Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.3 appalto pubblico di lavori |
Data: | 23/10/1963 |
Numero: | 1481 |
Sommario |
Art. 1. A partire dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 1966, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto [...] |
Art. 2. Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni, dalle Aziende autonome e dagli Enti pubblici indicati nel decreto [...] |
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli di bilancio relativi ai lavori oggetto della revisione |
Art. 4. La presente legge non si applica ai contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47 |
§ 6.3.17 – L. 23 ottobre 1963, n. 1481. [1]
Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.
(G.U. 14 novembre 1963, n. 296).
A partire dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 1966, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal
La predetta facoltà, in deroga al disposto dell'art. 6 del
Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto e della legge richiamati al primo comma.
Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni, dalle Aziende autonome e dagli Enti pubblici indicati nel
a) per la parte dei lavori eseguita in data anteriore al 1° luglio 1962, quando l'Amministrazione riconosca che il costo relativo è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta;
b) per la parte dei lavori eseguita dal 1° luglio 1962 al 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 5 per cento;
c) per la parte dei lavori eseguita dal 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 6 per cento. [2]
Le istanze di revisione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), ed entro 6 mesi dalla ultimazione dei lavori nella ipotesi di cui alla lettera c).
(Omissis) [3].
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli di bilancio relativi ai lavori oggetto della revisione.
La presente legge non si applica ai contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[3] Comma abrogato dall'art. 4 della