Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
Data: | 21/04/1967 |
Numero: | 272 |
Sommario |
Art. 1. Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'art. 50, commi secondo, terzo e quarto del Testo Unico approvato con decreto [...] |
Art. 2. Nella determinazione dei criteri di cui al precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori predetti debbono tener conto della gravità della inadempienza, in [...] |
§ 69.4.4 - Legge 21 aprile 1967, n. 272.
Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 50 e 51 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
(G.U. 17 maggio 1967, n. 123).
Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'art. 50, commi secondo, terzo e quarto del Testo Unico approvato con
Tali criteri debbono essere approvati dai Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Nella determinazione dei criteri di cui al precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori predetti debbono tener conto della gravità della inadempienza, in rapporto alle reali circostanze che l'hanno determinata.
In particolare, fra i motivi attenuanti debbono essere considerate l'evidente buona fede e l'avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza.