§ 69.4.4 - Legge 21 aprile 1967, n. 272.
Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 50 e 51 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:21/04/1967
Numero:272


Sommario
Art. 1.      Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'art. 50, commi secondo, terzo e quarto del Testo Unico approvato con decreto [...]
Art. 2.      Nella determinazione dei criteri di cui al precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori predetti debbono tener conto della gravità della inadempienza, in [...]


§ 69.4.4 - Legge 21 aprile 1967, n. 272.

Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 50 e 51 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

(G.U. 17 maggio 1967, n. 123).

 

     Art. 1.

     Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'art. 50, commi secondo, terzo e quarto del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè delle sanzioni amministrative di cui all'art. 51 del medesimo Testo Unico possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme predette sulla base di criteri di carattere generale da determinarsi dai Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori interessati.

     Tali criteri debbono essere approvati dai Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 2.

     Nella determinazione dei criteri di cui al precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori predetti debbono tener conto della gravità della inadempienza, in rapporto alle reali circostanze che l'hanno determinata.

     In particolare, fra i motivi attenuanti debbono essere considerate l'evidente buona fede e l'avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza.