Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.3 reati |
Data: | 14/05/2009 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione ed Autorità nazionale |
Art. 2. Sanzioni |
Art. 3. Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria |
Art. 4. Disposizioni finanziarie |
§ 69.3.82 - D.Lgs. 14 maggio 2009, n. 64. [1]
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.
(G.U. 17 giugno 2009, n. 138)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il regolamento (CE) 19 aprile 2007, n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, come modificato dal regolamento (CE) 20 aprile 2007, n. 441/2007, dal regolamento (CE) 5 giugno 2007, n. 618/2007, dal regolamento (CE) 28 gennaio 2008, n. 116/2008, dal regolamento (CE) 11 marzo 2008, n. 219/2008 e dal regolamento (CE) 10 novembre 2008, n. 1110/2008;
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Ambito di applicazione ed Autorità nazionale
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel
2. Relativamente ai beni ed alle tecnologie a duplice uso, l'Autorità competente incaricata dell'applicazione del regolamento di cui al comma 1 è il Ministero dello sviluppo economico, quale Autorità nazionale competente all'applicazione del regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ai sensi del
3. L'Autorità competente, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del
Art. 2. Sanzioni
1. Chiunque viola i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del
2. Chiunque effettua le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del
3. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del
4. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Art. 3. Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria
1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dall'articolo 2 ne dà immediata comunicazione all'Autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, e, relativamente al reato di cui al comma 3 del predetto articolo 2, anche al Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè, ai fini di cui all'articolo 3 del
Art. 4. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Abrogato dall'art. 23 del