§ 6.3.17 – L. 23 ottobre 1963, n. 1481.
Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.3 appalto pubblico di lavori
Data:23/10/1963
Numero:1481


Sommario
Art. 1.      A partire dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 1966, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto [...]
Art. 2.      Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni, dalle Aziende autonome e dagli Enti pubblici indicati nel decreto [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli di bilancio relativi ai lavori oggetto della revisione
Art. 4.      La presente legge non si applica ai contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47


§ 6.3.17 – L. 23 ottobre 1963, n. 1481. [1]

Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.

(G.U. 14 novembre 1963, n. 296).

 

     Art. 1.

     A partire dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 1966, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con la legge 9 maggio 1950, n. 329, è ammessa, relativamente ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, quando l'Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 6 per cento per effetto di variazioni di prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta.

     La predetta facoltà, in deroga al disposto dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato dall'art. 2 della legge 9 maggio 1950, n. 329, può essere esercitata anche dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonchè dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile limitatamente alle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto e della legge richiamati al primo comma.

 

          Art. 2.

     Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni, dalle Aziende autonome e dagli Enti pubblici indicati nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, di cui all'art. 1 della presente legge, ogni qualvolta siano comunque da osservare, anche per richiamo di altre disposizioni o per effetto di clausole contrattuali o di capitolato, le norme del predetto decreto, la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto medesimo è ammessa nei limiti seguenti:

     a) per la parte dei lavori eseguita in data anteriore al 1° luglio 1962, quando l'Amministrazione riconosca che il costo relativo è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta;

     b) per la parte dei lavori eseguita dal 1° luglio 1962 al 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 5 per cento;

     c) per la parte dei lavori eseguita dal 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 6 per cento. [2]

     Le istanze di revisione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), ed entro 6 mesi dalla ultimazione dei lavori nella ipotesi di cui alla lettera c).

     (Omissis) [3].

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli di bilancio relativi ai lavori oggetto della revisione.

 

          Art. 4.

     La presente legge non si applica ai contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 21 giugno 1964, n. 463. La L. 21 giugno 1964, n. 463 è stata abrogata dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[3] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 21 giugno 1964, n. 463. La L. 21 giugno 1964, n. 463 è stata abrogata dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.