| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 69. Norme penalistiche |
| Capitolo: | 69.3 reati |
| Data: | 11/08/2003 |
| Numero: | 228 |
| Sommario |
| Art. 1. (Modifica dell'articolo 600 del codice penale). |
| Art. 2. (Modifica dell'articolo 601 del codice penale). |
| Art. 3. (Modifica dell'articolo 602 del codice penale). |
| Art. 4. (Modifica all'articolo 416 del codice penale). |
| Art. 5. (Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale). |
| Art. 6. (Modifiche al codice di procedura penale). |
| Art. 7. (Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306). |
| Art. 8. (Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172). |
| Art. 9. (Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni). |
| Art. 10. (Attività sotto copertura). |
| Art. 11. (Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia). |
| Art. 12. (Fondo per le misure anti-tratta). |
| Art. 13. (Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale). |
| Art. 13 bis. (Raccolta di dati a fini statistici e di monitoraggio). |
| Art. 14. (Misure per la prevenzione). |
| Art. 15. (Norme di coordinamento). |
| Art. 16. (Disposizioni transitorie). |
69.3.44 - L. 11 agosto 2003, n. 228.
Misure contro la tratta di persone.
(G.U. 23 agosto 2003, n. 195)
Art. 1. (Modifica dell'articolo 600 del codice penale).
1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
Art. 2. (Modifica dell'articolo 601 del codice penale).
1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
Art. 3. (Modifica dell'articolo 602 del codice penale).
1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
Art. 4. (Modifica all'articolo 416 del codice penale).
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente: "Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".
Art. 5. (Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale).
1. Dopo l'articolo 25-quater del
"Art. 25-quinquies. - (Delitti contro la personalità individuale). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".
Art. 6. (Modifiche al codice di procedura penale).
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: ", 600, 601 e 602" sono soppresse;
b) all'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "416, sesto comma, 600, 601, 602,";
c) all'articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7-bis), sono inserite dopo le parole: "dagli articoli" la seguente: "600," e dopo la parola: "601," la seguente: "602,".
Art. 7. (Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del
1. All'articolo 7, primo comma, della
2. All'articolo 14, comma 1, della
3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del
Art. 8. (Modifiche all'articolo 10 del
1. All'articolo 10 del
2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della
Art. 9. (Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni).
1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonchè dall'articolo 3 della
Art. 10. (Attività sotto copertura). [1]
[1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della
2. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della
Art. 11. (Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia).
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato
"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3".
Art. 12. (Fondo per le misure anti-tratta).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.
2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonchè delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
2-bis. Il Fondo per le misure anti-tratta è anche destinato all'indennizzo delle vittime dei reati previsti al comma 3 [3].
2-ter. L'indennizzo, nel rispetto della disponibilità del Fondo e del numero di istanze pervenute nell'anno di riferimento, è corrisposto in misura non inferiore a euro 1.500 e non superiore a euro 10.000 per ciascuna vittima, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici e privati e fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di reato previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli [4].
2-quater. La domanda di accesso al Fondo ai fini dell'indennizzo è presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità, a pena di decadenza, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva che condanna al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando l'autore del reato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento in cui è stata accertata la sua responsabilità, la domanda è presentata entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna [5].
2-quinquies. Quando è ignoto l'autore del reato, la domanda di cui al comma 2-quater è presentata entro sei mesi dal deposito del provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi dell'articolo 415 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto [6].
2-sexies. [Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cui è allegata in copia autentica una delle sentenze di cui al comma 2-quater unitamente alla documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione civile e delle procedure esecutive ovvero il provvedimento di archiviazione, senza che sia intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima può agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere l'accesso al Fondo] [7].
2-septies. Il diritto all'indennizzo non può essere esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, ovvero, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale [8].
2-octies. La Presidenza del Consiglio dei ministri è surrogata, fino all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno [9].
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico di cui al
4. All'articolo 80, comma 17, lettera m), della
5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al
Art. 13. (Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale).
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del
2. Quando la vittima dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale è persona straniera resta salva l'applicabilità dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani e per la protezione, assistenza e integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
2-ter. Il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani è elaborato, con cadenza non superiore a cinque anni, dal Coordinatore nazionale anti-tratta con il contributo del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del
a) misure di prevenzione, tra cui campagne di sensibilizzazione e di informazione nonchè nel settore dell'istruzione e della formazione;
b) misure volte a rafforzare il contrasto della tratta, sviluppando buone prassi a favore delle indagini e dell'azione penale;
c) misure volte a garantire la tempestiva identificazione, l'assistenza e il sostegno alle vittime di tratta e grave sfruttamento, siano esse presunte o identificate, tenendo conto del sesso e dell'età;
d) misure volte alla cooperazione interistituzionale e transfrontaliera;
e) procedure per monitorare e valutare l'attuazione del Piano [13].
2-quater. Al fine di favorire la rapida identificazione e la protezione e l'assistenza delle vittime di tratta di persone e grave sfruttamento, è adottato, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità, sentito il Comitato tecnico di cui al comma 2-ter, il Meccanismo Nazionale di Referral, contenente indicazioni e procedure operative standard finalizzate a:
a) favorire la tempestiva identificazione delle vittime fin dalle prime fasi di accesso al territorio durante lo svolgimento delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale o di richiesta di altro tipo di permesso di soggiorno;
b) garantire l'attivazione delle procedure di segnalazione delle presunte vittime di tratta di persone o grave sfruttamento agli enti che realizzano il programma unico ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
c) favorire l'adozione, a livello territoriale, di protocolli d'intesa multi-agenzia tra le istituzioni e gli organismi pubblici e privati coinvolti a diverso titolo nel contrasto al fenomeno e nella tutela delle vittime della tratta di persone e del grave sfruttamento, che definiscano, anche attraverso l'istituzione di tavoli interistituzionali, il contesto di collaborazione, gli obiettivi e le procedure da adottare per la tempestiva identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento e la loro adeguata assistenza e tutela;
d) garantire la complementarità tra l'accesso alle misure di protezione per le vittime di tratta di persone e l'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
e) garantire il sostegno transfrontaliero delle vittime di tratta nei diversi Stati membri dell'Unione europea attraverso il punto di contatto per l'orientamento transfrontaliero, individuato nel Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite del servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento [14].
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13 bis. (Raccolta di dati a fini statistici e di monitoraggio). [15]
1. Il coordinatore nazionale anti-tratta trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi all'anno precedente:
a) il numero delle vittime registrate, identificate o presunte, dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale, disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore età, alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento individuata;
b) il numero delle persone indagate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore età, alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento;
c) il numero delle persone imputate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore età, alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento;
d) il numero delle decisioni di rinvio a giudizio o non luogo a procedere per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 601.1 del codice penale;
e) il numero delle persone nei confronti delle quali è stata pronunciata condanna non più soggetta a impugnazione per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore età e alla cittadinanza;
f) il numero delle sentenze non più soggette ad impugnazione pronunciate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base alla definizione con condanna, assoluzione o altra formula;
g) il numero delle persone indagate, imputate e condannate con sentenza non più soggetta a impugnazione per i reati di cui all'articolo 601.1 del codice penale, disaggregato in base al sesso e alla maggiore o minore età.
2. I dati di cui al comma 1 sono inviati all'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) dalle amministrazioni e dalle autorità competenti entro il 30 settembre di ciascun anno, per l'elaborazione e la comunicazione al coordinatore nazionale anti-tratta. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia invia entro il 30 settembre di ciascun anno i dati statistici di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g).
3. Per l'adeguamento dei sistemi applicativi e dei sistemi statistici del Ministero della giustizia, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
Art. 14. (Misure per la prevenzione).
1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalità i Ministri dell'interno, per le pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonchè ogni altra utile iniziativa.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 15. (Norme di coordinamento).
1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: ", nonchè dagli articoli 600, 601 e 602,".
2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonchè dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore,".
3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonchè dagli articoli 600, 601 e 602,".
4. All'articolo 600-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
5. L'articolo 600-septies del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 600-septies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonchè la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive".
6. Al primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".
7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-bis, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".
8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".
9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-bis, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".
10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-ter, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".
Art. 16. (Disposizioni transitorie).
1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 ter del
[3] Comma aggiunto dall'art. 6 del
[4] Comma aggiunto dall'art. 6 del
[5] Comma aggiunto dall'art. 6 del
[6] Comma aggiunto dall'art. 6 del
[7] Comma aggiunto dall'art. 6 del
[8] Comma aggiunto dall'art. 6 del
[9] Comma aggiunto dall'art. 6 del
[10] Comma così modificato dall'art. 7 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[12] Comma aggiunto dall'art. 9 del
[13] Comma inserito dall'art. 9 del
[14] Comma inserito dall'art. 9 del
[15] Articolo inserito dall'art. 9 del