§ 70.1.6a - Legge 15 febbraio 1965, n. 39.
Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un attestato di benemerenza al merito civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:15/02/1965
Numero:39


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge 20 giugno 1956, n. 658, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'attestato di pubblica benemerenza al merito civile ha le caratteristiche indicate nel quadro annesso alla presente legge


§ 70.1.6a - Legge 15 febbraio 1965, n. 39.

Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un attestato di benemerenza al merito civile.

(G.U. 24 febbraio 1965, n. 48).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge 20 giugno 1956, n. 658, è sostituito dal seguente:

     "La ricompensa consiste in una medaglia d'oro o di argento o di bronzo, o di un attestato di pubblica benemerenza.

     Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta ed agli effetti conseguiti".

 

          Art. 2.

     L'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, è sostituito dal seguente:

     "Le medaglie al merito civile sono conferite con decreto presidenziale su proposta del Ministero dell'interno, sentita la Commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13.

     L'attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro per l'interno, sempre sentito il parere della Commissione di cui al precedente comma.

     Per la concessione di dette ricompense agli appartenenti alle Forze armate o ai Corpi militarizzati occorre l'assenso dell'autorità da cui gli interessati dipendono".

 

          Art. 3.

     L'attestato di pubblica benemerenza al merito civile ha le caratteristiche indicate nel quadro annesso alla presente legge.

 

Attestato

     (Omissis)