alla fine d'ogni semestre al ministro della giustizia.

     Gli estratti trasmessi dal funzionario inferiore al suo superiore immediato sono trascritti nel registro tenuto da quest'ultimo.

     Se durante, rispettivamente, il mese, il trimestre, o il semestre, non siasi conceduta alcuna permissione di assenza, in luogo dell'estratto di cui sopra si trasmette un certificato negativo.

 

          Art. 58.

     Se un funzionario od ufficiale si assenta irregolarmente dalla residenza, i capi d'ufficio ne informano tosto in via gerarchica il ministro della giustizia.

     Tale prescrizione si osserva anche quando l'impiegato essendo in residenza interrompe il servizio. Se però l'interruzione sia cagionata da una malattia non eccedente la durata di giorni dieci, basta che ne sia fatto cenno alla fine del trimestre nell'attestazione di servizio prescritta negli articoli 57 e 59.

 

          Art. 59.

     La malattia non è scusa valevole per l'impiegato che abbandoni la residenza senza permesso, o che non vi si restituisca alla scadenza dell'ottenuta permissione.

     Nel secondo caso l'impiegato dovrà tosto dar notizia del sopraggiuntogli impedimento, e trasmettere le occorrenti attestazioni al suo superiore immediato, il quale, assunte informazioni sulla verità dell'allegato impedimento, ne riferirà in via gerarchica al ministro della giustizia.

     I presidenti, i procuratori del Re e i pretori in fine degli estratti o dei certificati negativi prescritti dall'art. 57 attesteranno sotto la loro responsabilità che tutti i funzionari non compresi nell'elenco dei congedi, e della cui assenza irregolare o interruzione di servizio non abbiano già informato, non si allontanarono dalla residenza e prestarono non interrotto servizio nel corso rispettivamente del mese o del trimestre.

     Tale disposizione si applica egualmente agli estratti o certificati dei primi presidenti e procuratori generali, i quali in essi segnaleranno inoltre al ministro le irregolarità o mancanze al servizio che avranno rilevate dalle attestazioni loro trasmesse dai presidenti e procuratori del Re, e promuoveranno gli opportuni provvedimenti.

 

          Art. 60.

     La privazione dello stipendio, nel caso previsto dal 2° capoverso dell'art. 13 della legge di ordinamento giudiziario, è ordinata con decreto del ministro della giustizia comunicato al funzionario contravventore, e agli uffici di contabilità, ed è eseguita sulle prime rate di stipendio che gli si dovrebbero corrispondere.

 

Sezione IV

 

DELLA CORRISPONDENZA, DELLE PETIZIONI, E DELLE PROPOSTE PER PROMOZIONI O TRAMUTAMENTI

 

          Art. 61.

     I soli primi presidenti e procuratori generali corrispondono per regola ordinaria col ministro della giustizia e con gli altri capi di dicastero.

     Tutti gli altri funzionari giudiziari corrispondono col rispettivo superiore immediato, osservate le norme di gerarchia stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario, e dal presente regolamento nella sezione precedente.

     Ogni argomento di corrispondenza deve trattarsi in dispaccio separato.

 

          Art. 62.

     I funzionari di cui nel primo capoverso dell'articolo precedente corrispondono direttamente coi ministri:

     1° se debbano rispondere a dispacci diretti ad essi dai capi di dicastero;

     2° se così sia prescritto da speciali leggi, regolamenti o istruzioni;

     3° se si tratti di avvenimenti dei quali, per la natura e importanza loro, occorra che ne sia più prontamente informato il governo;

     In questo caso però i funzionari suddetti informano contemporaneamente il loro superiore immediato.

     4° se ciò sia assolutamente richiesto da motivi eccezionali od urgenti o specialissimi concernenti la persona del funzionario;

     5° se siano decorsi quaranta giorni dalla trasmissione di una domanda in via gerarchica senz'aver ricevuto riscontro alla medesima.

 

          Art. 63.

     Le petizioni che in qualunque modo hanno per oggetto la carriera del richiedente, devono essere stese in carta bollata, scritte e sottoscritte dal medesimo.

     In capo di esse devono scriversi il nome, cognome e luogo di nascita del richiedente, la qualità, e il corpo od ufficio giudiziario cui il medesimo è addetto.

     Nella petizione devono essere esposti in modo chiaro, preciso, e breve l'oggetto della domanda e le circostanze atte ad appoggiarla. Vi si potrà unire copia in carta libera, autenticata dal rispettivo capo diretto, dei documenti che si credano utili allo scopo, facendone un elenco in fine della petizione.

 

          Art. 64.

     A margine dei dispacci e delle petizioni si deve accennare per sunto l'oggetto del dispaccio o della petizione, la data e il numero del dispaccio cui si risponde, con quelle altre indicazioni che siano annotate e richieste a margine del dispaccio medesimo.

     Se l'oggetto del dispaccio sia relativo alla contabilità delle cancellerie, alla contabilità centrale, alla spedizione di mandati, alla statistica giudiziaria, alla cassa ecclesiastica, se ne farà espresso cenno tanto a margine del dispaccio o della petizione, quanto sulla soprascritta del piego.

 

          Art. 65.

     I primi presidenti e i procuratori generali, prima di trasmettere al dicastero competente le varie corrispondenze e petizioni, esamineranno se sieno conformi alle sovra espresse avvertenze, indi le accompagneranno col loro avviso sul merito delle medesime.

 

          Art. 66.

     Le proposte per nomine, promozioni, e tramutamenti concernenti il personale dei funzionari dell'ordine giudiziario e degli uscieri del distretto di ogni corte, saranno combinate e sottoscritte dal primo presidente e dal procuratore generale.

     A quest'effetto le proposte di cui nell'art. 29 della legge d'ordinamento giudiziario sono dal sindaco trasmesse al procuratore del Re, il quale le rassegna al procuratore generale.

 

          Art. 67.

     La trasmissione delle dette proposte al ministro della giustizia sarà fatta:

     dal primo presidente, se riflettano i funzionari o uscieri indicati nell'art. 46, numero primo, nell'art. 48, e nel capoverso dell'art. 66 del presente regolamento;

     dal procuratore generale, se sieno relative ai funzionari e uscieri menzionati nel numero secondo del succitato art. 46.

     I primi presidenti e i procuratori generali si comunicano a vicenda i provvedimenti del governo relativi alle fatte proposte, e ne danno rispettivamente partecipazione agli interessati, e alla corte od ufficio cui presiedono.

 

          Art. 68.

     In caso di disparere tra il primo presidente ed il procuratore generale intorno ad una o più proposte, ognuno forma e sottoscrive la propria, e, previa reciproca comunicazione, la trasmette al ministro accompagnata dalle sue osservazioni sul punto di dissenso.

 

          Art. 69.

     La corrispondenza ufficiale dei primi presidenti, presidenti di assise, presidenti dei tribunali, giudici istruttori, pretori, procuratori generali, e procuratori del Re e loro sostituti in missione, è esente dai diritti postali e telegrafici nei casi e alle condizioni stabilite dai reali decreti 30 ottobre 1862 e 30 giugno 1864, numeri 948 e 1822.

 

Sezione V

 

DELLE MATRICOLE E DELLE INFORMAZIONI PERSONALI

 

          Art. 70.

     Qualunque funzionario dell'ordine giudiziario, ed usciere, in occasione della sua prima nomina, deve entro due mesi dall'immissione in possesso presentare al suo superiore diretto, per triplice originale, uno stato in carta libera diviso in colonne che indichino:

     1° il suo cognome e nome;

     2° il luogo e la data di sua nascita;

     3° il domicilio principale anteriore alla nomina;

     4° lo stato di famiglia, cioè se celibe, ammogliato o vedovo, se con prole o senza, il numero delle persone della famiglia, ed il luogo di nascita della moglie;

     5° lo stato di fortuna;

     6° gli uffizi o la professione esercitati prima della nomina, ed il tempo del relativo esercizio;

     7° le osservazioni.

     Lo stato sarà datato e sottoscritto.

 

          Art. 71.

     Uno degli originali dello stato di cui nell'articolo precedente, qualunque sia l'autorità giudiziaria alla quale venga presentato, deve tosto trasmettersi alla cancelleria della corte d'appello, ove sarà inserto in apposito registro formato nel modo prescritto dal precedente articolo.

     Tale registro sarà diviso in tre parti distinte, destinate, la prima per i funzionari della magistratura giudicante, la seconda per i funzionari del ministero pubblico, la terza per i funzionari delle cancellerie e delle segreterie. Gli stati personali degli uscieri saranno trascritti in separato registro.

     I rimanenti due originali dello stato saranno trasmessi l'uno al ministro della giustizia e l'altro al procuratore generale nella cui segreteria si osserverà il disposto del presente articolo.

 

          Art. 72.

     In caso di promozione o tramutamento, o di qualunque altro cambiamento nella posizione del funzionario, se ne farà espressa menzione nel registro; e quando per effetto della promozione o del tramutamento il funzionario debba passare nel distretto giurisdizionale di altra corte d'appello, un estratto di tutte le indicazioni contenute nel registro medesimo sarà comunicato alla cancelleria di quest'ultima corte per essere trascritto nell'eguale registro ivi esistente.

 

          Art. 73. [1]

     [La condotta pubblica di ogni funzionario delle preture e dei tribunali, e usciere, la capacità sua assoluta o relativa, e la sua diligenza nel disimpegno delle sue funzioni, faranno oggetto di periodiche informazioni consegnate in appositi stati caratteristici da rassegnarsi al ministro della giustizia.

     A quest'effetto si osserveranno le norme seguenti:

     A. i pretori alla fine d'ogni trimestre dell'anno trasmetteranno per duplicato al presidente e al procuratore del Re del tribunale da cui dipendono, le informazioni sui funzionari e uscieri addetti alla pretura;

     B. i presidenti dei tribunali e i procuratori del Re alla fine di ogni semestre trasmetteranno, egualmente per duplicato, al primo presidente e al procuratore generale le stesse informazioni sui funzionari e uscieri addetti tanto al tribunale e all'uffizio del ministero pubblico, quanto alle preture del loro distretto giurisdizionale.

     I primi presidenti e i procuratori generali entro il mese di gennaio di ogni anno rassegneranno al ministro della giustizia le suddette informazioni col loro parere.

     Le informazioni saranno in ambi gli originali sottoscritte dal presidente, dal procuratore del Re, dal primo presidente e dal procuratore generale. In caso di dissenso ognuno di essi scriverà separatamente le proprie informazioni e le trasmetterà al proprio superiore immediato.]

 

          Art. 74. [2]

     [Per la formazione degli stati caratteristici prescritti dal precedente articolo si farà uso di prospetti secondo il modulo stabilito dal ministro di giustizia.

     Gli stati che si trasmettono dai pretori possono scriversi su carta non stampata, osservate le prescritte dimensioni: tutti gli altri devono avere le colonne intestate a stampa.]

 

          Art. 75. [3]

     [Indipendentemente dalle periodiche informazioni anzidette, le autorità alle quali ne incombe la trasmissione devono informare in via gerarchica il ministro della giustizia di ogni speciale fatto che richieda la pronta attenzione del governo circa la condotta di tutti i loro subordinati.]

 

Sezione VI

 

DEGLI USCIERI

 

          Art. 76.

     Per l'esecuzione del prescritto dall'art. 187, numero secondo della legge di ordinamento giudiziario è stabilita in ciascuna sede di tribunale civile una commissione composta:

     A. del presidente del tribunale, il quale nei tribunali divisi in sezioni può affidarne la presidenza a un vice-presidente;

     B. di un giudice designato dal presidente;

     C. del procuratore del Re o di un suo sostituto da esso incaricato;

     D. di un avvocato patrocinante scelto dal presidente;

     E. di un procuratore capo scelto dal procuratore del Re.

     I membri elettivi e i funzionari delegati sono designati ogni volta occorra di riunire la commissione.

     Alle adunanze della commissione interviene il cancelliere o un vice cancelliere del tribunale che stende in apposito registro i processi verbali delle deliberazioni.

 

          Art. 77.

     Le domande per ammissione all'esame di abilitazione all'uffizio di usciere sono dirette con ricorso in carta bollata al presidente del tribunale del domicilio dell'aspirante, e corredate dell'atto di nascita, e del certificato di non trovarsi in alcuno dei casi d'incapacità previsti dall'art. 87 della legge di ordinamento giudiziario.

     A tali domande si provvede dal presidente nel modo stabilito dal capoverso dell'art. 26.

 

          Art. 78.

     L'esame è scritto e verbale.

     L'esame scritto avrà per tema la redazione di due determinati atti propri del ministero degli uscieri.

     In questo esame che precederà l'esame verbale, si terrà anche conto dell'ortografia, della calligrafia, e della lingua.

     L'esame verbale verserà sulle materie che riguardano il ministero degli uscieri.

     Questo esame durerà almeno mezz'ora.

 

          Art. 79.

     L'aspirante che sostiene con buon successo l'esame non acquista verun titolo, ma una semplice abilitazione al posto di usciere.

 

          Art. 80.

     Per l'esecuzione del prescritto dall'art. 188 della legge di ordinamento giudiziario ogni usciere presenta, insieme al decreto di sua nomina, il certificato di aver vincolato una rendita del debito pubblico dello Stato fino a concorrenza della rendita prescritta per la malleveria.

     Se vi sia urgenza che l'usciere assuma l'esercizio delle sue funzioni, basterà per ammettervelo che dimostri di avere fatto il deposito della rendita all'amministrazione del debito pubblico.

 

          Art. 81.

     In caso di morte dell'usciere o di cessazione per altra causa dall'ufficio, lo svincolamento della rendita ipotecata per la malleveria non potrà aver luogo prima che, trascorsi sei mesi dalla cessazione, la medesima sia stata annunciata nel giornale ufficiale per gli annunzi giudiziari, e pubblicata per il corso di un mese con affissione nella sala d'ingresso della corte, del tribunale, o della pretura, ove l'usciere esercitò ultimamente le sue funzioni. Se ha successivamente esercitato le sue funzioni in giurisdizioni diverse l'annunzio sarà inserito nel giornale di ciascuna giurisdizione e indicherà il luogo in cui ha cessato tale esercizio.

     Le opposizioni alla domanda di svincolamento saranno fatte davanti al cancelliere del tribunale nella cui giurisdizione l'usciere cessò di esercitare il suo ufficio.

     Lo stesso tribunale, se non sianvi opposizioni o queste siano state rigettate, sentito il ministero pubblico, provvede sulla domanda di svincolamento.

 

          Art. 82.

     Il repertorio che a termini dell'art. 178 dell'anzidetta legge devono avere gli uscieri si divide in due volumi o fascicoli, uno per le materie civili, l'altro per le materie penali.

     Ciascun volume del repertorio deve tenersi nella forma, e colle norme prescritte dal ministro della giustizia.

     Il repertorio degli uscieri dei tribunali di commercio deve tenersi nella forma prescritta per il repertorio in materia civile degli uscieri delle altre autorità giudiziarie.

 

          Art. 83.

     La sorveglianza per la regolare tenuta del repertorio è affidata ai procuratori generali e ai procuratori del Re, secondo che si tratti di uscieri addetti alle corti, o ai tribunali civili e correzionali e di commercio. Quanto al repertorio degli uscieri delle preture la sorveglianza è affidata ai pretori e ai procuratori del Re.

     I suddetti funzionari esaminano ogni mese il repertorio e vi appongono in fine dell'ultima annotazione il loro visto rispettivamente.

 

          Art. 84.

     In ogni cancelleria di corte, di tribunale civile e correzionale, o di commercio e di pretura si terrà un libro in carta non bollata, in cui si dovranno registrare tutti gli atti eseguiti dagli uscieri in materia civile.

     Questo libro sarà numerato e firmato in ogni foglio dal procuratore generale o dal procuratore del Re o da un loro sostituto da essi delegato o dal pretore, secondo che trattisi di uscieri presso le corti, presso i tribunali o presso le preture, e dovrà contenere le indicazioni prescritte pel repertorio degli uscieri, in materia civile.

 

          Art. 85.

     Gli uscieri dovranno far registrare i loro atti nella cancelleria della corte, del tribunale, o della pretura cui trovansi addetti, non più tardi del terzo giorno successivo a quello in cui li avranno eseguiti. Questo termine sarà raddoppiato qualora gli atti si eseguissero dagli uscieri fuori del mandamento in cui ha sede l'autorità giudiziaria cui sono addetti.

     Il cancelliere o vice-cancelliere da esso deputato, eseguendo la registrazione, dovrà fare risultare dell'esecuzione di questa formalità sull'atto stesso, indicandovi il numero d'ordine del libro, la data della registrazione, e dovrà apporvi la sua firma ed il sigillo d'ufficio. Questa registrazione si eseguirà senza pagamento di tassa.

     Gli uscieri che ometteranno o ritarderanno di far registrare i loro atti, o contravverranno in altro modo alle disposizioni di questo articolo, saranno sottoposti a pene disciplinari.

 

          Art. 86.

     Gli uscieri devono eseguire senza indugio le avute commissioni, e in caso di impossibilità di pronta esecuzione devono riferirne e giustificarne i motivi al pretore, o al presidente, o primo presidente loro superiore diretto.

     Gli uscieri hanno diritto di esigere che l'atto da eseguire contenga l'indicazione precisa dell'abitazione della persona alla quale deve farsi la notificazione.

 

          Art. 87.

     Se sorga sulla forma dell'atto o sul modo e luogo della sua esecuzione qualche divergenza tra il richiedente e l'usciere, questi può volere una richiesta precisa, della quale sarà fatta nel repertorio alla colonna delle osservazioni speciale menzione sottoscritta dalla parte.

     Quanto alle citazioni per atto formale l'usciere ha inoltre diritto di volere che la parte richiedente la citazione gli consegni scritte e sottoscritte le indicazioni stabilite dall'art. 134 del codice di procedura civile. Se la parte non sappia scrivere, l'usciere potrà pretendere che le indicazioni suddette gli siano date alla presenza del conciliatore o del sindaco.

 

          Art. 88.

     Gli uscieri danno, se richiesti, ricevuta alle parti delle commissioni e carte avute, indicandone l'anno, il mese, il giorno, e l'ora.

 

          Art. 89.

     Per gli altri speciali doveri degli uscieri provvede il presente regolamento nei titoli II e III.

 

          Art. 90.

     Se avvenga che il procuratore generale riconosca assolutamente necessaria per speciali esigenze del servizio cui non si possa altrimenti provvedere la trasferta di un usciere della corte fuori dell'ordinaria sua residenza, prima di provvedere a termini dell'art. 176 della legge di ordinamento giudiziario, prenderà gli opportuni concerti col primo presidente affinché il servizio della corte non abbia a rimanere incagliato per l'assenza di uno dei suoi uscieri.

 

Sezione VII

 

DELL'ANNUALE RIPARTIZIONE DEL PERSONALE GIUDICANTE

 

          Art. 91. [4]

     [Per l'esecuzione delle prescrizioni degli articoli 44 e 69 della legge di ordinamento giudiziario, i primi presidenti, entro il mese di novembre, sentito il procuratore generale, trasmettono al ministro della giustizia un progetto di composizione delle sezioni delle corti e dei tribunali, della sezione d'accusa, e delle corti di assise per il successivo anno giuridico, indicando quale sezione della corte d'appello dovrà occuparsi promiscuamente delle cause civili e degli appelli in materia correzionale; e quanto ai tribunali divisi in sezioni, quale di esse dovrà attendere esclusivamente o promiscuamente alle cause civili e ai giudizi correzionali.

     In questo progetto si comprendono le proposte per la surrogazione o la conferma dei giudici istruttori delle cause penali a termini dell'art. 43 della legge di ordinamento giudiziario, e per la nomina, ove sia il caso, dei giudici delegati all'istruzione dei giudizi di graduazione a mente dell'art. 708 del codice di procedura civile.]

 

          Art. 92.

     Per l'esecuzione del disposto negli articoli 55 e 56 della suddetta legge si osserveranno le norme seguenti:

     A. entro la seconda quindicina del mese di novembre le camere di commercio formano ogni anno le liste prescritte dall'art. 57 della legge dell'ordinamento giudiziario e le trasmettono per mezzo del loro presidente al primo presidente della corte d'appello da cui dipende il tribunale di commercio al quale sono riferibili le liste medesime;

     B. ricevute le suddette liste il primo presidente le trasmette al ministro della giustizia unitamente a un progetto di scelta fra i triplici candidati indicati nella lista, sentito il procuratore generale;

     C. se un tribunale sia diviso in sezioni, il suo presidente, all'epoca indicata alla lettera A, trasmette un progetto di composizione di ciascuna sezione al primo presidente il quale lo rassegna al ministro colle variazioni che riconoscesse convenienti, sentito il procuratore generale;

     D. il triennio fissato dall'art. 59 della succitata legge per la durata in ufficio dei membri dei tribunali di commercio ha principio col primo del mese di gennaio e termina a tutto il mese di dicembre.

 

          Art. 93.

     Nel caso previsto dal secondo inciso del capoverso secondo del suddetto art. 59, l'estrazione a sorte ivi prescritta si fa alla scadenza del triennio dal presidente del tribunale di commercio o da chi ne faccia le veci, in pubblica udienza, e il cancelliere ne fa risultare con processo verbale che, debitamente sottoscritto da esso e dal presidente, è trasmesso in copia autentica al primo presidente della corte d'appello del distretto.

 

Sezione VIII

 

DELLE FERIE

 

          Art. 94.

     Le ferie annuali stabilite dall'art. 195 della legge di ordinamento giudiziario cominciano il 7 agosto, e finiscono il 4 novembre.

     Però quanto alla Sardegna esse cominciano il 2 aprile, e hanno fine il 30 giugno: e quanto alla Sicilia sono divise in due periodi eguali, di cui il primo comincia il 17 aprile e termina il 31 maggio, e il secondo ha principio il 21 settembre, e finisce il 4 novembre.

 

          Art. 95.

     Il tempo delle ferie è ripartito dai primi presidenti e dai presidenti tra i membri delle corti e dei tribunali civili e correzionali, e dai procuratori generali, e procuratori del Re tra i loro sostituti nella misura prescritta dal capoverso dell'articolo sopraccitato e nel modo che sarà richiesto dalle esigenze del servizio.

 

          Art. 96.

     Le tabelle di ripartizione delle ferie dei tribunali, così tra i funzionari giudicanti, come tra quelli del ministero pubblico, sono compilate secondo il formulario stabilito dal ministro di giustizia, e si trasmettono in quattro esemplari rispettivamente ai primi presidenti e ai procuratori generali, debitamente sottoscritte, un mese prima che abbiano principio le ferie.

 

          Art. 97.

     I primi presidenti e i procuratori generali esaminano se sia necessaria qualche variazione nelle tabelle, e ne trasmettono un esemplare da essi rispettivamente firmato al ministro della giustizia venti giorni, almeno, prima del cominciamento delle ferie accompagnandolo con le opportune proposte.

     Contemporaneamente alla detta trasmissione rassegnano pure le tabelle di ripartizione delle ferie tra i membri della corte e dell'uffizio della procura generale da essi rispettivamente formate, per la necessaria approvazione delle une e delle altre.

 

          Art. 98.

     I primi presidenti ed i procuratori generali dopochè le tabelle dei tribunali sieno state approvate dal ministro della giustizia, ritenuto ciascuno di essi un esemplare di tutte, restituiscono rispettivamente il quarto esemplare ai presidenti e ai procuratori del Re col cenno della seguìta approvazione e delle variazioni introdotte.

     Nelle corti, nei tribunali, e negli uffizi del ministero pubblico in cui il numero del personale e le esigenze del servizio non consentano che alcuni loro membri partecipino alle ferie annuali nel tempo o nella misura stabiliti, i primi presidenti e i procuratori generali possono loro concedere, a seguito di domanda fatta in via gerarchica, un corrispondente congedo nel corso dell'anno, osservate le norme della rispettiva competenza stabilite nella sezione III del presente capo.

 

          Art. 99.

     Ai pretori, ai funzionari delle cancellerie e segreterie, e agli uscieri possono, nei modi e colle avvertenze di cui nel precedente articolo, essere accordati congedi dai primi presidenti e dai procuratori generali.

     Questi congedi saranno accordati di regola nel tempo delle ferie giudiziarie, e sempre nel solo caso che il servizio non abbia a rimanere interrotto durante l'assenza del concessionario, la quale non potrà eccedere i giorni trenta.

 

          Art. 100.

     Se accada nel tempo delle ferie che, per qualunque caso, il personale in servizio nelle corti, nei tribunali o negli uffici del ministero pubblico venga a diminuirsi in modo che più non basti ai bisogni del servizio, i primi presidenti e rispettivamente i procuratori generali, sovra proposta, se sia il caso, dei presidenti e dei procuratori del Re, hanno facoltà di richiamare al loro posto uno o più tra i funzionari in ferie, salvo in appresso a compensarli nel modo stabilito nell'art. 98.

     A quest'effetto ogni funzionario prima di assentarsi dalla residenza deve dichiarare, in un registro tenuto all'uopo nelle cancellerie e segreterie, il luogo in cui possa essere diretto il suddetto richiamo.

     La disposizione di quest'articolo si applica eziandio alle persone indicate nell'art. 99.

 

          Art. 101.

     Dopochè le tabelle di cui nel capoverso dell'art. 97 saranno state approvate, i primi presidenti designeranno i funzionari che nel tempo delle ferie comporranno le sezioni della corte e le corti d'assise. Alla composizione delle sezioni dei tribunali provvederanno i loro presidenti.

 

          Art. 102.

     Nel tempo delle ferie l'istruzione delle cause sarà continuata.

     Le udienze delle corti e dei tribunali sono destinate primieramente alla spedizione degli affari penali, a senso dell'art. 196 della legge di ordinamento giudiziario, e secondariamente alla spedizione delle cause civili d'urgenza o contumaciali, di quelle commerciali, e di tutte le altre per le quali la legge prescrive il procedimento sommario.

     Le udienze saranno non meno di tre per settimana.

 

Sezione IX

 

DELLE UDIENZE, DELLA LORO POLIZIA, E DELL'ORARIO DELLE CANCELLERIE

 

          Art. 103. [5]

     [I pretori devono tenere ogni settimana almeno tre udienze pubbliche destinate, due alla spedizione delle cause civili, e una ai dibattimenti in materia penale.

     I giorni e le ore delle sedute sono stabiliti in apposita tabella da tenersi sempre affissa nella sala d'ingresso della pretura. Gli altri giorni non festivi saranno più specialmente destinati al compimento degli atti d'istruzione civile e penale, e di giurisdizione volontaria.

     Nei mandamenti in cui siano stabiliti pretori urbani, questi tengono cinque udienze per ogni settimana, e gli altri pretori attendono in tutte tre le udienze della settimana alla spedizione delle cause civili.

     Le udienze pubbliche non dureranno meno di ore quattro.]

 

          Art. 104.

     I tribunali devono riunirsi in seduta non meno di tre giorni in ogni settimana.

     Le sedute sono dal presidente ripartite tra gli affari civili e i giudizi penali, in ragione dei bisogni del servizio.

     Se il tribunale è diviso in sezioni, la sezione correzionale ne tiene non meno di quattro.

 

          Art. 105.

     Insieme al progetto di ripartizione delle sezioni, di cui nell'art. 91, il primo presidente, sentito il ministero pubblico, trasmette al ministro della giustizia l'elenco delle udienze per il corso dell'anno successivo, il quale, approvato che sia, si tiene continuamente affisso nella sala d'udienza.

 

          Art. 106.

     Le sedute dei tribunali tra l'udienza pubblica e la camera di consiglio devono durare almeno cinque ore, cominciando sempre coll'udienza pubblica.

 

          Art. 107.

     Se alcuno dei giorni della settimana stabiliti nel decreto menzionato nel precedente articolo sia festivo nel luogo ove ha sede il pretore, o il tribunale, l'udienza di quel giorno s'intende rimandata al primo tra i giorni non compresi in esso decreto.

 

          Art. 108.

     Se i bisogni del servizio lo richiedano, i pretori, anche sull'eccitamento del ministero pubblico, e i presidenti fissano nel corso dell'anno udienze straordinarie con decreti che ne indichino il numero, e la natura degli affari che vi si dovranno trattare.

 

          Art. 109.

     Le corti d'assise tengono le sedute in ciascun giorno della settimana ad eccezione dei giorni festivi e del lunedì, salvo il prescritto dell'articolo precedente.

 

          Art. 110.

     Nelle pubbliche udienze tutti indistintamente i funzionari dell'ordine giudiziario, gli avvocati, i procuratori e loro sostituti, e gli uscieri che vi sono addetti devono vestire le divise a ciascun grado e qualità assegnate nel capo V, sezione I, § 1 e sezione II del presente titolo.

 

          Art. 111.

     Nelle udienze dei tribunali i funzionari del ministero pubblico siedono a una tavola posta sulla linea e a destra della tavola del tribunale: nelle materie penali essi parlano stando in piedi, e quando pronunciano le loro conclusioni si coprono il capo.

     Il presidente quando pronuncia le sentenze in materia penale si tiene egualmente a capo coperto.

     Gli uditori che assistono alle udienze pubbliche siedono a lato del ministero pubblico, a capo scoperto.

     La tavola del cancelliere è collocata a uno dei lati della tavola del tribunale in prossimità del seggio del presidente.

 

          Art. 112.

     Gli avvocati patrocinanti e i procuratori, avuta dal presidente la facoltà di parlare, arringano in piedi e a capo scoperto.

 

          Art. 113.

     Le disposizioni di questa sezione sono comuni alle corti di appello in quanto vi siano applicabili.

 

          Art. 114.

     Spetta al primo presidente il determinare i giorni e le ore in cui la sezione d'accusa deve adunarsi in ogni settimana.

 

          Art. 115.

     Le autorità giudiziarie possono, in caso di necessità, richiedere l'assistenza della forza pubblica del luogo alle loro udienze.

 

          Art. 116.

     Fuori dell'ingresso delle sale d'udienza delle autorità giudiziarie starà sempre affissa una tabella nella quale saranno trascritti in stampa a grandi caratteri gli articoli 619 e 620 del codice di procedura penale.

 

          Art. 117.

     Le cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali, e delle preture si terranno aperte nelle ore stabilite dal rispettivo capo, che non saranno meno di otto in ciascun giorno della settimana, tranne i festivi, nei quali basteranno tre ore.

 

          Art. 118.

     Le disposizioni contenute nella presente sezione si osservano anche nel tempo delle ferie in quanto sono applicabili.

 

Capo II

 

DELLA LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI

 

          Art. 119.

     La legalizzazione delle firme dei funzionari dell'ordine giudiziario, dei notai, e dei conservatori delle ipoteche può essere fatta soltanto dal ministro della giustizia, dai primi presidenti delle corti, e dai presidenti dei tribunali civili e correzionali.

 

          Art. 120.

     La legalizzazione spetta al ministro della giustizia per la firma dei suddetti funzionari ed ufficiali in tutto il Regno; ai primi presidenti delle corti e ai presidenti dei tribunali per quelle dei funzionari ed ufficiali della rispettiva giurisdizione.

 

          Art. 121.

     Gli atti da spedirsi all'estero prima di essere sottoposti alla legalizzazione del ministro degli affari esteri, devono essere legalizzati dal ministro della giustizia.

     Però nei luoghi in cui la detta legalizzazione sia dal ministro degli affari esteri delegata ad un'autorità amministrativa, la legalizzazione del primo presidente della corte d'appello tiene luogo di quella del ministro della giustizia.

     A questo fine i primi presidenti e in loro mancanza i funzionari che li rappresentano, trasmettono la loro firma alla suddetta autorità amministrativa.

 

          Art. 122.

     Le disposizioni dei precedenti articoli sono comuni ai presidenti di sezioni separate delle corti d'appello.

 

          Art. 123.

     Il diritto dovuto per le legalizzazioni è determinato dalla tariffa e fa parte dei proventi di cancelleria.

 

Capo III

 

DELLE INDENNITA' - DELL'ESAZIONE DEGLI STIPENDI – DEL RIPARTO DEI PROVENTI DI CANCELLERIA E DEL MANEGGIO DELLE SPESE D'UFFIZIO

 

Sezione I

 

DELLE INDENNITA'

 

          Art. 124.

     I funzionari dell'ordine giudiziario hanno diritto a indennità per le spese di viaggio in occasione di tramutamento, alle condizioni e nei limiti stabiliti da speciali provvedimenti.

 

          Art. 125.

     Per conseguire il pagamento dell'indennità di cui nel precedente articolo, il funzionario che vi ha diritto, dopochè sia giunto alla sua nuova destinazione deve presentarne la nota in doppio, da esso firmata, conforme al formulario stabilito dal ministro di giustizia, al suo superiore immediato dal quale è trasmessa al ministero della giustizia, previa vidimazione in conferma dell'esattezza delle indicazioni nella detta nota contenute.

 

          Art. 126.

     Nessuna indennità al suddetto titolo è dovuta, non solo quando la destinazione data al funzionario fu da esso domandata, ma anche quando il medesimo abbia chiesto di essere destinato nel circondario o nella provincia ove si trova il luogo assegnatogli, e quando abbia genericamente chiesto di essere tolto dall'attuale sua residenza.

 

          Art. 127.

     I funzionari medesimi in occasione di speciali missioni fuori dell'ordinaria loro residenza, ad essi affidate dal governo per affari legislativi o amministrativi, hanno diritto a indennità per le spese di viaggio e di soggiorno alle condizioni e nelle misure stabilite dai relativi provvedimenti.

 

          Art. 128.

     I suindicati funzionari che per l'istruzione delle cause in materia penale debbano trasferirsi a una distanza maggiore di cinque chilometri dalla ordinaria loro residenza hanno diritto a indennità per le spese di viaggio e di soggiorno, nelle misure stabilite dalla tariffa.

     Questo diritto compete anche agli uscieri che per speciali motivi debbano accompagnare il funzionario giudiziario.

 

          Art. 129.

     Per ottenere il pagamento delle indennità di trasferta stabilite dall'articolo precedente, il cancelliere della pretura, del tribunale, o della corte cui appartiene il funzionario, e l'usciere, che si sono trasferiti fuori di residenza, forma una nota che indichi, in distinte colonne, il nome e la qualità di ciascun funzionario od ufficiale trasferitosi, la distanza percorsa sia sulle ferrovie, sia sulle vie ordinarie, il giorno della partenza e quello del ritorno, il procedimento che ha motivato la trasferta, e i motivi speciali che determinarono l'accompagnamento dell'usciere.

     La nota avrà anche un'ultima colonna per le osservazioni.

 

          Art. 130.

     La suddetta nota deve essere vidimata dal ministero pubblico, ed è resa esecutoria con decreto dell'autorità giudiziaria.

     A tale effetto, se si tratti di trasferta fatta da un uffizio di pretura, o dall'uffizio d'istruzione, la vidimazione e il decreto esecutorio si fanno rispettivamente dal procuratore del Re e dal presidente del tribunale; e, se si tratti di trasferta di funzionari appartenenti o addetti a una corte di appello, la vidimazione si appone dal procuratore generale e il decreto esecutorio emana dal primo presidente.

     Quando il viaggio del funzionario trasferitosi per l'istruzione delle cause penali siasi fatto in tutto o in parte sopra piroscafi della marina mercantile nazionale, nelle cui tariffe, per convenzioni stipulate col governo, sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei pubblici funzionari dello Stato, devono i capi cui spetta di vidimare e di rendere esecutorie le suaccennate note, limitare l'indennità di viaggio al solo prezzo del posto effettivamente sborsato.

 

          Art. 131. [6]

 

Sezione II

 

DELL'ESAZIONE DEGLI STIPENDI

 

          Art. 132.

     Per poter conseguire il pagamento dello stipendio ogni impiegato giudiziario deve, in occasione di sua nomina, o tramutamento, trasmettere, in via gerarchica, al ministero della giustizia, copia del processo verbale di cui nell'art. 43 del presente regolamento.

 

          Art. 133.

     Gli stipendi si pagano a seguito di mandati individuali o collettivi.

     Le corti e i tribunali possono delegare con speciale deliberazione la persona sulla cui quietanza potranno essere pagati i mandati collettivi.

 

          Art. 134.

     Ogni altra norma relativa a tali pagamenti è stabilita dalle leggi e dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato.

 

Sezione III

 

DEL RIPARTO DEI PROVENTI DI CANCELLERIA

 

          Art. 135.

     Il dieci per cento riservato dall'art. 155 della legge di ordinamento giudiziario ai cancellieri, se vi siano vice-cancellieri o vice-cancellieri aggiunti è ripartito nel modo seguente:

     una metà è devoluta al cancelliere, l'altra metà è ripartita per porzioni uguali tra ciascuno dei vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti;

     se vi sia un solo vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto tre quarti spettano al cancelliere e un quarto al vice-cancelliere, o vice-cancelliere aggiunto.

 

          Art. 136.

     Per l'esecuzione del disposto nell'art. 156 della legge di ordinamento giudiziario è stabilita in ogni corte e in ciascun tribunale una commissione composta dei capi del collegio e del ministero pubblico, e del cancelliere.

 

          Art. 137.

     Tutti indistintamente i diritti di copia e d'indennità di viaggio menzionati nel suddetto articolo sono annotati in apposito registro tenuto da un vice-cancelliere, o da altro funzionario di cancelleria destinato dal presidente.

     Il registro deve indicare in distinte colonne, la natura della copia, il nome della parte che l'ha richiesta, lo scopo del viaggio, la data dell'esazione del diritto o dell'indennità, e la somma esatta.

     Il registro è aperto nel gennaio ed è chiuso nel dicembre di ogni anno, previa vidimazione del ministero pubblico.

 

          Art. 138.

     La commissione procederà annualmente alla ripartizione dei diritti di cancelleria indicati nel predetto articolo, osservate le norme seguenti:

     A. proporrà al ministero in somma fissa il fondo necessario per le spese di cancelleria;

     B. preleverà la somma occorrente per la retribuzione mensuale degli scrivani sia di cancelleria, sia di segreteria;

     C. sul fondo restante preleverà un decimo per le spese straordinarie di cancelleria, comprese quelle per la manutenzione dei mobili della cancelleria medesima;

     D. dal sopravanzo sarà prelevato il quarto da assegnarsi in tutto o in parte, a titolo di gratificazione, agli scrivani e alunni di cancelleria che abbiano nel corso dell'anno dato prova di maggiore operosità e diligenza; e il fondo rimanente sarà ripartito tra il cancelliere, i vice-cancellieri, e i vice-cancellieri aggiunti nelle proporzioni stabilite dall'art. 135.

 

          Art. 139.

     La destinazione e il riparto dei diritti di copia e d'indennità di viaggio relativamente alle cancellerie delle preture, spettano alla commissione del tribunale da cui le medesime dipendono, la quale vi procede colle norme sopra stabilite, sentiti prima in iscritto il pretore e il suo cancelliere.

 

          Art. 140.

     Le operazioni indicate nell'art. 138 alle lettere A e B si compiono al principio di gennaio; quelle prescritte nelle lettere C e D sono eseguite alla fine di dicembre.

 

Sezione IV

 

DELL'AMMINISTRAZIONE DEI FONDI PER LE SPESE D'UFFIZIO

 

          Art. 141.

     Sono considerate spese d'ufficio quelle che occorrono:

     A. per acquisto di oggetti di cancelleria o di scrittoio per le udienze e per ciascuno dei funzionari giudicanti del collegio, o per quelli del ministero pubblico;

     B. per stampe, registri e simili;

     I registri da provvedersi sulle spese d'ufficio delle corti e dei tribunali sono tutti quelli che dai codici di procedura, dal presente regolamento, o da altri speciali provvedimenti non sono posti a carico personale dei cancellieri.

     C. per combustibile e lumi ad uso delle corti e dei tribunali;

     D. per illuminazione dei locali, nolo di vetture, apparati, e altre simili spese di rappresentanza in occasione di pubbliche festività o di solenni riunioni dei collegi;

     E. per associazioni alla Gazzetta Ufficiale e per acquisto di libri legali;

     F. per salari a portieri, inservienti o altre persone di servizio nominate dai rispettivi capi di collegio, se non siano destinati e salariati direttamente dal governo;

     G. per manutenzione e piccole riparazioni ai mobili e ai locali ad uso dei collegi: e generalmente per tutte le spese eventuali richieste indispensabilmente e in misura proporzionata nell'interesse del servizio.

 

          Art. 142. [7]

     [Il pagamento degli assegni si fa a trimestri maturati con mandati in capo del presidente, del procuratore generale o del procuratore del Re, dai quali sono quitanzati.]

 

          Art. 143. [8]

     [Le spese d'ufficio sono amministrate da uno dei membri del collegio, o dell'ufficio del ministero pubblico all'uopo delegato dal capo, sotto la sua direzione e sorveglianza.]

 

          Art. 144. [9]

     [Le somme destinate alle spese d'ufficio sono depositate presso il cancelliere o segretario, il quale eseguisce i pagamenti nella misura dei buoni che sono spediti per ogni spesa parziale dall'amministratore, e ne tiene registro.]

 

          Art. 145. [10]

     [L'amministratore delle spese d'uffizio rende conto, alla fine d'ogni trimestre, al collegio od ufficio cui appartiene, della sua gestione.]

 

          Art. 146. [11]

     [Se nel corso dell'anno l'amministratore sia cambiato, quello che cessa rende il conto al nuovo incaricato della gestione.]

 

          Art. 147. [12]

     [La somma assegnata per le spese d'ufficio non può essere in alcun modo oltrepassata.

     Nel caso che si verifichi un sopravanzo, il medesimo sarà impiegato in quegli usi che saranno determinati dal collegio o dall'ufficio.]

 

          Art. 148. [13]

     [Alle spese d'uffizio delle preture si provvede nel modo stabilito nella sezione III del presente capo.]

 

Capo IV

 

DELLE STATISTICHE GIUDIZIARIE

 

          Art. 149.

     In ciascun mese di febbraio e di luglio il cancelliere d'ogni pretura, tribunale, o corte forma, sotto la direzione del suo capo, un quadro statistico sommario di tutti gli affari civili e penali trattati nel semestre precedente.

     Il quadro in doppio originale è trasmesso dai pretori in via gerarchica e dai presidenti dei tribunali direttamente al primo presidente, il quale dopo averlo esaminato e fatto, occorrendo, correggere, appone la sua firma a ciascuno degli originali, dei quali ne invia uno nelle epoche suddette al ministero della giustizia colle osservazioni che stimi convenienti, e ordina il deposito dell'altro originale negli archivi della corte.

 

          Art. 150.

     In principio dell'anno in ogni pretura, tribunale, o corte d'appello, si forma la statistica generale di tutti indistintamente i lavori civili e commerciali, sia contenziosi, sia di giurisdizione volontaria, e dei lavori penali eseguiti nel corso dell'anno precedente.

     Un'eguale statistica è formata dei lavori di ciascun ufficio del ministero pubblico.

 

          Art. 151.

     Le tavole statistiche si desumono dai registri di cancelleria prescritti dal presente regolamento, e da quelli altri che fossero con speciali provvedimenti stabiliti.

 

          Art. 152.

     Le annuali statistiche generali si formano in due originali dai cancellieri e segretari sotto la direzione e la dipendenza dei pretori, dei procuratori del Re, e dei procuratori generali.

 

          Art. 153.

     I pretori esaminano e fanno, se occorra, rettificare la statistica compilata dal loro cancelliere, e, previa vidimazione, la trasmettono al procuratore del Re entro tutto il mese di gennaio.

     Il procuratore del Re, esaminate le statistiche delle preture e quelle formate dal cancelliere del tribunale e dal proprio segretario, previe le rettificazioni che occorressero, appone a tutte la sua vidimazione e trasmette ambi gli originali al procuratore generale entro tutto il mese di febbraio.

     Il procuratore generale, verificata la regolarità e l'esattezza delle predette statistiche e di quella formata dal cancelliere della corte e dal proprio segretario, premessa la vidimazione di tutte, rassegna uno degli originali di esse al ministro della giustizia, e fa depositare l'altro originale nell'archivio del suo ufficio.

 

          Art. 154.

     Le speciali norme da osservarsi nella formazione delle statistiche sono date con particolari istruzioni del ministro della giustizia, comunicate ai cancellieri dal ministero pubblico.

 

          Art. 155.

     Oltre quanto è prescritto nel presente capo i cancellieri e i segretari formano quegli altri quadri statistici che siano prescritti dal ministro della giustizia, o che vengano richiesti dai presidenti dei tribunali o delle corti o dai capi del ministero pubblico.

 

Capo V

 

DELLE DIVISE DELLA MAGISTRATURA E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

 

Sezione I

 

DELLE DIVISE DELLA MAGISTRATURA

 

          Art. 156.

     La magistratura fa uso di due distinte divise: una con toga per le pubbliche sedute e udienze: l'altra con abito a spada per presentarsi individualmente in forma ufficiale e solenne.

 

§ 1

 

DELLE DIVISE CON TOGA

 

          Art. 157.

     Le divise di tutti indistintamente i funzionari della magistratura giudicante e del ministero pubblico si compongono di zimarra nera, con cintura di seta guarnita di nappine, toga di lana nera con maniche rialzate e annodate alle spalle con cordoni, tocco, ossia berretto nero, e collare di tela batista.

 

          Art. 158.

     La qualità e il grado rispettivo dei suddetti funzionari sono determinati dai distintivi seguenti:

     A. la zimarra di tutti i membri giudicanti e del ministero pubblico, delle corti di cassazione e di appello è di seta; quella degli stessi funzionari dei tribunali e dei pretori è di lana;

     B. la cintura dei suindicati funzionari delle corti è rossa con nappine d'oro: quella dei funzionari dei tribunali è turchina con nappine di seta eguale nelle adunanze ordinarie, e d'argento nelle circostanze solenni; e quella dei pretori è nera con nappine simili di seta;

     C. i cordoni per le corti sono d'oro, per i tribunali d'argento, per i pretori di seta nera;

     D. il tocco per le corti è di velluto fregiato in oro, per i tribunali e per i pretori è di seta fregiato in argento;

     E. il tocco del primo presidente e procuratore generale della corte di cassazione è fregiato di tre galloni, quello del presidente di sezione e avvocato generale della cassazione, dei primi presidenti di corti d'appello e procuratori generali presso le stesse corti, dei presidenti e procuratori del Re dei tribunali è fregiato di due galloni, quello dei consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione, dei presidenti di sezione e avvocati generali delle corti d'appello e dei vice-presidenti dei tribunali è fregiato di un gallone, quello dei consiglieri d'appello e sostituti procuratori generali presso le corti d'appello, dei giudici e sostituti procuratori del Re è fregiato di un cordone, e quello dei pretori è fregiato di un filetto. Il tocco dei sostituti procuratori generali aggiunti è fregiato di un cordoncino d'oro.

 

          Art. 159.

     Le divise degli aggiunti giudiziari e degli uditori consistono nella toga di lana nera, tocco di seta, guarnito di un filetto d'argento quanto agli aggiunti, di seta per gli uditori, e collare di tela batista.

 

          Art. 160.

     Il cancelliere della corte di cassazione vestirà le medesime divise che sono stabilite per i consiglieri della corte stessa, eccetto che le nappine della cintura e i cordoni delle maniche saranno di seta, e il tocco avrà un filetto d'oro.

     Le divise dei cancellieri, vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti delle corti d'appello e dei tribunali consistono nella toga di lana nera, nella zimarra di lana e cintura di seta nera con nappine e cordoni di seta rossa per i cancellieri, vice-cancellieri, e vice-cancellieri aggiunti delle corti, nel tocco di velluto per questi e di seta per quelli dei tribunali fregiato di cordone di seta, e nel collare di tela batista.

 

          Art. 161.

     Nelle riunioni solenni le divise per le corti di cassazione e di appello si modificano nel modo seguente:

     A. tutti i funzionari giudiziari appartenenti o addetti alle corti di cassazione e d'appello vestono la toga rossa, di velluto per i primi presidenti, i presidenti di sezione, i procuratori e avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali di cassazione, di panno per i consiglieri, gli avvocati generali, i sostituti procuratori generali e i sostituti procuratori generali aggiunti delle corti d'appello e per i cancellieri delle suddette corti;

     B. la toga dei primi presidenti e dei procuratori generali delle corti di cassazione e d'appello, del presidente di sezione e avvocato generale di cassazione è con batalo e strascico. Per questi ultimi lo strascico è più corto di quello dei primi presidenti e procuratori generali;

     La toga e il batalo del primo presidente e del procuratore generale di cassazione sono soppannati di ermellino; il batalo dei primi presidenti e procuratori generali delle corti d'appello, del presidente e dell'avvocato generale di cassazione è egualmente soppannato di ermellino.

     C. le maniche delle toghe di velluto sono soppannate di raso rosso per i funzionari giudicanti, e nero per i funzionari del ministero pubblico.

     Le maniche delle toghe di panno sono soppannate, per i funzionari giudicanti e del ministero pubblico, di velluto colla distinzione sopra indicata, e per i cancellieri di seta rossa.

     Le maniche della toga dei sostituti procuratori generali aggiunti sono soppannate di raso nero.

 

          Art. 162.

     Gli uscieri in servizio alle udienze delle corti e dei tribunali vestono tunica lunga fino al ginocchio di panno nero tutta abbottonata con una fila di bottoni lisci di seta, fascia alta dodici centimetri, serrata alla persona sul dietro con fibbie, collare liscio di tela batista, calzoni corti con calze di lana, mantelletto di panno lungo quanto la tunica e tocco di lana nera.

     Gli uscieri delle corti hanno calze e mantelletto di colore rosso e la fascia di seta rossa; gli altri hanno calze, mantelletto e fascia di color nero, e questa di lana.

 

          Art. 163.

     Le corti hanno una mazza e bastoni per gli uscieri; i tribunali hanno bastoni.

     Quella e questi si custodiscono a cura rispettivamente dei primi presidenti e dei presidenti dei tribunali; si collocano sulle tavole della corte o del tribunale in tempo delle pubbliche udienze, e si portano avanti dagli uscieri quando la corte o il tribunale esce in pubblico.

 

          Art. 164.

     Ogni funzionario giudicante o del ministero pubblico, nell'atto che esercita individualmente le sue funzioni giudiziarie fuori dell'ordinaria sua sede, si fregia ad armacollo sotto l'abito di una fascia di seta, alta dodici centimetri, rossa se appartiene a una corte, turchina se è membro di un tribunale o di una pretura, terminata in ambi i casi con nappine di seta di colore uguale alla fascia.

     La fascia dei funzionari del ministero pubblico è soppannata di seta nera.

 

          Art. 165.

     Nelle circostanze indicate nell'articolo precedente l'usciere porta al collo appesa a una catenella una medaglia, sulla quale è incisa l'indicazione della corte, del tribunale, o della pretura a cui è addetto.

     Per gli uscieri delle corti la catenella e la medaglia sono dorate.

     Per gli uscieri dei tribunali e delle preture la catenella e la medaglia sono argentate.

     Gli uni e gli altri ne fanno uso anche quando assistono alle pubbliche udienze.

 

§ 2

 

DELL'ABITO A SPADA

 

          Art. 166.

     Tutti indistintamente i funzionari dell'ordine giudiziario, quando si presentano individualmente in forma officiale e solenne, vestono

     A. abito, pantaloni, e corpetto di color nero:

     L'abito è a taglio dritto e ad una fila di nove bottoni, con falde distese, finte orizzontali alle tasche con tre bottoni posti orizzontalmente sotto le finte e fiorone in ricamo in mezzo a queste.

     L'abito di tutti i membri giudicanti e del ministero pubblico della cassazione, dei primi presidenti, presidenti di sezione, procuratori generali e avvocati generali delle corti d'appello è di velluto con rovescio di raso alle falde; per tutti gli altri funzionari è di panno, con collaretto, paramani e finte di tasche di velluto, e rovescio alle falde, di seta per tutti i funzionari delle corti d'appello, e di panno per quelli dei tribunali e delle preture.

     I pantaloni sono di panno con gallone lungo la cucitura esteriore. Il gallone è in oro per il primo presidente e procuratore generale di cassazione, tessuto in argento con striscia d'oro per i primi presidenti e procuratori generali delle corti d'appello, e per il presidente di sezione e avvocato generale della cassazione; d'argento per i presidenti di sezione e avvocati generali delle corti d'appello; di seta con striscia d'oro nel mezzo per i consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione; e di seta nera per tutti gli altri funzionari delle corti, dei tribunali e delle preture.

     Il corpetto ha una fila di bottoncini, ed è di raso per tutti i membri giudicanti e del ministero pubblico delle corti; di panno per tutti gli altri funzionari delle corti, dei tribunali e delle preture.

     I bottoni dell'abito e del corpetto sono di metallo dorato, convessi e colle insegne dell'autorità giudiziaria sormontate dalla corona reale, il tutto in rilievo e velato su fondo brunito;

     B. cravatta e guanti bianchi e stivaletti di cuoio verniciato;

     C. cappello arricciato di feltro nero con nappa tricolore italiana, assicurata da grovigliola d'oro e d'argento alternati;

     Il cappello è contornato da un giro di piuma bianca per i primi presidenti e procuratori generali, nera per gli altri membri giudicanti e del ministero pubblico delle corti, e per i presidenti e vice presidenti dei tribunali e procuratori del Re; il cappello di tutti gli altri funzionari delle corti e dei tribunali è senza piuma;

     D. spada ad elsa di metallo dorato con impugnatura di madreperla, e l'elsa a mezza coccia rovesciata, sulla cui parte esteriore forbita lo stemma reale in rilievo e velato, coronato e attorniato di rami d'olivo.

     La guaina della spada è di cuoio nero verniciato con puntale dorato, ed è appesa a cinturino di panno nero affibbiato sotto l'abito.

 

          Art. 167.

     L'abito della magistratura ha ricami e guarnizioni in oro ed in argento distribuiti come segue:

     A. i ricami per i membri giudicanti e del ministero pubblico di cassazione rappresentano rami di quercia intrecciati con rami d'olivo in oro e argento alternati, e per gli stessi funzionari delle corti d'appello consistono in due rami d'olivo fruttati uno d'oro e uno d'argento.

     I ricami sono sovrapposti per tutti i suddetti funzionari al collaretto, ai paramani e alle finte delle tasche dell'abito, che ha, fra i due bottoni al taglio della vita, un fiorone corrispondente. Le finte di tasche dell'abito dei sostituti procuratori generali aggiunti sono fregiate, invece del ricamo, di una doppia bacchetta intrecciata d'oro e d'argento.

     I primi presidenti e i procuratori generali aggiungono un ricamo sotto le finte delle tasche, lungo lo spaccato dell'abito sul petto, e tutto attorno alle tasche.

     Il presidente di sezione e l'avvocato generale della cassazione aggiungono il ricamo sotto le finte delle tasche.

     I funzionari di cancelleria delle corti e di segreteria dei procuratori generali hanno al collaretto il ricamo conforme a quello del corpo giudiziario cui appartengono, e alle finte delle tasche e ai paramani hanno una bacchetta, a tre giri per i cancellieri di cassazione, a due giri per quelli delle corti d'appello e ad un giro per i vice-cancellieri, vice-cancellieri aggiunti, e i segretari del ministero pubblico; i sostituti segretari e i sostituti segretari aggiunti hanno alle tasche e ai paramani un cordoncino in argento;

     B. i membri giudicanti e del ministero pubblico dei tribunali hanno i ricami di un solo ramo d'olivo con foglie d'argento, frutti e gambo d'oro;

     I presidenti e i procuratori del Re hanno il ricamo sul collaretto, sui paramani e sulle finte di tasche;

     I vice presidenti hanno il ricamo sul collaretto e sui paramani, e una doppia bacchetta sulle finte di tasche;

     I giudici dei tribunali e i sostituti procuratori del Re hanno il ricamo sul collaretto e un doppio cordoncino sui paramani e sulle finte, ricamato per i primi in oro, per i secondi in argento.

     I cancellieri dei tribunali hanno sul davanti del collaretto due mazzetti, uno per parte, di rami d'olivo con foglie d'argento e frutti d'oro, con bacchetta semplice attorno al collaretto e ai paramani e cordoncino in ricamo alle finte di tasche. I vice-cancellieri, vice-cancellieri aggiunti, e i segretari del procuratore del Re hanno una bacchetta al collaretto.

     C. i membri giudicanti e del ministero pubblico delle corti di cassazione e d'appello e i presidenti dei tribunali e i procuratori del Re hanno attorno alle maniche dell'abito, al luogo ove giunge il risvolto dei paramani, un cordoncino in ricamo, d'oro per il corpo giudicante, d'argento pel ministero pubblico.

     D. i pretori hanno al collaretto il ricamo stesso dei membri dei tribunali, con bacchetta attorno ai paramani e cordoncino in ricamo alle finte di tasche.

     I cancellieri delle preture hanno bacchetta al collaretto, cordoncino d'oro ai paramani e d'argento alle finte di tasche.

     I vice-cancellieri delle preture hanno al collaretto due cordoncini, uno d'oro e l'altro d'argento, uno d'oro ai paramani e uno d'argento alle finte.

 

          Art. 168.

     I funzionari giudiziari, in caso di collocamento a riposo, in aspettativa, o in disponibilità, hanno il diritto di portare la divisa ufficiale corrispondente al titolo e grado o alla qualità che abbiano conservato.

 

          Art. 169.

     Le divise stabilite nella presente sezione, le mazze e i bastoni indicati nell'art. 163 e le medaglie menzionate nell'art. 165 saranno conformi ai modelli stabiliti dal ministro di giustizia.

 

Sezione II

 

DELLE DIVISE DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI

 

          Art. 170.

     Nelle pubbliche udienze delle corti e dei tribunali gli avvocati patrocinanti indossano le seguenti divise:

     Toga di lana nera alla foggia di quella prescritta per i funzionari giudiziari, ma abbottonata sul davanti con maniche orlate di un gallone di velluto nero, rialzate e annodate sulle spalle con cordoni e nappine di seta nera; hanno il tocco di seta nera fregiato di un gallone di velluto nero, e il collare di tela batista.

 

          Art. 171.

     I procuratori vestono toga di lana nera, abbottonata sul davanti, con maniche rialzate e annodate sulle spalle con cordoni di lana nera; hanno tocco di seta nera senza gallone, e collare di tela batista.

 

Titolo II

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

 

Capo I

 

DEI CONCILIATORI

 

          Art. 172.

     Le funzioni attribuite ai conciliatori e gli atti di loro giurisdizione sia volontaria, sia contenziosa, possono compiersi anche nei giorni festivi.

 

          Art. 173.

     I conciliatori tengono le ordinarie loro udienze nella casa comunale o in quell'altra che sia dal municipio destinata; ma, in caso d'urgenza, possono sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, tenendone aperte le porte quando non si tratti di semplice conciliazione.

 

          Art. 174.

     In caso di mancanza o impedimento del segretario comunale, e di chi ne faccia le veci, e in mancanza delle persone indicate nell'art. 159 della legge sull'ordinamento giudiziario, il conciliatore assume, per le funzioni di cancelliere, qualunque persona maggiore di età che abbia capacità sufficiente e non sia esclusa dall'esercizio dei pubblici uffizi, la quale presta giuramento a norma dell'art. 311 del presente regolamento.

 

          Art. 175.

     Nelle cancellerie dei conciliatori si tengono i registri seguenti:

     a) registro per annotarvi gli avvisi menzionati nell'art. 4 e la non seguita comparizione delle parti in senso dell'art. 5 del codice di procedura, e per iscrivervi le menzioni di cui è cenno nel successivo art. 6;

     b) registro dei processi verbali di conciliazioni per somme non eccedenti le lire 30;

     c) registro dei processi verbali di conciliazioni per somme eccedenti le lire 30;

     d) registro per i processi verbali, le ordinanze, i semplici atti e le dichiarazioni di cui è menzione nelle sezioni 1, 2, 3, capo 6, titolo 4 del libro 1° del codice suddetto;

     e) registro per gli originali delle sentenze e dei provvedimenti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 460 del medesimo codice.

 

          Art. 176.

     I processi verbali, le ordinanze, i semplici atti, e le dichiarazioni da iscriversi nei registri menzionati alle lettere a, b, c e d del precedente articolo devono contenere la precisa indicazione dei nomi e cognomi delle parti, la sostanza dei provvedimenti dati, o dei fatti stabiliti, la data, e le sottoscrizioni del conciliatore e del cancelliere.

 

          Art. 177.

     I registri di cui nell'articolo precedente devono, prima che se ne faccia uso, essere numerati e firmati in fine dell'ultimo foglio dal pretore, previa indicazione del numero di fogli in esso contenuti.

     Tra un atto e l'altro non possono lasciarsi interstizi, e se occorrono cancellazioni il cancelliere ne fa menzione in fine dell'atto prima che vi si appongano la data e le sottoscrizioni.

 

          Art. 178.

     I registri sopra prescritti sono somministrati in carta libera a spese dei comuni, ad eccezione di quello indicato alla lettera C dell'art. 175.

     Quando occorra di rinnovare alcuno di tali registri, il pretore, prima di vidimarne un nuovo, verificherà se il precedente sia stato tenuto in modo regolare, e rimostrerà occorrendo al cancelliere le incorse irregolarità, delle quali farà apposito cenno nel registro medesimo.

     Allo stesso fine il pretore può sempre farsi presentare i registri in corso.

 

          Art. 179.

     Ogni registro terminato deve depositarsi nell'archivio comunale.

     Di tale deposito è fatta in principio del registro nuovo espressa menzione con dichiarazione sottoscritta dal conciliatore, dal sindaco, e dal cancelliere.

 

          Art. 180.

     Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione e per ogni sentenza del conciliatore è dovuto al cancelliere il diritto fisso stabilito dalla tariffa giudiziaria.

 

          Art. 181.

     Quando l'ufficio di conciliatore è esercitato dal pretore sono ad esso e al suo cancelliere applicabili le disposizioni che precedono.

     Però le udienze ordinarie, di cui nell'art. 173 del presente regolamento si tengono nella sede della pretura.

 

          Art. 182.

     Il processo verbale di conciliazione nel caso previsto nella parte prima dell'art. 7 del codice di procedura è scritto su carta libera; nel caso menzionato nel capoverso dell'articolo medesimo l'atto suddetto è soggetto alle leggi sul bollo e sul registro.

 

          Art. 183.

     Tutti gli altri atti, provvedimenti, e sentenze dei conciliatori sono esenti da ogni tassa.

     Sono similmente scritti su carta libera, e non soggiacciono alla tassa di registro, i provvedimenti e le sentenze del pretore relativi alla competenza dei conciliatori nei casi espressi dagli articoli 108, 456 e 457 del codice di procedura.

 

Capo II

 

DELLE CITAZIONI E DEGLI ATTI RELATIVI

 

          Art. 184.

     Negli atti di citazione davanti i pretori si deve fissare per la comparizione del convenuto uno dei giorni stabiliti a mente dell'art. 103 per le ordinarie udienze civili, salvo se, per motivi speciali d'urgenza, abbia il pretore autorizzata la citazione per un giorno diverso.

 

          Art. 185.

     Gli ufficiali ed agenti ai quali, a mente del capoverso 2° dell'art. 138 del codice di procedura, devono notificarsi le citazioni dirette contro le amministrazioni dello Stato, sono designati in apposito decreto reale.

 

          Art. 186.

     L'avviso prescritto dal 6° capoverso dell'art. 139 del suddetto codice deve contenere l'indicazione del nome e cognome dell'attore e del convenuto, dell'autorità davanti la quale il convenuto è citato, e la firma dell'usciere.

     Le stesse indicazioni devono contenersi nel sunto dell'atto di citazione prescritto nel 2° capoverso dell'art. 141 di esso codice.

 

          Art. 187.

     Nei casi indicati dagli articoli 142 e 143 del medesimo codice l'usciere deve unire alla copia dell'atto di citazione da consegnarsi al ministero pubblico una nota contenente:

     l'indicazione del tribunale davanti il quale la persona citata deve comparire;

     il nome e cognome e la residenza dell'attore e del convenuto, con designazione, ove il secondo sia militare, del corpo cui appartiene.

     Questa nota è dal ministero pubblico trasmessa insieme alla copia dell'atto di citazione al ministro degli affari esteri, o, secondo i casi, al comandante militare del circondario o a quello del dipartimento marittimo.

 

          Art. 188.

     Nei casi di citazione per pubblici proclami a senso dell'art. 146 del predetto codice, l'autorizzazione è chiesta con ricorso all'autorità giudiziaria competente.

     Il ricorso è consegnato al cancelliere il quale entro le ventiquattro ore lo presenta al ministero pubblico per le sue conclusioni, dopo le quali il ricorso è dal cancelliere rassegnato al presidente che deputa un giudice per farne relazione in camera di consiglio nel giorno fissato nello stesso decreto.

     Le conclusioni del ministero pubblico, il decreto del presidente, e quello del tribunale o della corte d'appello che provvede sulla domanda di autorizzazione, sono scritti in fine del ricorso.

 

          Art. 189.

     Nei casi previsti dall'art. 154 del medesimo codice la domanda per abbreviazione di termini e per citazione in via sommaria è scritta in fine dell'atto originale di citazione.

 

          Art. 190.

     L'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio di cui negli articoli 158 n. 2 e 129 n. 2 del codice di procedura deve essere in forma autentica o per scritto privato debitamente autenticato.

 

          Art. 191.

     Qualunque atto di usciere deve esprimere il giorno, mese, anno, e, secondo i casi, l'ora in cui è eseguito, e indicare la persona a istanza della quale si fa la notificazione.

 

Capo III

 

DEI PRETORI

 

          Art. 192.

     In ogni pretura si terranno per le materie contenziose i seguenti registri:

     1° registro dei processi verbali di udienza nel quale si noteranno:

     A. l'ora in cui sarà aperta l'udienza;

     B. gli affari trattati nel corso dell'udienza;

     C. i provvedimenti dati, con indicazione se la loro pubblicazione fu fatta in presenza di tutte le parti o in assenza di alcuna;

     D. ogni altro incidente dell'udienza, compresa la menzione prescritta dall'art. 427 del codice di procedura;

     E. l'ora in cui sarà chiusa l'udienza;

     F. le sottoscrizioni del pretore e del cancelliere, o di chi ne faccia le veci, appena l'udienza sarà terminata;

     2° registro dei processi verbali delle cause: in esso saranno riferiti tutti i fatti e le dichiarazioni di cui è parola nella sezione I, capo V, titolo IV, libro I del detto codice, e che non devono notarsi in altri registri;

     In questo registro si scrivono anche i processi verbali di conciliazione indicati nell'art. 417 e le ordinanze indicate nell'art. 438 del medesimo codice.

     3° registro di processi verbali diversi, il quale deve contenere i processi verbali degli esami, le relazioni dei periti, gli atti di visita sul luogo, gli atti di giuramento delle parti e dei periti, e tutti gli altri atti spettanti al contenzioso per i quali non siano prescritti registri speciali;

     4° registro delle sentenze, nel quale si scriveranno in fogli distinti gli originali delle sentenze, e a margine di esse la dichiarazione della eseguitane pubblicazione indicando l'udienza in cui ebbe luogo, e se le parti siano o no state presenti alla pubblicazione medesima.

     In fine o in margine degli originali delle sentenze si fa menzione delle copie di esse rilasciate in forma esecutiva, indicandone la data, e il nome della parte richiedente la copia.

     Se questa è rilasciata a seguito dell'autorizzazione menzionata nel 2° capoverso dell'art. 557 dell'anzidetto codice, si osserva inoltre il prescritto in fine del 3° capoverso dell'articolo medesimo.

     I registri, di cui ai numeri 1 e 2, prima di essere messi in uso, saranno vidimati in margine di ciascun foglio da un giudice del tribunale civile da cui dipende la pretura, all'uopo delegato dal presidente. Il vidimante noterà in tutte lettere sull'ultimo foglio di ciascuno dei registri il numero dei fogli di cui è formato.

 

          Art. 193.

     In ogni udienza i pretori devono di regola spedire le cause nell'ordine seguente:

     1° quelle per le quali siansi abbreviati i termini in applicazione dell'art. 154 del codice di procedura;

     2° quelle iniziate con citazione per biglietto;

     3° quelle state rinviate in precedenti udienze;

     4° tutte le altre che potranno spedirsi nella stessa udienza.

 

          Art. 194.

     Se alla udienza fissata nella citazione il pretore non possa per qualunque motivo udire le parti darà atto alle medesime della loro comparizione, e rimanderà la causa all'udienza immediatamente successiva.

     Del rinvio si farà menzione nel registro dei processi verbali di udienza, e ciò basterà perché nella seguente udienza venga dichiarata la contumacia della parte che non vi sia comparsa.

 

          Art. 195.

     La contumacia della parte non comparsa non può essere dichiarata prima che sia trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza, o dall'ora indicata nell'atto di citazione.

 

          Art. 196.

     Nel caso previsto dall'art. 421 dello stesso codice, la rimessione degli scritti e documenti alla cancelleria dovrà farsi entro le ore ventiquattro dalla data dell'ordinanza di cui nell'articolo medesimo.

     Se la consegna si ometta da alcuna delle parti, la sentenza è pronunciata sulle carte e sui documenti depositati dall'altra parte: se tutte le parti abbiano omessa la consegna, la sentenza non può essere pronunziata se non preceda nuova citazione, o volontaria comparizione delle parti.

 

          Art. 197.

     Quando il pretore, valendosi della facoltà che gli è data dall'articolo sovracitato, rimandi la pronunciazione della sentenza a una delle prossime udienze, la pronuncia non potrà essere differita oltre la quarta udienza successiva.

 

          Art. 198.

     La pubblicazione prescritta dall'art. 437 di esso codice si fa mediante lettura dei nomi, cognomi, e domicilio o residenza delle parti, e del dispositivo della sentenza.

     Fatta la pubblicazione il cancelliere appone alla sentenza la data e la propria sottoscrizione; immediatamente dopo nota nel registro prescritto dall'art. 192, numero 1° del presente regolamento se tutte le parti siano state presenti alla pubblicazione, indicando, ove occorra, il nome e cognome degli assenti.

 

Capo IV

 

DEI TRIBUNALI CIVILI E COMMERCIALI

 

Sezione I

 

DELL'ISTRUZIONE

 

          Art. 199.

     Nelle cancellerie dei tribunali civili e commerciali vi sarà un registro intitolato Libro delle registrazioni, destinato a far fede dei depositi prescritti dagli articoli 158, 159, 166, 393, 394 e 395 del codice di procedura.

     Questo libro, da rinnovarsi annualmente, contiene in distinte colonne, oltre un numero d'ordine progressivo,

     1° il nome e cognome del procuratore comparente;

     2° il nome e cognome e la residenza della parte da esso procuratore rappresentata, con indicazione se la medesima sia attrice, convenuta, interveniente o chiamata in causa;

     3° il nome e cognome e la residenza della parte contraria;

     4° la data e la forma del mandato, di cui verrà depositata la copia;

     5° la data dell'atto di citazione e della intimazione del medesimo, col cognome dell'usciere da cui fu eseguita;

     6° la data delle conclusioni presentate dalle parti nelle cause a udienza fissa e della fattane comunicazione, giusta il prescritto degli articoli 390 e 412 dello stesso codice;

     7° la indicazione se la causa sia di prima istanza o di appello, formale o sommaria, civile o commerciale;

     8° la distinta indicazione della natura, forma, e data dei documenti depositati nel corso del giudizio, i nomi e cognomi delle persone alle quali sono relativi, e la data della loro produzione, comunicazione, e restituzione;

     In questa colonna i procuratori apporranno la loro sottoscrizione, la quale servirà di ricevuta.

     9° le osservazioni.

 

          Art. 200.

     Le comparse, oltre le indicazioni prescritte dall'art. 162 del suddetto codice, devono contenere in principio la designazione dell'autorità giudiziaria avanti la quale è istruita la causa, e esprimerne la natura civile o commerciale, formale o sommaria.

 

          Art. 201.

     Per la risoluzione degli incidenti, il presidente può valersi della facoltà che gli è data dall'art. 186 del medesimo codice, sia con delegazioni parziali per speciali cause e atti, sia con delegazioni mensili per qualunque causa e atto d'istruzione.

     Tanto in caso di delegazione quanto se le attribuzioni di cui nell'articolo ora citato siano esercitate dal presidente, il medesimo fissa in principio dell'anno giuridico uno o più giorni della settimana per le udienze d'istruzione da tenersi ad ora determinata in una delle sale del tribunale che sarà indicata, salvo le udienze straordinarie da concedersi nei casi di maggiore urgenza.

     I decreti di delegazione mensile e di designazione dei giorni e delle ore delle udienze si terranno affissi nella sala d'ingresso del tribunale.

 

          Art. 202.

     Nei tribunali divisi in più sezioni, le delegazioni di cui nell'articolo precedente si fanno dai rispettivi capi di esse: la designazione del giorno delle udienze è fatta per tutte le sezioni dal presidente del tribunale, sentiti i vice-presidenti.

 

          Art. 203.

     L'esecuzione degli atti d'istruzione indicati negli articoli 217, 222, 230, 252, 272 e 284 del codice di procedura, e ogni altro atto di simile natura, stati ammessi per accordo delle parti, spetta al giudice stesso che li ha ammessi, e, se siano stati ammessi dal presidente, al giudice che venga da esso appositamente delegato: se l'ammissione ha luogo per sentenza, la delegazione del tribunale è fatta nella persona del giudice relatore, o, in caso di mancanza o impedimento di esso, in persona del giudice stato incaricato, a termini del secondo capoverso dell'art. 359 del predetto codice, di compilare la sentenza.

 

          Art. 204.

     Gli atti d'istruzione cominciati da un giudice delegato dal presidente, saranno dal medesimo compiuti anche se sia terminata la durata della delegazione.

     Se la delegazione sia fatta dal tribunale per una speciale operazione riflettente l'istruzione, ogni altro incidente di mera istruzione e i provvedimenti di urgenza che nel corso dell'operazione delegata possano occorrere, devono proporsi davanti lo stesso giudice.

     La delegazione cessa qualora il giudice passi ad altra sezione.

 

          Art. 205.

     I provvedimenti d'istruzione si danno nell'udienza in cui è proposto l'incidente, o al più tardi nel giorno successivo.

 

          Art. 206.

     Tali provvedimenti, oltre le indicazioni prescritte dall'art. 362 del codice di procedura, devono contenere il tenore delle domande e opposizioni, e l'indicazione se il provvedimento sia dato presenti o assenti i procuratori.

 

          Art. 207.

     I procuratori, ai quali debba farsi la notificazione di cui nel primo capoverso dell'art. 367 del citato codice, ne sopportano in proprio la spesa.

 

          Art. 208.

     Se, nel caso previsto dall'art. 273 del suddetto codice, la parte, cui incombe, non faccia il prescritto deposito delle spese, l'anticipazione ne può essere fatta da qualunque altra parte interessata, salva ragione ad esserne rimborsata.

 

          Art. 209.

     Per le autenticazioni prescritte dagli articoli 369 e 397 del codice anzidetto, il cancelliere percepisce la parte di diritto di copia determinata dalla tariffa.

 

          Art. 210.

     Nei tribunali divisi in sezioni il presidente, sulla presentazione degli atti fattagli dal cancelliere a termini dell'art. 178 del codice di procedura, prescrive col decreto indicato nello stesso articolo che la relazione della causa debba essere fatta da uno dei giudici, da designarsi, oppure dalle parti. La distribuzione delle cause formali fra le sezioni è indi fatta a sorte dal presidente in pubblica udienza.

     A tale effetto egli divide in parti eguali al numero delle sezioni le cause iscritte nel ruolo di spedizione secondo l'ordine col quale vi sono annotate, e poste in un'urna, dopo averle piegate, tante schede numerate progressivamente, quante sono le sezioni del tribunale, ne fa l'estrazione.

     Le cause comprese nella prima porzione apparterranno alla sezione designata dal numero della prima scheda estratta, e così di seguito.

     Compiuta l'estrazione, il presidente segna nel ruolo di spedizione la sezione cui ciascuna causa è toccata in sorte, e nelle cause in cui abbia prescritto che la relazione debba farsi da uno dei giudici designa la persona del giudice relatore.

     La tabella delle cause come sopra distribuite deve affiggersi nella sala d'ingresso del tribunale non più tardi del giorno successivo a quello dell'estrazione.

 

          Art. 211.

     Il sorteggio previsto dall'articolo precedente non ha luogo nel caso previsto dall'art. 217.

     La causa, la cui iscrizione a ruolo fu rinnovata, è sull'ordine verbale del presidente assegnata alla sezione, avanti alla quale fu già una prima volta recata. Di tale disposizione deve farsi menzione nel ruolo di spedizione a margine dell'iscrizione o delle iscrizioni relative alla causa.

 

          Art. 212.

     Le cause a udienza fissa sono trattate davanti la sezione o le sezioni che, a seconda delle esigenze del servizio, sono espressamente designate ogni semestre con decreto del presidente, che si tiene affisso nella sala d'ingresso del tribunale.

     Se più siano le sezioni designate, la distribuzione ha luogo tra esse per settimana, principiando dalla prima e proseguendo con ordine successivo, osservata però la disposizione dell'articolo seguente.

     Il prescritto della prima parte del presente articolo si osserva per la spedizione degli affari da trattarsi in camera di consiglio.

 

          Art. 213.

     Le cause e gli affari assegnati a una sezione sono invariabilmente trattati davanti la medesima fino a sentenza od ordinanza definitiva.

 

          Art. 214.

     L'iscrizione delle cause prescritta dagli articoli 173 e 390 del codice di procedura si fa in un registro denominato Ruolo generale di spedizione, diviso in colonne che devono contenere le annotazioni seguenti:

     1° il numero d'ordine progressivo di ogni iscrizione;

     2° il numero della causa nel libro delle registrazioni;

     3° la data della iscrizione;

     4° il nome e cognome, la residenza o il domicilio delle parti, il nome e cognome del rispettivo procuratore;

     5° il nome e cognome del procuratore che chiede l'iscrizione;

     6° la data del primo e dell'ultimo atto della causa;

     7° l'oggetto della causa, e, se si tratti di giudizio d'appello, la data della sentenza appellata e la menzione dell'autorità giudiziaria che l'ha proferita;

     8° la data della notificazione dell'iscrizione fatta per cura del procuratore dell'istante a quello della parte contraria;

     9° la sezione del tribunale alla quale la causa è stata assegnata;

     10° la data della sentenza o del provvedimento emanati in seguito all'iscrizione a ruolo, o della comparsa che diede luogo alla cancellazione dell'iscrizione;

     11° il cognome del giudice che sia stato nominato relatore.

     Presso i tribunali civili incaricati delle funzioni di tribunale di commercio, il suddetto registro ha una colonna suddivisa per annotarvi la natura civile o commerciale della causa.

     Il registro ha inoltre una colonna per le osservazioni a cui possa dar luogo la iscrizione e specialmente la indicazione dell'obbligo di comunicare la causa al ministero pubblico in applicazione dell'art. 346 del predetto codice.

 

          Art. 215.

     Per ottenere l'iscrizione a ruolo il procuratore istante deve presentare al cancelliere, insieme agli atti della causa, una nota colle indicazioni prescritte ai numeri 4, 5, 6, e 7 dell'art. 214, coll'avvertenza inoltre, nei casi previsti dal succitato art. 346 del codice di procedura, dell'obbligo e del motivo della comunicazione della causa al ministero pubblico.

     Il cancelliere fa risultare sugli atti dell'eseguita iscrizione.

 

          Art. 216.

     La notificazione dell'iscrizione prescritta dall'ultimo capoverso dell'art. 173 del detto codice deve farsi entro due giorni dalla sua data, con biglietto in carta libera, da un usciere che ne scrive sugli atti la relazione.

     Questa è presentata dal procuratore istante al cancelliere, che ne prende nota alla colonna 8ª del ruolo di spedizione.

 

          Art. 217.

     L'iscrizione nel ruolo di spedizione deve rinnovarsi allorché, a seguito di una sentenza interlocutoria, la causa è nuovamente in istato di essere recata a decisione.

     Il procuratore, a richiesta del quale ha luogo la rinnovazione, deve dichiarare che la causa fu già assegnata ad una sezione, ed il cancelliere ne fa menzione nella colonna delle osservazioni. I contravventori sono puniti con ammenda di lire cinque a venti.

     La rinnovazione dell'iscrizione è notificata alla forma dell'articolo precedente.

 

          Art. 218.

     Verificandosi il caso previsto nel primo capoverso dell'art. 174 del codice di procedura, il cancelliere, sulla presentazione della nuova comparsa che il procuratore che l'ha sottoscritta deve fargli non più tardi del giorno successivo a quello della notificazione alla parte contraria, cancella la iscrizione precedentemente fatta, mediante apposita indicazione sul ruolo di spedizione alla colonna delle osservazioni e a margine della comparsa medesima.

     Il procuratore che contravviene alla suddetta prescrizione, incorre nell'ammenda di lire venti.

 

          Art. 219.

     Il presidente può ordinare la cancellazione dal ruolo delle cause iscrittevi fuori dei casi e termini stabiliti dal codice di procedura, e di quelle la cui iscrizione non risulti notificata entro il termine stabilito dall'art. 216.

 

          Art. 220.

     La cancellazione della causa dal ruolo di spedizione avrà luogo se le parti, e per esse i loro procuratori, dichiarino che la medesima fu transatta, o che, per esservi trattati per accordo, se ne voglia sospendere la decisione.

 

          Art. 221.

     La comparsa conclusionale prescritta dall'art. 176 del codice di procedura deve contenere, oltre quanto è stabilito in esso articolo, le indicazioni ordinate nell'art. 200 del presente regolamento.

     In margine all'atto conclusionale si noteranno la data dell'atto di citazione o delle comparse da cui sono desunte le conclusioni col richiamo al numero delle pagine in cui sono formulate.

     Nell'atto conclusionale si premetterà una succinta narrazione del soggetto della controversia: indi saranno esposti distintamente i motivi di fatto e di diritto che appoggiano l'assunto del concludente; e per ultimo si formuleranno chiaramente le conclusioni e le prove di cui si chieda l'ammissione.

 

          Art. 222.

     Nei giudizi per procedimento formale i procuratori delle parti, nel fare il deposito degli atti prescritto dall'art. 177 del detto codice, vi uniranno una copia in carta libera, debitamente sottoscritta, del rispettivo atto conclusionale, per uso del presidente, ed una copia per uso del ministero pubblico se si tratti di cause nelle quali le sue conclusioni sieno necessarie.

     Il presidente può prescrivere nel decreto di cui nell'art. 178 dello stesso codice, che sia distribuita eguale copia delle conclusioni a ciascuno dei magistrati componenti la sezione del tribunale avanti cui pende la causa.

     Ogni contravvenzione a queste prescrizioni dà luogo all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'ora citato articolo del codice.

 

          Art. 223.

     Per l'esecuzione del prescritto dagli articoli 177 e 352 del codice di procedura, gli atti e i documenti della causa, salve le prescrizioni di cui nei detti articoli, devono da ciascuna parte ordinarsi in due separati fascicoli contenenti, l'uno gli atti tutti della causa, comprese le sentenze e gli altri provvedimenti emanati nel corso dell'istruzione, l'altro i documenti in causa prodotti.

     Ciascun fascicolo deve avere una particolare coperta, sulla quale devono scriversi rispettivamente le parole atti o documenti, ed è formato un indice di ciascun atto o documento con indicazione della relativa pagina del fascicolo.

     I due fascicoli sono raccolti entro una coperta comune, sulla quale sono indicati:

     A. i nomi e cognomi delle parti e dei loro procuratori, con specificazione della qualità, nella quale ciascuna parte è in giudizio;

     B. la natura della causa, se cioè civile o commerciale, formale o sommaria, in prima istanza o in appello;

     C. la data della prima citazione e quella dell'iscrizione a ruolo di spedizione;

     D. l'autorità giudiziaria, davanti la quale pende il giudizio.

 

          Art. 224.

     La nota delle spese da unirsi, a termini dei sovracitati articoli del codice di procedura, ai predetti due fascicoli, indica in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento per ciascuna partita all'articolo della tariffa, dal quale si desume, ed ha lateralmente una colonna in bianco per le eventuali rettificazioni.

     In essa nota si comprendono tutti gli atti dell'istruzione inclusivamente all'udienza e all'inventario; e se vi sia un contumace, vi si notano separatamente le spese cagionate dalla contumacia.

     Per le spese posteriori si osserva il disposto dell'art. 378 del predetto codice.

 

          Art. 225.

     Copia dei due indici, di cui nell'art. 223 primo capoverso del presente regolamento, è da ciascuna delle parti presentata al cancelliere, il quale, riconosciutane l'esattezza, la sottoscrive e ne fa restituzione alle parti stesse, alle quali serve per ricevuta dei fatti depositi.

 

          Art. 226.

     Per l'esecuzione di quanto è prescritto nell'art. 179 del mentovato codice ogni tribunale ha un registro intitolato Ruolo d'udienza, nel quale sono iscritte le cause estratte dal ruolo di spedizione per essere portate all'udienza.

     Nell'iscrizione sul ruolo d'udienza devono avere possibilmente la precedenza le cause sommarie, quelle d'urgenza, le commerciali, e le contumaciali.

     Quando il tribunale sia diviso in sezioni, vi saranno tanti ruoli d'udienza quante sono le sezioni civili e promiscue.

 

          Art. 227.

     Nei giudizi formali in materia commerciale l'estrazione delle cause dal ruolo di spedizione per essere recate in quello d'udienza potrà farsi appena la loro iscrizione sarà rimasta ferma.

     Si osserveranno nel resto le prescrizioni dell'articolo precedente in quanto siano applicabili.

 

          Art. 228.

     Nei ruoli d'udienza, dei quali sarà dal cancelliere rimessa copia al ministero pubblico, si farà cenno in apposita colonna di quelle cause in cui lo stesso ministero pubblico sarà sentito nelle sue conclusioni.

     Pubblicati ed affissi i ruoli, i procuratori dovranno senza indugio indicare al cancelliere le cause che fossero già transatte o altrimenti terminate, o nelle quali fossero iniziate trattative di accordo.

 

          Art. 229.

     Se alcuna delle parti chieda che per ragione di connessione o di litispendenza due cause pendenti davanti lo stesso tribunale siano unite e decise con una sola sentenza, il presidente, udite tutte le parti interessate, potrà ordinare l'unione; in questo caso, se le due cause saranno già iscritte a ruolo, la spedizione delle medesime avrà luogo seguendo l'ordine della prima iscrizione.

     Il presidente potrà, anche senza prescrivere l'unione, ordinare che le due cause sieno chiamate alla stessa udienza, affinché il tribunale possa giudicare della loro connessione; e in questo caso il tribunale pronuncierà, se vi sarà luogo, l'unione, e deciderà le due cause con una sola sentenza.

     Nei casi previsti dal presente articolo, se il tribunale sia diviso in sezioni, il presidente dispone che le cause siano decise dalla sezione alla quale è assegnata la causa che abbia la precedenza nell'ordine del ruolo.

     Se le cause si trovino assegnate alla stessa sezione, il presidente di essa provvede a norma del primo capoverso di questo articolo.

     I procuratori delle parti devono chiedere il provvedimento di cui sopra almeno tre giorni prima che la causa sia recata all'udienza, altrimenti possono essere puniti con ammenda estendibile a lire 50.

 

          Art. 230.

     Nei giudizi a udienza fissa la parte che vuol far dichiarare la contumacia dell'altra parte, deve giustificare all'udienza d'aver adempiuto alle prescrizioni degli articoli 134, 154 e 390 del codice di procedura.

     Trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza, l'usciere chiama se vi sia chi rappresenti la parte non comparsa; non essendovi chi risponda alla chiamata, il tribunale dà atto alla parte comparente della contumacia della parte contraria, facendone constare dal processo verbale d'udienza.

     Questa disposizione si applica ai giudizi commerciali sia formali sia sommari nel caso previsto dall'art. 407 del codice suddetto.

 

          Art. 231.

     Il prescritto dal primo capoverso dell'art. 156 del predetto codice si osserva davanti i tribunali civili quando esercitano le funzioni di tribunale di commercio.

 

          Art. 232.

     Il contumace che voglia valersi del diritto concessogli dall'art. 386 del codice di procedura, deve costituire il suo procuratore, e rimettere alla cancelleria la copia del mandato e gli originali o le copie dei documenti offerti in comunicazione.

     Nei giudizi formali il contumace fa notificare la sua comparsa al procuratore della parte contraria. Se la causa sia già stata discussa all'udienza, esso dovrà presentare la suddetta comparsa col relativo atto di notificazione al presidente, il quale, con provvedimento in fine della comparsa, sospende la prolazione della sentenza, e dichiara riaperto il giudizio.

     Nei giudizi a udienza fissa il contumace consegna la sua comparsa al cancelliere che la presenta subito al presidente, il quale, con provvedimento come sopra, fissa la nuova udienza a cui dovranno comparire le parti. Il cancelliere comunica al procuratore dell'altra parte la copia della suddetta comparsa sulla quale trascrive il provvedimento del presidente, e consegna al procuratore del nuovo comparso la copia delle conclusioni della parte che comparve alla prima udienza.

 

          Art. 233.

     Le autorità giudiziarie non possono sentire private informazioni relative alle cause pendenti avanti di esse, né ricevere memorie concernenti le stesse cause se non per mezzo della cancelleria.

     I contravventori sono sottoposti a provvedimenti disciplinari.

 

Sezione II

 

DEI GIUDIZI DI DISTRIBUZIONE, SUBASTAZIONE, E GRADUAZIONE

 

          Art. 234.

     Nei giudizi di distribuzione del danaro ricavato dalla esecuzione mobiliare le domande dei creditori opponenti e intervenienti, a mente degli articoli 651, 652 e 653 del codice di procedura, sono raccolte dal cancelliere in apposito volume.

     In questo volume si inseriscono anche i processi verbali di comparizione dei creditori davanti il pretore, e i provvedimenti da esso dati.

     In caso di rimessione delle parti davanti il tribunale civile, a termini del secondo capoverso dell'art. 652 del suddetto codice, il cancelliere trasmette immediatamente il volume sovra prescritto alla cancelleria del tribunale. Le spese di trasmissione sono anticipate dalla parte istante.

 

          Art. 235.

     Nel processo verbale prescritto nell'art. 669 del codice di procedura i nomi dei creditori, ai quali furono fatte le notificazioni devono dall'usciere essere indicati secondo l'ordine delle rispettive iscrizioni ipotecarie.

     Le contravvenzioni a questa disposizione sono punite coll'ammenda di lire venti.

     Per l'effetto di cui nella prima parte del presente articolo, il procuratore del creditore istante deve rimettere all'usciere un elenco dei creditori nell'ordine anzidetto.

 

          Art. 236.

     Per ogni giudizio di graduazione il cancelliere raccoglie per ordine di presentazione, in un volume, le domande di collocazione, e le istanze e opposizioni degli interessati.

     In tale volume si comprendono gli stati delle ipoteche, un estratto della sentenza di vendita, lo stato di graduazione, i processi verbali di comparizione delle parti davanti il giudice delegato, e i provvedimenti dati da esso fino alla chiusura definitiva del giudizio.

 

          Art. 237.

     I creditori menzionati nell'art. 714 del predetto codice devono notificare per semplice atto d'usciere la loro comparizione agli interessati acciò possano prendere cognizione delle loro domande, e contraddirvi, occorrendo, all'udienza in cui sarà spedita la causa.

 

          Art. 238.

     Se la natura o il numero delle nuove questioni sollevate all'udienza menzionata all'art. 716 del codice di procedura, richieda una più matura discussione, il tribunale può rimandare la causa ad altra udienza determinata, e ordinare, ove d'uopo, il deposito nella cancelleria dei documenti nuovi.

     In tale caso il tribunale può anche ordinare alle parti di ricomparire davanti il giudice delegato, per l'effetto di cui nell'art. 713 dello stesso codice.

 

          Art. 239.

     In caso di appello dalle sentenze pronunciate nei giudizi menzionati nella presente sezione, il cancelliere, sull'istanza dell'appellante, e previa anticipazione delle spese occorrenti, trasmette alla cancelleria dell'autorità giudiziaria superiore tutti gli atti della procedura presso lui esistenti, unitamente a quelli che fossero presso la parte istante, che dovrà a tal uopo fargliene la consegna.

     Se l'appello riflette solamente alcun capo della sentenza, l'appellante farà, a proprie spese, estrarre copia di quegli atti che abbiano relazione coi capi appellati, e ne farà produzione nel giudizio d'appello.

 

          Art. 240.

     Nel caso e per gli effetti di cui nell'art. 726 del codice di procedura, la comparizione dei procuratori avrà luogo mediante citazione per biglietto in carta libera a istanza di una delle parti.

     Nel dare i provvedimenti in esso articolo menzionati il giudice delegato accerta pure le spese indicate nella prima parte dell'art. 714 del medesimo codice.

 

          Art. 241.

     Quando nei giudizi di distribuzione, subastazione, o graduazione, occorra di sentire il ministero pubblico, fissata l'udienza di spedizione della causa, gli sarà, cinque giorni almeno prima dell'udienza stessa, data comunicazione dal cancelliere di tutti gli atti che i procuratori delle parti dovranno avere depositato il giorno innanzi nella cancelleria.

 

          Art. 242.

     Nei giudizi di graduazione e di distribuzione la delegazione di un giudice continua fino alla definizione del giudizio.

 

Sezione III

 

DELLE APPELLAZIONI

 

          Art. 243.

     Nei casi previsti dagli articoli 492 e 493 del codice di procedura, quando la continuazione della causa spetta o è rinviata all'autorità giudiziaria che pronunciò in primo grado d'istanza, la causa si prosegue tra i procuratori già costituiti dalle parti, senza che si faccia luogo ad alcuna nuova citazione delle parti stesse, salvo se debba riassumersi l'istanza secondo le disposizioni del libro I, titolo IV, capo I, sezione VII, § 1 del codice medesimo.

     Se la sentenza confermata sia definitiva e non occorrano per la sua esecuzione ulteriori provvedimenti, l'ufficiale incaricato dell'esecuzione sarà anche munito della copia in forma esecutiva della sentenza pronunciata in appello, e farà, nel precetto di cui negli articoli 563, 577 e 659 dello stesso codice, espressa menzione della medesima e della seguitane notificazione.

 

Sezione IV

 

DELLE UDIENZE

 

          Art. 244.

     Gli uscieri incaricati del servizio delle udienze devono avvisare i procuratori delle parti, con biglietto in carta libera, delle cause da spedirsi in ciascuna udienza, almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione.

     Per questo avviso percepiscono da ciascuna parte il diritto fisso stabilito nella tariffa.

 

          Art. 245.

     La domanda per abbreviazione di termini e spedizione d'urgenza di una causa deve farsi dopo l'iscrizione della medesima nel ruolo di spedizione, con ricorso al presidente il quale provvede con decreto motivato.

 

          Art. 246.

     Se nel giorno stabilito per la spedizione delle cause a udienza fissa non vi fosse udienza, le medesime s'intenderanno rimandate al primo giorno di udienza immediatamente successivo.

     Lo stesso potrà farsi, se così ordini il presidente, quando nell'udienza fissata per la spedizione delle anzidette cause, alcune di esse non si siano potute spedire.

     Se si tratti di cause ordinarie, le medesime, nei casi suindicati, s'intenderanno rimandate alla prima delle successive udienze destinate per la spedizione delle cause ordinarie. Potranno anche spedirsi alla prima udienza destinata per le cause a udienza fissa, se per quel giorno non sianvi a ruolo cause di tale natura.

 

          Art. 247.

     Fuori dei casi espressi nell'articolo precedente, la spedizione di una causa chiamata all'udienza potrà solo rimandarsi ad altra udienza, se sieno consenzienti le parti, o concorrano gravi motivi.

     Se il rinvio è ordinato, la spedizione della causa avrà luogo ad altra udienza determinata secondo il numero d'iscrizione che le compete; e chi ha dato causa al rinvio può essere condannato nelle spese relative.

     L'assenza dell'avvocato di una delle parti, od anche di tutti gli avvocati delle parti dall'udienza, non è motivo sufficiente di rinvio. Potrà però dal presidente concedersi alla parte che ne faccia la domanda, un termine per far distribuire ai giudici e comunicare alla parte contraria la disputa od una memoria. In tal caso questa avrà un termine uguale per rispondervi.

     Si fa di tutto menzione nel foglio d'udienza.

 

          Art. 248.

     Ogni tribunale e ogni sezione di esso ha un registro intitolato Foglio d'udienza, numerato in ogni pagina dal presidente o vice presidente della rispettiva sezione, con indicazione in fine per esteso del numero dei fogli di cui si compone, e colla firma di chi lo ha numerato.

     In questo registro si notano:

     A. i nomi dei giudici e dell'ufficiale del ministero pubblico presenti all'udienza;

     B. l'ora in cui principia la seduta e quella in cui è aperta la pubblica udienza;

     C. un cenno sommario degli affari trattati, delle istanze verbali fatte dalle parti all'udienza coi relativi provvedimenti, delle conclusioni del ministero pubblico, e di ogni altro incidente della seduta;

     D. l'ora in cui il presidente chiude l'udienza e leva la seduta.

     Se il ministero pubblico fa qualche rappresentanza sull'ordine dell'udienza, il tenore della rappresentanza, e del provvedimento cui abbia dato luogo, è riferito nel processo verbale.

     Il rappresentante del ministero pubblico può altresì richiedere che s'inserisca testualmente nel processo verbale qualunque altra osservazione che ravvisi del caso.

 

          Art. 249.

     Il processo verbale d'ogni udienza è in fine della seduta firmato dal presidente e dal cancelliere, senza che si possa lasciare sul registro alcuno spazio in bianco.

 

          Art. 250.

     Il cancelliere non può rilasciare alcun estratto del foglio d'udienza ad uso privato senza l'autorizzazione del presidente, dal quale l'estratto sarà vidimato.

 

          Art. 251.

     Le cause sono, d'ordine del presidente, chiamate all'udienza dall'usciere di servizio secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo d'udienza affisso nella sala d'ingresso del tribunale.

     E' però in facoltà del presidente di variare parzialmente, per gravi ragioni, l'ordine di chiamata delle cause, specialmente nel caso di momentanea assenza dall'udienza dei difensori delle parti. Dell'uso di tale facoltà e dei motivi della variazione è fatta menzione nel foglio d'udienza.

 

          Art. 252.

     Alla chiamata delle cause i procuratori devono sempre presentarsi al tribunale, in difetto possono essere condannati all'ammenda di lire dieci.

     Se nessuna delle parti si trovi presente, il presidente ordina che la causa sia cancellata dal ruolo: di quest'ordine il cancelliere prende nota nel foglio d'udienza.

     Può però il presidente sospendere l'ordine della cancellazione e permettere che la causa si spedisca, se sia possibile, nella stessa udienza dopochè siano discusse tutte le altre cause iscritte nel ruolo d'udienza.

 

          Art. 253.

     Le cause cancellate dal ruolo possono nuovamente, sull'istanza della parte più diligente, esservi iscritte, e quindi spedirsi secondo il numero che sarà loro assegnato nella nuova iscrizione.

 

          Art. 254.

     Il giudice o l'ufficiale del ministero pubblico che si trovino nel caso previsto nella prima parte dell'art. 119 del codice di procedura, o che vogliano astenersi in senso del capoverso dell'articolo medesimo, devono farne la dichiarazione al momento della chiamata della causa alla cui discussione non devono o non vogliono intervenire.

     Il tribunale delibera immediatamente con provvedimento consegnato nel foglio d'udienza.

     Se la causa di ricusazione o di astensione è ammessa, il presidente sospende l'udienza, e integra subito il numero dei giudici nel modo stabilito dall'art. 48 della legge di ordinamento giudiziario, o richiede la presenza all'udienza di un altro ufficiale del ministero pubblico: e qualora ciò non possa aver luogo prontamente, rimanda la causa ad altra prossima udienza determinata, e fa chiamare le altre cause.

     Di tutto ciò si fa menzione nel foglio d'udienza.

 

          Art. 255.

     Nel caso previsto dalla prima parte dell'art. 349 del codice di procedura, le parti, dopo che sia terminata la relazione, possono chiedere al presidente il permesso di dar lettura al tribunale di uno o più documenti o atti della causa.

     Quando, nel caso menzionato nel capoverso dell'articolo medesimo, la causa sia rimandata ad altra udienza, non è necessario che a questa intervengano i giudici presenti alla prima udienza.

 

          Art. 256.

     Nelle cause formali, se alcuna delle parti creda che le conclusioni lette all'udienza dalla parte contraria non siano conformi a quelle prese prima che l'iscrizione a ruolo sia rimasta ferma a senso del capoverso 2° dell'art. 174 del codice di procedura, deve farne la dichiarazione prima che s'intraprenda la discussione della causa.

     L'incidente è tosto risoluto dal tribunale, il cui provvedimento si nota nel foglio d'udienza, e indi se ne fa menzione nella sentenza.

 

          Art. 257.

     Nelle pubbliche udienze gli avvocati e i procuratori non possono parlare se prima non ne hanno ottenuta facoltà dal presidente, al quale devono sempre rivolgere la parola, senza introdurre alcun dialogo tra di loro.

     Il presidente chiama all'ordine coloro che oltrepassassero i termini di una decente e ordinata discussione; elimina le oziose digressioni e le inutili questioni; vieta le interruzioni, e quando riconosce che la causa è sufficientemente discussa e chiarita, fa cessare le dispute.

     Il presidente può anche fissare le questioni sulle quali, a seguito della esposizione del fatto, dovrà aggirarsi la pubblica discussione.

 

          Art. 258.

     Il ministero pubblico dà sempre oralmente le sue conclusioni.

     Nelle cause a udienza fissa e nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 346 del succitato codice può riservarsi di conchiudere in una successiva udienza, che è fissata dal presidente nel limite stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 178 del codice stesso.

     Di tale riserva e del relativo provvedimento è fatta espressa menzione nel foglio d'udienza.

 

          Art. 259.

     Le conclusioni del ministero pubblico pongono fine alla pubblica discussione. Le parti hanno però facoltà di trasmettere immediatamente al presidente semplici note, delle quali è data lettura al tribunale all'aprirsi della deliberazione segreta.

     Qualora dopo la discussione della causa all'udienza sorga il bisogno di ulteriori chiarimenti, il presidente può far chiamare nella camera di consiglio i procuratori o gli avvocati delle parti per essere sentiti dal collegio.

 

          Art. 260.

     Nel caso previsto dall'art. 379 del detto codice, le parti espongono a voce all'udienza le rispettive ragioni che sono riferite in forma di processo verbale nel foglio d'udienza.

     Tanto il provvedimento col quale il presidente rimette le parti davanti il tribunale, quanto quello con cui il tribunale statuisce sulla opposizione, sono scritti di seguito l'uno all'altro in fine del ricorso in opposizione.

 

Sezione V

 

DELLE SENTENZE

 

          Art. 261.

     Le deliberazioni del tribunale si prendono in camera di consiglio o nella sala delle udienze a porte chiuse.

     Per i semplici provvedimenti che occorra di dare durante la discussione della causa, basta che i giudici esprimano sotto voce il loro voto al presidente.

 

          Art. 262.

     Appartiene al presidente di formulare le questioni, sulle quali il tribunale deve deliberare.

     Ogni giudice può chiedere al presidente di mettere ai voti una determinata questione; se il presidente non aderisce, il tribunale delibera.

 

          Art. 263.

     Nessun giudice può essere interrotto nel momento in cui esprime il suo voto.

     Il solo presidente ha diritto di richiamare alla questione da esso posta ai voti il giudice che se ne allontani.

     Nessuno dei votanti può manifestare, prima del suo turno, la propria opinione.

 

          Art. 264.

     Qualora in un tribunale vi sia un numero di giudici maggiore di quello richiesto per giudicare si astengono i meno anziani. Quando però uno di questi fosse il relatore voterà egli invece dell'ultimo che altrimenti avrebbe dovuto votare.

 

          Art. 265.

     Terminata la votazione, il presidente stende il dispositivo della sentenza, lo sottoscrive e lo rimette al giudice che, a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 359 del codice di procedura, è incaricato della compilazione dei motivi.

     Nella compilazione dei motivi delle sentenze devono separarsi le questioni di fatto dalle questioni di diritto; si enunciano gli articoli di legge, sui quali la sentenza è fondata, e si fa un cenno conciso dei principi generali del diritto che avranno influito sulla decisione, senza estendersi a confutare tutti gli argomenti addotti in contrario dai patrocinatori delle parti, e senza invocare l'autorità degli scrittori legali.

 

          Art. 266.

     I motivi della sentenza sono dal giudice incaricato stesi di seguito al dispositivo e indi presentati al presidente, il quale dopo averne data lettura al tribunale e avervi scritto a margine l'oggetto del giudizio per opportuna guida nella formazione delle statistiche annuali prescritte nel capo IV, titolo I del presente regolamento, li sottoscrive unitamente al compilatore, e li consegna al cancelliere.

     Il cancelliere scrive immediatamente l'originale della sentenza, e lo presenta al presidente il quale, verificatane la perfetta concordanza colla minuta, lo fa sottoscrivere da tutti i votanti.

     Quello tra essi che avrà compilato i motivi della sentenza aggiungerà alla propria sottoscrizione la parola estensore.

 

          Art. 267.

     L'enunciazione nelle sentenze dei nomi delle parti, prescritta dall'art. 360 del codice di procedura, deve anche esprimere la rispettiva qualità loro di attore, di convenuto principale, di interveniente o di chiamato in causa, di appellante o di appellato.

 

          Art. 268.

     Il cancelliere, appena pubblicata la sentenza all'udienza giusta il prescritto dall'art. 366 del suddetto codice, ne partecipa per mezzo dell'usciere di servizio il dispositivo ai procuratori delle parti con semplice avviso in carta libera.

     Per tale avviso è dovuto al cancelliere ed all'usciere il diritto fisso stabilito dalla tariffa.

 

          Art. 269.

     Nel caso previsto dall'art. 844 del codice di procedura il cancelliere del tribunale che ha pronunciato una sentenza d'interdizione o inabilitazione passata in giudicato, previa affissione e trascrizione dell'estratto nel registro prescritto da esso articolo, ne rimette al procuratore del Re tante copie quanti sono gli altri tribunali dipendenti dalla stessa corte d'appello oltre una copia in più.

     Il procuratore del Re ne trasmette una copia a ciascun procuratore del Re del distretto, ed una copia al procuratore generale da cui dipende; questi ne fa stendere e ne trasmette un esemplare a ognuno degli altri procuratori generali presso le corti d'appello dello Stato, e ciascun di essi ne fa stendere e ne trasmette un esemplare a ogni procuratore del Re da esso dipendente.

     Se si tratti di sentenza proferita da una corte di appello, il cancelliere della corte rimette al procuratore generale tanti esemplari dell'estratto suddetto quanti sono i capi del ministero pubblico presso le corti d'appello dello Stato, i quali ne fanno uguale trasmissione a' procuratori del Re del proprio distretto.

 

          Art. 270.

     Le sentenze profferite in materia di ricusazione dei giudici e degli ufficiali del ministero pubblico devono contenere il nome e cognome del ricorrente, del suo procuratore, e del magistrato ricusato, i motivi e il dispositivo della sentenza, la sua data, e le sottoscrizioni dei giudici che l'hanno profferita.

     La sentenza è scritta di seguito alla risposta fatta dal magistrato ricusato in fine del ricorso, giusta il disposto dall'art. 125 del codice di procedura, ed è conservata nella cancelleria in apposito volume.

     La sentenza non è soggetta a verun diritto di registro, è per copia in carta libera comunicata dal cancelliere al magistrato ricusato, ed è notificata da un usciere ai procuratori delle parti.

 

          Art. 271.

     Le correzioni delle sentenze dei tribunali, nel caso previsto dal primo capoverso dell'art. 473 del succitato codice, sono decretate dal rispettivo presidente, il quale, in caso di dissenso tra le parti, provvede nella forma stabilita nel capoverso dell'art. 181, e nell'art. 184 del medesimo codice.

 

          Art. 272.

     I tribunali di commercio possono ammettere nella liquidazione delle spese gli onorari dei procuratori nella misura loro attribuita presso i tribunali civili.

     Possono anche, secondo la natura delle cause, comprendere nella tassazione l'onorario dovuto all'avvocato per le conclusioni da esso firmate e per la disputa.

 

          Art. 273.

     Le disposizioni contenute in questa e nelle precedenti sezioni del presente capo sono comuni alle corti di appello, in quanto siano applicabili.

 

Capo V

 

DEI CANCELLIERI

 

          Art. 274.

     I cancellieri dei pretori devono tenere i seguenti registri, oltre quelli prescritti dall'art. 192 del presente regolamento:

     1° registro degli atti di cancelleria sottoposti alla tassa di registro;

     2° registro degli atti di cancelleria esenti dalla tassa di registro;

     3° registro degli atti commerciali.

     In questo registro si inseriscono gli atti di emancipazione, le autorizzazioni ai minori emancipati per esercire il commercio, i processi verbali di deposito delle sentenze degli arbitri di cui nell'art. 24 del codice di procedura, gli originali delle sentenze degli arbitri, i decreti che le rendono esecutorie, e qualunque altro atto che per disposizione di legge si debba depositare nelle suddette cancellerie;

     4° registro degli atti di apposizione e di rimozione dei sigilli;

     5° registro per le accettazioni e le rinunzie delle eredità, a senso degli articoli 944 e 955 del codice civile;

     6° registro dei decreti sopra ricorso.

     In questo registro diviso in colonne, si notano:

     A. il nome e cognome e la residenza del ricorrente;

     B. il nome e cognome e la residenza della parte contro la quale è dato il ricorso;

     C. l'oggetto in compendio della domanda;

     D. il tenore e la data del provvedimento emanato;

     7° registro delle circolari;

     8° registro della corrispondenza del pretore colle autorità giudiziarie ed amministrative;

     9° registro delle lettere ricevute dalle autorità ora indicate.

     I registri menzionati in questo e nei precedenti numeri 7 e 8 hanno ciascuno una rubrica, nella quale a lato del rispettivo numero progressivo di ogni atto ne sono indicati la data e l'oggetto e i nomi dell'autorità da cui emana e a cui è indirizzato.

     In aggiunta ai suindicati registri i cancellieri delle preture devono tenere i registri prescritti dall'art. 343 del codice civile.

     La spesa dei registri prescritti in questo articolo e nell'art. 192 del presente regolamento è a carico del cancelliere.

     Quanto alle preture alle quali sia assegnata una annua somma per le spese d'ufficio, si provvederà col relativo fondo alla tenuta dei registri indicati ai numeri 7, 8 e 9.

 

          Art. 275.

     I cancellieri dei tribunali civili devono tenere i seguenti registri, oltre quelli prescritti dagli articoli 199, 214, 226 e 248 del presente regolamento:

     1° registro dei provvedimenti d'istruzione dati dal presidente e dai giudici delegati;

     2° registro delle distribuzioni fatte dalla cancelleria al presidente o al giudice delegato e al ministero pubblico.

     In questo registro si notano in distinte colonne:

     A. il nome e cognome del procuratore che fa la distribuzione;

     B. il nome e cognome delle parti;

     C. la data della rimessione delle carte alla cancelleria;

     D. il numero dei volumi distribuiti con relazione all'inventario unito agli atti;

     E. il giorno della comunicazione delle carte fatta dalla cancelleria al ministero pubblico, e della restituzione fattane da questo alla cancelleria;

     F. il giorno della comunicazione delle carte fatta dalla cancelleria al presidente o giudice delegato, e della restituzione fattane da questo alla cancelleria;

     G. il giorno della restituzione delle carte al procuratore che ne fece la distribuzione.

     Nelle colonne E e F s'indicherà il funzionario giudiziario al quale fu fatta la comunicazione;

     Nella colonna G il procuratore apporrà la sua firma;

     3° registro nel quale saranno inseriti gli originali delle sentenze dopo la loro pubblicazione.

     Questo registro avrà una rubrica dei nomi per ordine alfabetico di tutte le parti, e delle pagine in cui si trovano le relative sentenze.

     A margine di ogni sentenza si farà distinta menzione delle copie spedite in forma esecutiva con indicazione della data relativa, osservato, ove sia il caso, il prescritto in fine del 3° capoverso dell'art. 557 del codice di procedura;

     4° registro degli originali delle sentenze di deliberamento, e degli atti soggetti alla tassa di registro, colla debita rubrica;

     5° registro dei processi verbali, nel quale saranno inserti i processi verbali degli esami de' testimoni, gli atti di giuramento delle parti e dei periti e le costoro relazioni, i processi verbali di verificazione di scritture e accertamento della falsità di documenti, i processi verbali di visita sul luogo, e tutti gli altri atti di cancelleria spettanti all'istruzione delle cause, per i quali non siano prescritti speciali registri;

     6° registro delle opposizioni alle sentenze contumaciali per gli effetti voluti dall'art. 561 del codice di procedura;

     In questo registro il procuratore dell'opponente farà sommariamente annotare l'opposizione, il nome e cognome delle parti e del rispettivo procuratore, e le date della sentenza e dell'opposizione.

     7° registro degli offerenti agli incanti;

     In questo registro si notano distintamente colle rispettive date i depositi e le dispense di cui nell'art. 672 del suddetto codice.

     8° registro delle domande di collocazione e dei relativi documenti il cui deposito è prescritto dall'art. 709 del medesimo codice;

     Il ritiramento delle produzioni sarà notato in questo registro.

     9° raccolta dei giudizi di graduazione, e di distribuzione del danaro ricavato dalle esecuzioni mobiliari;

     I particolari volumi formati a mente degli articoli 234 e 236 del presente regolamento, dopo la loro chiusura e dopo la spedizione del mandato di pagamento e delle note di collocazione, sono raccolti in una serie progressiva di volumi.

     Gli originali dei mandati e delle note di collocazione sono inserti nell'istesso volume;

     10° registro delle istanze per purgazione delle ipoteche, e per i relativi provvedimenti;

     11° registro delle interdizioni e inabilitazioni;

     12° registro degli estratti delle sentenze di interdizione o inabilitazione, di cui nell'art. 844 del codice di procedura;

     13° registro dei provvedimenti del presidente in materie di speciale sua competenza a termini del codice civile;

     14° registro dei provvedimenti sopra ricorso menzionati nell'art. 50 del codice di procedura;

     In questo registro si trascrivono i ricorsi, le conclusioni del ministero pubblico e i decreti relativi ai ricorsi medesimi.

     Il registro è munito di rubrica;

     15° registro delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi;

     Il registro è diviso in colonne per notarvi:

     A. il nome e cognome del procuratore sottoscritto al ricorso;

     B. la data della presentazione del ricorso;

     C. il nome e cognome e la residenza della parte ricorrente;

     D. l'oggetto della domanda;

     E. la data delle conclusioni del ministero pubblico;

     F. la data del provvedimento del tribunale;

     G. la data della rimessione del decreto originale e dei documenti alla parte ricorrente;

     16° registro delle delegazioni fatte a ciascun giudice sia dal presidente, sia dal tribunale;

     Il nome di ciascun giudice vi sarà scritto in foglio distinto per ordine di anzianità; di fronte a ciascun nome vi saranno apposite colonne che indicheranno le varie specie di delegazioni individuali, cioè le nomine a relatore della causa, le designazioni a compilatore delle sentenze, le deputazioni per atti d'istruzione fatte dal presidente, sia mensili, sia per atti speciali, e dal tribunale per determinati atti di istruzione.

     Ogni colonna avrà un numero d'ordine parzialmente progressivo ed esprimerà la data di ciascuna delegazione.

     Anche quando il tribunale sia diviso in sezioni vi sarà un solo registro delle delegazioni: però i nomi dei giudici vi saranno iscritti nell'ordine della sezione alla quale appartengono.

     Questo registro dovrà rinnovarsi al cominciare di ogni anno giuridico;

     17° registro delle deliberazioni del tribunale in assemblea generale;

     18° registro in cui si inseriranno gli atti di giuramento dei pubblici funzionari, degli avvocati, dei procuratori, e di altre persone rispetto alle quali non sia prescritto un registro speciale;

     19° registro in cui saranno riunite in volume le circolari indirizzate al tribunale;

     20° registro delle circolari diramate dal presidente;

     21° registro in cui si riuniranno per ordine di data le lettere ricevute dalle autorità superiori;

     22° registro della corrispondenza del presidente con le varie autorità e dicasteri;

     23° registro intitolato materie e provvedimenti diversi.

     In questo registro saranno notati o inseriti tutti gli atti per i quali non sia assegnato altro speciale registro.

     I registri indicati nei primi 15 numeri di quest'articolo non compreso il n. 13, e negli articoli 199, 214, 226 e 248 sono a carico del cancelliere.

 

          Art. 276.

     Ciascuno dei registri menzionati nei numeri 19, 20, 21 e 22 del precedente articolo deve avere una speciale rubrica nella quale a lato del rispettivo numero progressivo sono indicate la data e l'oggetto dell'atto e i nomi delle autorità da cui l'atto emana, e a cui è indirizzato.

 

          Art. 277.

     I cancellieri dei tribunali di commercio devono tenere:

     1° il libro delle registrazioni, il ruolo generale di spedizione e il registro ossia foglio d'udienza prescritti dagli articoli 199, 214 e 248;

     2° i registri prescritti nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 17, 19, 21 e 23 dell'art. 275;

     3° registro per gli atti ed estratti di cui negli articoli 4, 10, 11 e 14 del codice di commercio;

     4° registro per la trascrizione degli estratti dei contratti di società, di cui negli articoli 158, 160, 161 e 163 del detto codice;

     5° registro delle parafrazioni e vidimazioni dei libri di commercio, prescritto dall'art. 19 del codice stesso;

     6° rubrica dei fallimenti;

     Il cancelliere nota in essa rubrica il corso delle operazioni di ciascun fallimento.

     Per ogni procedura di fallimento, cominciando dalla dichiarazione di cui nell'art. 544 del codice di commercio, si formano distinti volumi, nei quali si inseriscono tutti gli atti e processi verbali relativi, escluse le sentenze.

     7° registro per gli atti relativi al commercio marittimo, che, a termini del codice di commercio, devono farsi e depositarsi nella cancelleria;

     8° registro dei depositi;

     9° registro per le domande in separazione per le graduazioni e distribuzioni indicate negli articoli 304 e 308 del predetto codice.

     La spesa dei registri sovra prescritti è a carico del cancelliere.

 

          Art. 278.

     I cancellieri delle corti d'appello devono tenere i registri prescritti per i cancellieri dei tribunali civili, ad eccezione di quelli indicati nei numeri 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 275. La disposizione finale dell'art. 277 si applica ai cancellieri delle corti d'appello.

 

          Art. 279.

     In tutte le cancellerie si deve tenere un registro, sul quale si notano per ordine progressivo le domande per la spedizione delle copie delle sentenze e di qualunque altro atto.

     Il cancelliere nella spedizione seguirà l'ordine delle domande, dando però la precedenza alle copie delle sentenze state dichiarate esecutorie provvisoriamente, e di quelle pronunziate in seguito a dichiarazione d'urgenza.

     Nelle copie il numero delle linee e delle sillabe non potrà essere minore di quello determinato dalla legge sul bollo.

 

          Art. 280.

     Ogni cancelliere deve tenere a sue spese un registro dei diritti esatti per conto dello Stato, nella forma prescritta dal ministro delle finanze.

     Terrà inoltre gli altri registri prescritti da leggi o regolamenti speciali.

 

          Art. 281.

     L'ordine interno delle cancellerie dei tribunali e delle preture sarà determinato dai primi presidenti, sentito il ministero pubblico, previa proposta trasmessa dai pretori e dai presidenti dei tribunali civili ai procuratori generali per il necessario loro avviso, e dai presidenti dei tribunali di commercio trasmessa direttamente ai primi presidenti delle corti d'appello.

     Le disposizioni relative alle cancellerie delle corti saranno combinate tra i primi presidenti e i procuratori generali, e formeranno oggetto di appositi decreti dei primi presidenti.

 

Capo VI

 

DELLE PENE

 

          Art. 282.

     Nei casi previsti dagli articoli 59, 60, 61, 66, 170, 176 e 287 del codice di procedura, e in ogni altro caso in cui per disposizione dello stesso codice o del presente regolamento si faccia luogo all'applicazione di una pena disciplinare alle persone menzionate nell'ora citato art. 60, l'incolpato è citato con semplice biglietto in camera di consiglio davanti il tribunale o la sezione alla quale fu assegnata la causa in cui sia stata commessa la contravvenzione, o, secondo i casi, davanti il presidente, e invitato a proporre nella stessa udienza le proprie difese.

     Il tribunale o rispettivamente il presidente fa ritirare l'incolpato e delibera nella medesima seduta; la sentenza od ordinanza è immediatamente notificata all'incolpato dal cancelliere, il quale ne fa menzione in fine della pronuncia.

     Se l'incolpato non si presenta, il tribunale o il presidente pronuncia in sua contumacia, e la sentenza o l'ordinanza gli è notificata nel modo sopra prescritto, per gli effetti menzionati nell'art. 62 del suddetto codice.

 

          Art. 283.

     Per l'applicazione delle pene sancite dagli articoli 239 e 243 dello stesso codice, si osserveranno le norme seguenti:

     A. nei casi menzionati nell'art. 239 se il testimone non comparisce alla prima o alla seconda citazione, il giudice procedente, sulla presentazione della relazione dell'usciere dell'eseguita notificazione, e dopochè sia trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la comparizione del testimone, gli infligge la pena incorsa;

     Se il testimone comparso a seguito della prima o seconda citazione, o condotto dalla forza pubblica, ricusi di giurare o di deporre, senza addurre legittime ragioni, il giudice procedente lo ammonisce ad obbedire alla legge, e, quando persista nel rifiuto, applica immediatamente la pena.

     In ambi i suddetti casi il giudice può sospendere la pronunciazione della condanna finché sia compiuto l'esame degli altri testimoni presenti.

     B. nel caso previsto dall'art. 243 l'ammenda ivi comminata è inflitta dopochè, a seguito di avvertimento dato dal giudice dell'obbligo di astenersi da interrogazioni dirette e da interruzioni, il testimone sia tuttavia stato interrogato dalle parti o dai loro procuratori, o interrotto nella sua deposizione.

 

          Art. 284.

     Nel caso previsto dall'art. 63 del codice medesimo, l'autorità giudiziaria può, in coerenza del precedente art. 61, infliggere al procuratore sottoscritto alla scrittura la pena della sospensione.

 

          Art. 285.

     In tutti i casi su espressi si stende in apposito registro processo verbale, e di seguito a questo la sentenza o l'ordinanza. La spesa del registro è a carico del cancelliere.

     Copia della sentenza o dell'ordinanza che abbia inflitta una pena pecuniaria è dal cancelliere trasmessa all'esattore, in conformità delle prescrizioni contenute nelle istruzioni del ministero delle finanze.

 

          Art. 286.

     Le contravvenzioni dei cancellieri e vice cancellieri, degli uscieri e dei procuratori alle disposizioni del presente regolamento per le quali non sia stabilita una pena speciale sono punite dai pretori e dai presidenti con sanzione amministrativa da lire 1.000 a lire 10.000 [14].

     Per il procedimento si osserva il prescritto negli articoli 282 e 285.

 

          Art. 287.

     Gli scrivani, i commessi e altri impiegati, che, a termini dell'art. 28, fossero stati provvisoriamente conservati presso le cancellerie, possono, in caso di violazione dei loro doveri d'ufficio, essere puniti dal presidente o dal pretore, colla privazione dello stipendio da cinque giorni a un mese, salva facoltà al primo presidente di applicare pene più gravi.

 

          Art. 288.

     Le pene, di cui nei precedenti articoli, possono, nei limiti su espressi, applicarsi direttamente dai procuratori del Re e dai procuratori generali, quanto al personale di segreteria dei loro uffici.

 

Capo VII

 

DELLA CORTE DI CASSAZIONE

 

Sezione I

 

NORME SPECIALI DI PROCEDURA

 

          Art. 289.

     Le notificazioni e gli avvisi prescritti dagli articoli 525, 529, 531, 537 del codice di procedura, relativi a ricorsi o controricorsi sottoscritti da più avvocati tutti residenti nel comune ove ha sede la corte di cassazione, si fanno a quello tra essi che primo ha sottoscritto il ricorso.

     Se alcuno soltanto degli avvocati sia residente nel suddetto comune, le notificazioni e gli avvisi sono significati ad uno di essi, osservata la norma sopra stabilita.

     Se nessuno dei soscrittori del ricorso o controricorso risieda nel predetto comune si osserva il prescritto del capoverso dell'art. 524 dello stesso codice, e in questo caso gli atti di notificazione e gli avvisi saranno dal cancelliere inviati col mezzo della posta all'avvocato cui sono diretti, facendone constare con annotazione in un registro a ciò destinato.

 

          Art. 290.

     Se il ricorso o il controricorso siano diretti contro più persone rappresentate da diversi avvocati, o se la parte abbia fatto il deposito di carte o documenti con espressa dichiarazione che debbano rimanere nella cancelleria, le carte e i documenti presentati non potranno essere comunicati, ma se ne dovrà solamente permettere la visione, a meno che, nel primo caso, la comunicazione sia domandata da persona munita di richiesta anche per semplice lettera sottoscritta da tutti gli avvocati delle parti cui deve farsi la comunicazione.

     Nel secondo caso le parti interessate potranno chiedere copia delle carte e dei documenti depositati, a spese di chi li ha presentati.

 

          Art. 291.

     Fatta, a termini dell'art. 534 del suddetto codice, la nomina del relatore, il ricorso e le carte annesse sono per cura della cancelleria comunicate al ministero pubblico dal quale sono restituite alla cancelleria, se si tratti di affari urgenti entro quindici giorni, e nelle cause ordinarie entro giorni trenta da quello della avuta comunicazione.

     Il cancelliere nelle ventiquattro ore ne fa la trasmissione al relatore.

 

          Art. 292.

     Nel caso previsto dall'art. 528 del codice di procedura il ricorso non è ammesso alla discussione contraddittoria, e la dichiarazione d'inammissibilità è fatta, previe conclusioni del ministero pubblico, con provvedimento motivato, col quale il ricorrente è condannato alla perdita della somma depositata, a termini dell'art. 521 dello stesso codice.

 

          Art. 293.

     La relazione della causa deve prepararsi in iscritto entro i termini rispettivamente stabiliti dall'art. 291.

     Seguita all'udienza la pubblica discussione e la votazione della sentenza, il relatore deve entro giorni otto presentare alla cancelleria i motivi e il dispositivo della sentenza, sottoscritti da esso, dal presidente, e dal cancelliere.

 

          Art. 294.

     Sono considerati affari urgenti e iscritti d'ufficio nel ruolo relativo,

     A. le requisitorie del ministero pubblico;

     B. le cause che interessano lo Stato;

     C. le cause civili o commerciali in cui sia stato pronunziato l'arresto personale della parte ricorrente;

     D. i ricorsi in materia elettorale;

     E. gli affari disciplinari;

     F. gli affari in cui per disposizione di legge sia prescritta speciale celerità.

 

          Art. 295.

     Le copie delle sentenze per le notificazioni sono spedite o autenticate dal cancelliere.

 

Sezione II

 

DELLA CANCELLERIA

 

          Art. 296.

     Nella cancelleria si devono tenere, a spese del cancelliere, i registri seguenti:

     1° registro per l'iscrizione degli affari civili;

     Questo registro diviso in colonne contiene l'annotazione prescritta dall'art. 527 del codice di procedura, e tutte le altre che occorrono per accertare esattamente l'introduzione e il corso di ciascun affare, le notificazioni, le comunicazioni, le presentazioni e restituzioni dei documenti, e i provvedimenti emanati, la data della trasmissione prescritta dall'art. 548 del detto codice, e della ricevuta di essa trasmissione per parte del cancelliere dell'autorità giudiziaria alla quale è stata fatta.

     2° ruolo delle cause chiamate in spedizione;

     3° ruolo delle cause da spedirsi in via d'urgenza;

     4° ruolo delle cause da giudicarsi a sezioni unite;

     5° registro per i processi verbali di udienza;

     6° registro per i processi verbali di udienza a sezioni unite, e delle assemblee generali;

     7° minutaro delle sentenze civili;

     8° registro dei decreti e provvedimenti.

     I registri indicati ai numeri 1°, 2° e 5° devono essere vidimati su ciasun foglio da un consigliere delegato dal primo presidente, con indicazione in fine del registro del numero dei fogli di cui si compone.

     Oltre i suddetti registri, il cancelliere deve tenere quegli altri registri che siano prescritti da leggi o regolamenti speciali, o che siano riconosciuti necessari per il buon andamento del servizio.

 

          Art. 297.

     La cancelleria deve tenersi aperta al pubblico dalle ore otto del mattino alle quattro pomeridiane.

     Nei dì festivi si chiude alle dodici ore meridiane.

 

          Art. 298.

     Le contravvenzioni del cancelliere o dei vice cancellieri sono punite con ammenda o multa di lire 25 a 300.

     Queste pene sono applicate dalla corte d'ufficio, o sull'istanza del ministero pubblico, osservato il disposto degli articoli 282 e 285 del presente regolamento.

 

Disposizioni generali

 

          Art. 299.

     Per tutto ciò cui non provvede il capo VII si osserveranno per la corte di cassazione le disposizioni degli altri capi del presente titolo e del precedente, in quanto siano applicabili.

 

          Art. 300.

     Nei casi previsti dal secondo capoverso dell'art. 136 del codice di procedura, l'attore che promuove la nomina del curatore speciale al convenuto, deve anticipare le spese necessarie per gli atti occorrenti nella causa, salvo se esso promovente sia ammesso al beneficio della gratuita clientela, nel qual caso tutti gli atti si fanno a debito.

 

          Art. 301.

     Nel caso previsto dall'art. 208 del detto codice e in ogni altro caso analogo le richieste da uno ad altro tribunale dello Stato si fanno nella sentenza, che prescrive la richiesta operazione, o per lettere requisitorie sottoscritte dal presidente e dal cancelliere.

 

          Art. 302.

     Nel caso previsto dal primo capoverso dell'art. 211 del medesimo codice, il giudice che ha proceduto all'atto ne tassa le spese, e rilascia l'ordine di pagamento, la cui copia tiene luogo di sentenza spedita in forma esecutiva contro la parte a cui istanza si è proceduto all'atto.

 

          Art. 303.

     I provvedimenti menzionati negli articoli 50 e 778 del codice di procedura, eccettuate le sentenze, sono sottoscritti dal presidente e dal cancelliere.

 

          Art. 304.

     Nei giorni festivi, oltre gli atti giudiziari espressamente indicati nei capoversi primo e secondo dell'art. 42 del codice di procedura, si possono, a senso del terzo capoverso del medesimo articolo, dare tutti i provvedimenti di urgenza, ed eseguire gli atti ai medesimi relativi, e specialmente i provvedimenti e gli atti contemplati negli articoli 182 e 185 secondo capoverso, 444 capoverso, 578, 624 capoverso, 772, 774, 847, 856, 921, 924 e 930 capoverso del codice di procedura. La parte cui importi di ottenere in giorno festivo un provvedimento o l'esecuzione di un atto giudiziario, ne propone la domanda all'autorità giudiziaria competente con ricorso motivato.

     La suddetta autorità assunte, ove sia d'uopo, stragiudiziali informazioni, provvede con decreto.

 

          Art. 305.

     Le copie in forma esecutiva delle sentenze e dei provvedimenti menzionati nei numeri 1 e 2 dell'art. 554 dello stesso codice devono munirsi del sigillo della corte, del tribunale, o del pretore che ha pronunciata la sentenza, o di quello del collegio cui appartiene il giudice delegato che ha emanato il provvedimento.

 

          Art. 306.

     Le copie in forma esecutiva degli atti contrattuali devono essere munite del sigillo del notaio da cui sono spedite.

 

          Art. 307.

     Nelle copie dei provvedimenti indicati negli articoli 245, 267, 288, ultimo capoverso, e 377 secondo capoverso del codice di procedura, e nell'art. 302 del presente regolamento, il cancelliere, invece della spedizione in forma esecutiva, dichiarerà, prima di autenticarla, che la copia è spedita a senso di quello tra i succitati articoli che faccia al caso.

 

          Art. 308.

     Ciascuna autorità giudiziaria ha due sigilli, uno a rilievo, e uno ad incavo, in conformità dei modelli stabiliti dal ministro della giustizia.

     Il conciliatore però fa uso del sigillo comunale.

 

          Art. 309.

     Le conclusioni del ministero pubblico, sopra istanze proposte con ricorso, devono darsi nel termine stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 178 del medesimo codice.

 

          Art. 310.

     Le copie delle sentenze, delle comparse, e di qualunque altro atto che debbansi spedire dai cancellieri, dai procuratori, e dagli uscieri devono essere scritte in modo chiaro e correttamente; in difetto, il presidente o il pretore fa spedire altre copie a spese del cancelliere, del procuratore, o dell'usciere.

 

          Art. 311.

     Nei casi previsti dagli articoli 159 della legge di ordinamento giudiziario e 174 del presente regolamento la persona assunta per le funzioni di cancelliere presta, davanti l'autorità giudiziaria da cui è assunta, il giuramento di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che le sono affidate.

 

Titolo III

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

 

Capo I

 

DELL'ORDINE GENERALE DEL SERVIZIO E DELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI PENALI

 

          Art. 312.

     Nei casi previsti dalla prima parte dell'art. 38 della legge di ordinamento giudiziario, l'esercizio della giurisdizione penale sarà assunto per ogni causa dal pretore o vice pretore nel cui distretto giurisdizionale sia stato commesso il reato, osservato il disposto della prima parte dell'art. 103 del presente regolamento.

 

          Art. 313.

     Per l'oggetto di cui nell'art. 56 del codice di procedura penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono indicare esattamente nei rapporti prescritti dall'art. 101 di esso codice, nelle denuncie, querele, o nei processi verbali i nomi e cognomi, la paternità e il domicilio dei querelanti o denuncianti, degli imputati e dei testimoni, e trasmettere senza indugio ogni cosa al procuratore del Re, al quale devono fornire, anche dopo tale trasmissione, distinta notizia delle maggiori nozioni acquistate nell'interesse della scoperta della verità.

 

          Art. 314.

     Se ad un uffizio d'istruzione penale siano, a senso dell'art. 43 della legge di ordinamento giudiziario, applicati uno o più giudici, la direzione, la corrispondenza, e la distribuzione degli affari appartengono al giudice istruttore, il quale può sempre richiamare a sè l'intero processo o un atto qualunque, e incaricarne un altro applicato.

 

          Art. 315.

     In ogni occasione di riunione della sezione d'accusa il procuratore generale dà comunicazione alla medesima delle informazioni trasmessegli dai procuratori del Re in esecuzione del prescritto nel numero 4° dell'art. 42 del codice di procedura penale.

 

          Art. 316.

     Quando la sezione d'accusa, valendosi delle facoltà concesse dagli articoli 432, 448 e 449 del codice di procedura penale, abbia nominato un consigliere per far le veci d'istruttore, questi dovrà assistere al rapporto del pubblico ministero di cui nel detto art. 449, se anche non facesse più parte della sezione d'accusa, salvo che sia impedito.

 

          Art. 317.

     In esecuzione del prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 68 della legge di ordinamento giudiziario, il servizio tra i componenti la sezione d'accusa si fa per turno, nell'ordine e nel periodo di tempo determinati dal primo presidente in principio dell'anno giuridico, con decreto di cui è data lettura nell'assemblea generale menzionata nell'art. 198 della detta legge.

 

          Art. 318.

     I procuratori del Re, i giudici istruttori, e i pretori cureranno che gli atti delle procedure riguardanti diversi reati siano, possibilmente, tenuti separati e distinti per ogni reato.

 

          Art. 319.

     Nelle cause di competenza delle corti d'assise le carte devono essere ordinate in modo che le deposizioni dei testimoni siano scritte in fogli separati e distinti dai processi verbali e rapporti, dalle note informative, dalle denuncie, querele, perizie, sentenze e ordinanze, e dagli interrogatori degl'imputati, dai certificati di nascita, di criminalità, di condotta, e di altri simili atti e documenti di cui la legge permette la lettura, i quali devono formare un volume separato da rimettersi ai giurati giusta il disposto dell'art. 498 del medesimo codice.

 

          Art. 320.

     I fogli degli atti preliminari e delle produzioni devono numerarsi; i cancellieri e i difensori devono dichiararne il numero.

 

          Art. 321.

     Ogni volume deve avere una coperta sulla quale sia indicato il nome e cognome e la qualità della parte cui le produzioni appartengono, con dichiarazione se siano state presentate volontariamente o sequestrate d'ufficio; e se la presentazione sia seguita dopo la formazione del ruolo, con indicazione del numero al quale la causa trovasi iscritta.

 

          Art. 322.

     Ad ogni volume degli atti della procedura deve unirsi l'indice degli atti e delle produzioni che vi si comprendono.

     L'elenco degli oggetti costituenti corpo di reato, e la nota delle spese del procedimento devono unirsi al volume contenente la sentenza e l'atto d'accusa.

 

          Art. 323.

     Agli atti della procedura deve unirsi un certificato da cui risulti se l'imputato abbia già subìto altre procedure penali, e nel caso affermativo si unisce, occorrendo, copia dell'intervenuta sentenza od ordinanza.

     Nel certificato suddetto non si farà cenno delle imputazioni relativamente alle quali sia emanato il provvedimento di cui nell'art. 604 del codice di procedura; al quale effetto il cancelliere, sulla presentazione del provvedimento stesso, ne farà annotazione nei relativi registri alla colonna esprimente l'esito del giudizio.

     Deve inoltre unirsi il compendio del processo, ossia una breve esposizione del fatto, colla indicazione succinta delle prove raccolte, delle fonti da cui sono tratte, e dei corrispondenti fogli del processo.

     Nei casi previsti dall'art. 240 del suddetto codice si deve anche unire agli atti il certificato di nascita.

 

          Art. 324.

     Il ruolo delle cause d'appello davanti le corti e delle cause correzionali e d'appello davanti i tribunali da recarsi ai dibattimenti si forma di quindici in quindici giorni dal capo della corte o del tribunale, sentito il ministero pubblico.

     Nelle cause d'appello la nomina del relatore a termini degli articoli 362 e 416 del codice di procedura è fatta dai suddetti capi contemporaneamente al decreto di formazione del ruolo con decreti stesi negli atti di ciascuna causa.

 

          Art. 325.

     Il ruolo, firmato dall'autorità che lo ha decretato, e vidimato dal ministero pubblico, è pubblicato a diligenza del cancelliere almeno tre giorni prima che cominci la quindicina cui si riferisce, mediante affissione di copia nella sala di accesso a quella delle udienze.

 

          Art. 326.

     Le disposizioni dei due precedenti articoli non si applicano nei casi previsti dagli articoli 46, 621 e 622 del codice di procedura.

 

          Art. 327.

     Nella nota dei testimoni il ministero pubblico deve comprendere solo quelli il cui numero appaia con fondamento indispensabile all'accertamento della verità.

     Se nella suddetta nota e in quella dell'imputato e della parte civile occorra di comprendere persone che per legge si possano sentire solamente per somministrare semplici indicazioni o schiarimenti, tale circostanza vi dovrà essere espressamente indicata.

 

          Art. 328.

     La citazione degli amministratori comunali al solo scopo di accertare le qualità morali degli imputati non deve farsi se non in casi eccezionali.

     Nei casi ordinari tale accertamento deve desumersi dai processi verbali e da altri documenti di cui sia permessa la lettura all'udienza, o dalle deposizioni dei testimoni interrogati sui fatti ascritti all'imputato od accusato.

 

          Art. 329.

     L'imputato non ammesso al beneficio dei poveri deve, nell'atto di presentare la nota dei testimoni da esaminarsi a sua difesa, depositare alla cancelleria l'ammontare delle spese occorrenti per le citazioni, notificazioni, e indennità di cui nell'art. 566 dello stesso codice, nella somma provvisoriamente tassata dal cancelliere per ogni testimone.

     Se nasca contestazione sulla tassa, il presidente pronuncia.

     La tassa è stesa in fine della nota dei testimoni e fa fede dell'eseguito deposito.

 

          Art. 330.

     La citazione dei testimoni così dell'accusa come della difesa è ordinata dal presidente con decreto che si eseguisce a diligenza del ministero pubblico.

 

          Art. 331.

     Nelle cedole di citazione deve tenersi conto delle distanze e devono trascriversi gli articoli del codice relativi al caso di inobbedienza del testimone al precetto di comparire.

 

          Art. 332.

     Il decreto di citazione colla trascrizione predetta è rimesso al ministero pubblico con un numero di stampati uguale a quello delle persone da citarsi.

     L'usciere notifica ad ogni testimone una copia del decreto valendosi dei detti stampati, e stende la sua relazione sull'originale esprimendovi anche l'ora della fatta notificazione, il tutto a termini degli articoli 164 e 165 del detto codice.

 

          Art. 333.

     Se occorra di citare quali testimoni o di chiamare in giudizio, quali imputati non carcerati, carabinieri reali, altri militari in attività di servizio, preposti delle gabelle, o impiegati di qualunque amministrazione dello Stato, l'autorità giudiziaria, salvo il caso previsto dall'art. 479 del mentovato codice, deve darne preventivo avviso ai rispettivi capi acciò diano le occorrenti disposizioni per la loro comparizione e acciocché la loro assenza dal posto od ufficio cui sono addetti non pregiudichi il servizio ad essi affidato.

 

          Art. 334.

     Se, per qualunque impedimento, non possa incominciarsi un dibattimento nel giorno stabilito, il presidente lo rinvia ad altro giorno prossimo che si notifica alle parti, ai difensori, o ai testimoni a diligenza del cancelliere, il quale fa risultare di ogni cosa con processo verbale sottoscritto da lui o dal presidente.

 

          Art. 335.

     I testimoni chiamati ai dibattimenti devono trovarsi tutti presenti al momento dell'apertura dell'udienza.

     Se però si tratti di causa che debba necessariamente occupare più di una seduta e i testimoni sieno molti, il presidente, previo accordo col ministero pubblico, provvede affinché in ogni seduta ne comparisca una parte soltanto, prescrivendo opportune cautele onde gli altri non assistano alla discussione nelle udienze alle quali non sieno chiamati a comparire.

 

          Art. 336.

     Le richieste alla forza pubblica perché gli accusati siano condotti all'udienza sono fatte dal ministero pubblico: quelle relative alla polizia delle udienze sono fatte dal presidente o dal ministero pubblico, giusta la distinzione di cui nell'art. 619 del detto codice.

 

          Art. 337.

     I membri della corte d'appello o del tribunale entrano a prendere posto nella sala d'udienza dopochè gl'imputati sono in essa introdotti e il pubblico vi è stato ammesso.

 

          Art. 338.

     Le cause sono spedite secondo l'ordine del ruolo.

     Il presidente può tuttavia, sentito il ministero pubblico, accordare la precedenza a quelle che per sopraggiunte circostanze richiedessero una più pronta spedizione, se ciò possa farsi senza cagionare maggiori spese per il soggiorno dei testimoni fuori dell'ordinaria loro residenza.

 

          Art. 339.

     Data lettura delle liste dei testimoni e fatto l'appello dei medesimi, il presidente, prima di farli ritirare nella camera ad essi destinata, invita le parti a proporre i motivi di ripulsa che possano preliminarmente decidersi, e sovra di essi il collegio statuisce immediatamente.

 

          Art. 340.

     E' vietato ai difensori d'interrompere il ministero pubblico, e di dare alcun suggerimento all'imputato o ai testimoni nel corso degl'interrogatori, e di fare segni di approvazione o di disapprovazione intorno alle loro risposte.

 

          Art. 341.

     Se il testimone od il perito chiamato in giudizio chiede una indennità, chi presiede al dibattimento ne fa la tassazione in fine dell'atto a termini della relativa tariffa.

 

          Art. 342.

     I dibattimenti che non possono compiersi in una sola udienza si continuano nel giorno immediatamente successivo, salvo se sia festivo.

 

          Art. 343.

     I presidenti delle corti o dei tribunali, i pretori e gli ufficiali del ministero pubblico vegliano alla esatta compilazione dei processi verbali di udienza giusta le prescrizioni contenute nel capo IV delle disposizioni generali del libro II del codice di procedura e affinché da essi risulti l'adempimento di tutte le formalità prescritte dalla legge.

 

          Art. 344.

     Le sentenze e le ordinanze che prescrivono la scarcerazione dell'imputato si eseguiscono a diligenza del ministero pubblico.

     L'ordine di rilascio è rispettivamente dato dal procuratore generale o dal procuratore del Re.

     Se la scarcerazione sia prescritta con sentenza proferita a seguito di pubblico dibattimento, l'ordine di rilascio dell'imputato od accusato presente all'udienza è dato dal presidente subito dopo la pronunciazione della sentenza, ed è tosto eseguito dalla forza pubblica sulla consegna che le verrà fatta dal ministero pubblico di un certificato del cancelliere che assiste all'udienza, da rimettersi al capo guardiano delle carceri.

     Se però il ministero pubblico abbia, prima che la sentenza sia stata pronunciata, fatto conoscere al presidente che l'imputato o l'accusato è colpito da imputazione di altro reato per cui può farsi luogo al carcere preventivo, o che deve ancora scontare in tutto o in parte una pena afflittiva già precedentemente pronunciata, il presidente nel proferire la sentenza dichiara non farsi luogo al rilascio dell'imputato per l'una o l'altra delle dette cause, e il ministero pubblico lo fa ricondurre nelle carceri. Di tale dichiarazione è fatta menzione nel processo verbale d'udienza.

 

          Art. 345.

     Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 323 del codice di procedura, il presidente, sottoscrivendo la minuta della sentenza, fa menzione della causa che ha impedita la firma mancante.

 

          Art. 346.

     Appena pronunciata la sentenza, i corpi di reato sono nuovamente sigillati, salva restituzione a chi di ragione scaduti i termini per l'appello o per il ricorso in cassazione, o terminati i relativi giudizi.

     Gli atti delle procedure terminate con sentenza sia della sezione d'accusa, sia della corte d'assise o di appello sono rimandati, con una copia della sentenza medesima, alla cancelleria del tribunale in cui ebbe luogo l'istruzione.

 

Capo II

 

DELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI AVANTI LE CORTI D'ASSISE

 

          Art. 347.

     Per le formazioni del ruolo delle cause da recarsi davanti le corti d'assise, si osservano le norme seguenti:

     A. nel caso previsto dal capoverso dell'art. 75 della legge di ordinamento giudiziario, il ruolo è formato dal primo presidente, sentito il ministero pubblico;

     B. nel caso previsto dall'art. 77 della detta legge, i due presidenti delle assise formano un progetto di ruolo;

     Tale progetto è presentato al primo presidente che provvede a norma del detto art. 77.

     C. negli altri casi il ruolo è formato e sottoscritto dal presidente delle assise d'accordo col procuratore generale, dal quale è vidimato.

     Se vi è dissenso tra il presidente delle assise e il procuratore generale, il primo presidente provvede a richiesta del procuratore generale.

     Il ruolo è pubblicato a diligenza del cancelliere almeno cinque giorni prima che si apra la sessione con affissione nella sala d'accesso a quella delle udienze della corte d'assise e della corte di appello.

 

          Art. 348.

     Il procuratore generale fa le occorrenti requisitorie al primo presidente per la convocazione delle assise sia ordinarie, sia straordinarie, a mente dell'art. 83 della legge di ordinamento giudiziario.

 

          Art. 349.

     Per l'esecuzione dell'art. 106 della detta legge, i nomi dei giurati iscritti nella lista annuale sono a cura del cancelliere del tribunale trascritti in altrettante schede di colore diverso per i giurati ordinari e per i supplenti.

     Le schede, previa verificazione, sono in pubblica udienza riposte in due urne, le quali, appena fatte le estrazioni dei trenta giurati ordinari e dei dieci supplenti, sono sigillate coll'impronto del tribunale, a cui si unisce una lista di carta colle sottoscrizioni del presidente e del cancelliere.

 

          Art. 350.

     Se fra i quaranta giurati designati dalla sorte, a termini dell'articolo succitato, alcuno sia morto o divenuto per qualunque causa incapace, il presidente del tribunale, sentito il ministero pubblico, procede nella stessa seduta all'estrazione di altri nomi in surrogazione dei mancanti. Il cancelliere ne fa risultare dal processo verbale.

 

          Art. 351.

     L'elenco dei giurati estratto a sorte è trasmesso al presidente delle assise unitamente all'elenco e all'urna contenente i nomi dei supplenti designati nella lista annuale.

     Il cancelliere nota di contro a ciascun nome dei giurati supplenti l'indicazione della rispettiva abitazione, che accerta col mezzo delle autorità politiche e comunali.

 

          Art. 352.

     Nel caso previsto dall'art. 113 della detta legge, il presidente della corte d'assise estrae dall'urna in pubblica udienza i nomi necessari e fa nuovamente apporre i sigilli all'urna che, in fine della sessione, è restituita alla cancelleria del tribunale.

 

          Art. 353.

     Nelle successive sessioni, per l'esecuzione del già citato art. 106 della ridetta legge, riaperte le urne in pubblica udienza, il presidente del tribunale vi aggiunge i nomi di coloro che, o furono condannati alla multa in esecuzione dei successivi articoli 119 e 120 di essa legge, o non poterono prestare servizio nella sessione precedente, o che sebbene lo abbiano prestato, debbano per le esigenze del servizio essere nuovamente chiamati.

 

          Art. 354.

     L'avviso prescritto dall'art. 111 della legge di ordinamento giudiziario, è recato da un usciere, di regola, cinque giorni prima dell'apertura della sessione.

     L'avviso contiene l'ordine di presentarsi nel luogo e giorno e nell'ora indicati, osservate nel resto le forme prescritte per le citazioni dei testimoni.

     Quanto ai giurati supplenti estratti a norma dell'art. 113 primo capoverso della stessa legge, l'avviso è recato con semplice biglietto da un usciere o da un agente della forza pubblica destinato dal presidente.

 

          Art. 355.

     Nel giorno fissato i giurati si riuniscono nella sala ad essi assegnata, alla quale non può aver accesso alcuna persona estranea alla corte.

     All'ora stabilita, e dopochè il ministero pubblico abbia preso posto nella sala d'udienza, vi sono introdotti i giurati: indi la corte fa il suo ingresso nella sala.

 

          Art. 356.

     Gli ingressi interni della sala d'udienza sono custoditi dai carabinieri reali, e gli esterni dalla guardia nazionale o dalla truppa. Questa e quelli eseguiscono gli ordini del presidente o del ministero pubblico, giusta la distinzione di cui nell'art. 619 del codice di procedura.

 

          Art. 357.

     Il presidente procede all'appello nominale dei giurati ordinari e, in caso di assenza o di dispensa di alcuni di essi, all'appello dei supplenti a termini dell'art. 113 della legge di ordinamento giudiziario.

     Si considerano assenti coloro che non abbiano risposto all'appello nominale o non si siano presentati al presidente prima che gli altri giurati sieno rientrati nella loro sala.

 

          Art. 358.

     Le domande dei giurati per dispensa dal servizio sono indirizzate anche verbalmente al presidente della corte d'assise.

 

          Art. 359.

     Sopra le domande di cui nell'articolo precedente, sulle cause d'incapacità, e su tutti gli incidenti relativi alla formazione del giurì della sessione, la corte statuisce in pubblica udienza, prima di cominciare il dibattimento, con una o più sentenze motivate, sentito il ministero pubblico.

 

          Art. 360.

     Quanto ai giurati morti o colpiti da incapacità permanente la corte pronuncia la loro cancellazione dalla lista annuale; e rispetto ai giurati la cui dispensa proviene da cause temporarie o contro i quali siansi applicati gli articoli 119 e 120 dell'anzidetta legge, la corte ordina il ricollocamento dei loro nomi nell'urna nel modo prescritto dall'art. 353 del presente regolamento.

 

          Art. 361.

     La ricusazione di cui nell'art. 116, della detta legge è ammissibile finché all'estrazione di un primo nome non è succeduta l'estrazione di un secondo, e così di seguito.

 

          Art. 362.

     Se gli accusati non si accordano intorno all'ordine della ricusazione a mente dell'art. 117 della stessa legge, il cancelliere pone nell'urna i loro nomi, e l'accusato il cui nome è estratto dal presidente esercita per il primo il diritto di ricusazione e così di seguito.

 

          Art. 363.

     Compiuta l'estrazione di cui nell'art. 115 della medesima legge, i trenta giurati sono richiamati nella sala d'udienza.

     Il cancelliere legge i nomi dei quattordici giurati estratti, e questi prendono posto, secondo l'ordine della loro estrazione, al banco per essi destinato, il quale è disposto in maniera che ciascun giurato possa vedere in volto gli accusati.

 

          Art. 364.

     La designazione del capo dei giurati, prevista dall'art. 501 del codice di procedura penale, seguirà in presenza della corte, del pubblico ministero, degli accusati e dei loro difensori prima dell'apertura dell'udienza col mezzo di schede, e il giurato scelto a capo siederà al posto del primo estratto.

     Tale designazione può farsi nella camera delle deliberazioni dei giurati, se nel corso di esse sopravvenga un impedimento al loro capo: in questo caso la corte deve esserne tosto informata.

 

          Art. 365.

     Se nella medesima udienza si debba spedire più d'una causa, si procede, prima dell'apertura dell'udienza stessa, a tante estrazioni quante sono le cause da spedirsi.

     I giurati estratti per le cause successive devono rimanere in una sala segregata da ogni comunicazione fino alla chiamata della causa per la quale furono estratti.

     Quelli che non sieno stati estratti, e quelli che, terminato il giudizio cui furono chiamati, non abbiano più a intervenire nelle cause successive, sono per quel giorno licenziati.

     Se nel giorno dell'estrazione la causa per cui questa fu fatta non sia chiamata, la medesima deve rinnovarsi nella successiva udienza a cui la causa è stata rimandata.

 

          Art. 366.

     Aperta la sala al pubblico, il presidente, dopochè l'usciere di servizio avrà annunciato che l'udienza è aperta, avvertirà le parti e i loro difensori di nulla permettersi contro il rispetto dovuto alle leggi e di astenersi da ogni inutile discussione.

 

          Art. 367.

     Le questioni di cui negli articoli 494, 495 e 496 del codice di procedura sono rimesse al capo dei giurati previa sottoscrizione del presidente e del cancelliere.

 

          Art. 368.

     Nel tempo della deliberazione dei giurati i due supplenti rimangono ai loro posti senza comunicare con alcuna persona.

 

          Art. 369.

     Spetta alla corte il giudicare del caso in cui per sopravvenuto impedimento ad un giurato debba sostituirglisi il supplente.

 

          Art. 370.

     L'abbruciamento delle schede prescritto dall'art. 504 del citato codice è fatto dal capo in presenza degli altri giurati prima di rientrare nella sala d'udienza.

 

          Art. 371.

     Se vi sia dissenso fra le parti sul contenuto nel processo verbale d'udienza nel caso previsto dall'art. 517 del detto codice, la controversia è definita dalla corte.

 

          Art. 372.

     Il cancelliere redige processo verbale di ogni operazione relativa alla formazione della lista dei giurati della sessione alla composizione definitiva del giurì, vi nota i nomi dei giurati assenti o impediti, le fatte istanze, gl'incidenti elevati, le deliberazioni emanate, le ricusazioni fatte, e fa speciale menzione dei giurati, i cui nomi debbono a norma dei precedenti articoli essere ricollocati nell'urna dei giurati della lista annuale.

 

          Art. 373.

     Nella camera delle deliberazioni dei giurati, oltre l'istruzione stampata di cui nell'8° capoverso dell'art. 498 del codice di procedura, è anche posto sulla tavola uno stampato nel quale sono trascritti a grandi caratteri gli articoli 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506 e 508 del codice di procedura e gli articoli 364, 369 e 370 del presente regolamento.

 

          Art. 374.

     Indipendentemente dalle richieste che possono esser fatte nell'interesse dell'ordine e della sicurezza, in tutta la durata delle assise deve sempre stare in servizio nel locale ove ha sede la corte un corpo di guardia nazionale in tenuta di parata, o in mancanza di essa un corpo di truppa.

 

Capo III

 

DELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI PENALI DAVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE

 

          Art. 375.

     Entro le ventiquattro ore dalla ricevuta degli atti e dei documenti del processo trasmessi alla corte di cassazione, giusta il disposto dall'art. 660 del codice di procedura penale, il cancelliere ne dà avviso all'ufficiale del ministero pubblico che ne fece la trasmissione.

 

          Art. 376.

     Il registro prescritto dall'art. 661 del codice di procedura penale è vidimato nel modo prescritto dall'art. 296 del presente regolamento.

     In questo registro devono iscriversi per ordine di data e di numero, nell'atto della consegna alla cancelleria dei ricorsi e documenti, tutti gli affari in materia penale.

 

          Art. 377.

     Per l'avviso da darsi agli avvocati a termini dell'art. 661 del detto codice si osserva il disposto dell'art. 289 di questo regolamento.

 

          Art. 378.

     Trascorso il termine stabilito dagli articoli 661 capoverso, 662 e 663 dello stesso codice il cancelliere presenta gli atti e i documenti al primo presidente che deputa un relatore e stabilisce il giorno dell'udienza che è notificato a termini dell'art. 666.

 

          Art. 379.

     Se la domanda per cassazione sia proposta contro il ministero pubblico o da esso nel solo interesse della legge a termini del capoverso dell'art. 642 del codice di procedura, o si tratti di domanda di revisione nei casi determinati nel libro II, titolo X, capo II del detto codice, il cancelliere, appena gli sono dal ministero pubblico restituiti gli atti, li presenta al primo presidente acciò provveda in conformità dell'articolo precedente.

 

         Art. 380.

     Oltre al registro prescritto dal già citato art. 661 dello stesso codice deve tenersi nella cancelleria un ruolo di distribuzione degli affari urgenti.

 

          Art. 381.

     Si considerano affari urgenti:

     A. quelli nei quali fu pronunciata la pena capitale;

     B. i ricorsi contro le sentenze della sezione d'accusa;

     C. le requisitorie del ministero pubblico.

     L'iscrizione sul ruolo d'urgenza è fatta a seguito di decreto motivato del primo presidente.

 

          Art. 382.

     Gli affari urgenti sono chiamati all'udienza e giudicati secondo l'ordine della loro iscrizione.

     Il presidente della sezione penale può tuttavia, anche per eccitamento del primo presidente o istanza del procuratore generale, dare la precedenza a quello tra gli affari urgenti del quale più importi la pronta decisione.

 

          Art. 383.

     Per l'oggetto di cui nell'art. 687 del codice di procedura, se si tratti di annullamento di sentenza proferta da un consiglio di disciplina della guardia nazionale, la copia della sentenza di cassazione è trasmessa al relatore del consiglio medesimo.

 

          Art. 384.

     In materia di conflitti di giurisdizione si osservano, riguardo ai ricorsi da indirizzarsi alla corte di cassazione, le regole stabilite dal libro terzo, titolo quarto del detto codice per i conflitti sottoposti alla cognizione delle corti d'appello e dei tribunali correzionali.

 

Capo IV

 

DEI CANCELLIERI

 

          Art. 385.

     La trasmissione degli atti di procedura penale dal ministero pubblico alle corti e ai tribunali, ai rispettivi presidenti e membri e viceversa, si fa per mezzo della cancelleria che ne tiene apposito registro.

 

          Art. 386.

     Quando pervengano alle cancellerie delle corti o dei tribunali corpi di reato in denaro od oggetti preziosi, ne sarà fatta pronta ricognizione in presenza del ministero pubblico, previa verificazione dell'integrità dei sigilli esistenti sugl'involti nei quali sieno contenuti: indi si procederà a nuovo sigillamento.

     Uguale verificazione si farà per ogni altro corpo di reato qualora si rinvengano rotture o alterazioni ai sigilli.

     In ambi i casi si forma processo verbale da unire al procedimento.

 

          Art. 387.

     I cancellieri notano in apposito registro i corpi dei reati, il nome e cognome della persona cui appartengono e quello dell'imputato, se siano noti, le trasmissioni che occorra di farne alle corti o ai tribunali e le restituzioni fatte alle parti o ai loro mandatari. In corrispondente colonna del registro la parte o chi la rappresenta apporrà la sua firma o, se non può scrivere, ne sarà fatta menzione.

     Le restituzioni si fanno o a seguito di domanda in carta libera e di ordinanza dell'autorità giudiziaria competente, o, quando non vi sia contestazione, d'ufficio coll'annuenza del ministero pubblico e per mezzo della forza pubblica.

 

          Art. 388.

     I corpi di reato non possono rimuoversi dalle cancellerie tranne nei casi dichiarati dalla legge.

     Non ne è permessa la visione a chicchessia se non vi consenta il ministero pubblico; e nel caso si osservano le formalità sopra prescritte dall'art. 386.

 

          Art. 389.

     I mandati e le ordinanze di cattura si trasmettono dai cancellieri in doppia copia al ministero pubblico che ne cura la esecuzione.

 

          Art. 390.

     Le sentenze e ordinanze della sezione d'accusa, della camera di consiglio, e del giudice istruttore sono senza indugio notificate al ministero pubblico a diligenza del cancelliere della corte o del tribunale, il quale fa constare di tale notificazione in fine di esse e in apposito registro.

 

          Art. 391.

     Il cancelliere deve dare pronto avviso al ministero pubblico, e ai difensori, dell'interrogatorio dato all'accusato a mente dell'art. 456 del codice di procedura, e ne fa annotazione in fine dell'atto relativo.

 

          Art. 392.

     Il cancelliere trasmette avviso in iscritto al difensore scelto dall'accusato, o designato dall'autorità giudiziaria, della seguita nomina, e ne fa constare con annotazione negli atti della procedura.

 

          Art. 393.

     Gli atti e le carte unite al processo, e i corpi di reato rimangono nella cancelleria a disposizione dei difensori per il termine di giorni dieci da quello dell'avviso menzionato nell'art. 391.

     Le copie che sieno chieste a mente dell'art. 463 del codice di procedura sono spedite dal cancelliere della corte d'assise entro altri dieci giorni, salvo abbreviazione o proroga del detto termine conceduta dal presidente delle assise.

     Spedite le copie, gli atti del processo rimangono a disposizione del presidente medesimo.

 

          Art. 394.

     Nelle cause correzionali avanti i tribunali o in appello avanti le corti, gli atti devono stare nella cancelleria a disposizione dei difensori che ne avranno libera visione fino a cinque giorni anteriori a quello stabilito per la spedizione della causa.

 

          Art. 395.

     Tre giorni prima dell'udienza fissata per la spedizione di ogni causa il cancelliere ne dà avviso per iscritto ai difensori.

 

          Art. 396.

     Il cancelliere deve notare in apposito registro, secondo l'ordine della rispettiva data, ogni domanda di estratti o di copie di sentenze e di altri atti compilati e depositati nella cancelleria.

     Le copie riflettenti processi di cognizione delle corti d'assise si spediscono dal rispettivo cancelliere.

 

          Art. 397.

     Il cancelliere della corte d'assise stende e distribuisce all'aprirsi del dibattimento ad ogni giudice e giurato una copia dei capi d'accusa, delle generalità degli accusati, e delle liste dei testimoni.

 

          Art. 398.

     Le parti che vogliono copia di tutto o parte dei processi verbali e delle dichiarazioni scritte dei testimoni ne fanno in iscritto la richiesta, della quale è dal cancelliere fatta espressa menzione nella copia della medesima.

 

          Art. 399.

     I cancellieri devono notificare ai custodi delle carceri il tenore delle sentenze e ordinanze relative a persone detenute acciò ne sia fatta annotazione sui relativi registri.

 

          Art. 400.

     Oltre i registri menzionati nel presente titolo, e quelli prescritti da leggi e regolamenti speciali, i cancellieri delle preture, dei tribunali, e delle corti d'appello devono rispettivamente tenere i registri seguenti:

     1.° i cancellieri delle preture devono tenere:

     a) registro generale delle cause penali;

     b) registro degli atti d'istruzione, delle delegazioni, e delle richieste;

     c) registro d'inserzione dei processi verbali delle udienze;

     d) registro d'inserzione delle sentenze;

     e) registro d'inserzione delle dichiarazioni di appello o di ricorso in cassazione;

     I cancellieri delle preture urbane devono tenere i registri di cui alle lettere a, c, d ed e.

     2.° i cancellieri dei tribunali devono tenere:

     a) registro generale delle cause penali;

     b) registro degli appelli dalle sentenze dei pretori;

     c) registro generale del giudice istruttore;

     d) registro delle richieste;

     e) registro d'inserzione dei processi verbali delle udienze;

     f) registro d'inserzione delle sentenze;

     g) registro d'inserzione delle dichiarazioni di appello o di ricorso in cassazione;

     3.° i cancellieri delle corti d'appello devono tenere:

     a) registro generale della sezione d'accusa;

     b) registro d'inserzione delle sentenze della sezione d'accusa;

     c) registro dei processi correzionali in appello dalle sentenze dei tribunali;

     d) registro d'inserzione dei processi verbali delle udienze d'appello correzionale;

     e) registro d'inserzione delle sentenze d'appello correzionale;

     f) registro d'inserzione delle dichiarazioni di ricorso in cassazione dalle sentenze della sezione d'accusa, e da quelle di appello correzionale;

     4.° i cancellieri delle corti d'assise devono tenere:

     a) registro generale delle corti d'assise;

     b) registro dei processi verbali d'udienza;

     c) registro d'inserzione delle sentenze;

     d) registro d'inserzione delle dichiarazioni di ricorso in cassazione.

     I registri indicati in questo e nei precedenti articoli sono tenuti a spese del cancelliere in conformità del modulo stabilito dal ministro della giustizia.

 

          Art. 401.

     I procuratori generali e i procuratori del Re verificano ogni mese se i registri dei processi verbali delle udienze sieno stesi e firmati in conformità del prescritto dal codice di procedura; fanno, di concerto col capo del rispettivo collegio, le occorrenti avvertenze al cancelliere, e appongono ai registri regolarmente tenuti il visto, esprimendone la data.

     I procuratori del Re vigilano alla regolare tenuta dei processi verbali di udienza delle preture.

 

Capo V

 

DEGLI USCIERI

 

          Art. 402.

     In ogni collegio giudiziario è destinato presso le sezioni incaricate dei giudizi penali uno o più uscieri per il servizio interno delle udienze e per le citazioni e altre incombenze.

     Uno di essi si presenta ogni giorno all'ora assegnatagli all'ufficio del ministero pubblico per riceverne le commissioni occorrenti.

 

          Art. 403.

     Gli uscieri comprendono in una sola relazione la notificazione agli accusati della sentenza di rinvio e dell'atto d'accusa.

 

          Art. 404.

     Gli uscieri di servizio devono trovarsi al luogo delle sedute un'ora prima di quella stabilita per la udienza. Essi hanno preciso dovere d'impedire qualunque concerto fra i testimoni prima che siano sentiti, e mantengono, sotto gli ordini del presidente, il buon ordine e il silenzio nelle udienze.

 

          Art. 405.

     Quando la corte o il tribunale entra nella sala d'udienza, un usciere l'annunzia ad alta voce, e quando si ritira nella camera di consiglio precede il collegio fino alla porta, e rimane nella sala agli ordini del ministero pubblico.

 

          Art. 406.

     In tutto ciò che non è previsto da questo capo e che vi abbia relazione, gli uscieri devono uniformarsi alle altre norme e discipline contenute nel presente regolamento.

 

Disposizione finale

 

          Art. 407.

     Dal primo gennaio 1866 i regolamenti, istruzioni, circolari, e altro qualunque provvedimento anteriore, relativi a materie contemplate dal presente regolamento, sono abrogati.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[5] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 301 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

[7] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[8] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[9] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[10] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[11] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[12] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[13] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[14]  Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati per effetto dell'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603.