§ 69.3.11 - D.Lgs.C.P.S. 7 novembre 1947, n. 1559.
Disposizioni penali in materia fiscale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:07/11/1947
Numero:1559


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 69.3.11 - D.Lgs.C.P.S. 7 novembre 1947, n. 1559. [1]

Disposizioni penali in materia fiscale.

(G.U. 19 gennaio 1947, n. 14)

 

 

     Art. 1.

     Chiunque con qualsiasi mezzo promuove ed organizza accordi od intese tra i contribuenti al fine di ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte dirette o indirette, ordinarie e straordinarie in esazione, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca reato punibile con pena maggiore.

     Alla stessa pena è soggetto chiunque pubblicamente o in riunioni da considerarsi pubbliche ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, istiga i contribuenti a ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte in esazione.

     Qualora l'accordo o l'istigazione abbia conseguito il suo effetto, il minimo delle pene previste nei comma precedenti è portato ad un anno.

 

          Art. 2.

     Chiunque al di fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, in qualsiasi modo cagiona una interruzione o turba la regolarità dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte dirette o indirette, ordinarie e straordinarie è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

     I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.

 

          Art. 3.

     Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che al fine d'interrompere o di turbare la regolarità dei servizi di accertamento o di riscossione delle imposte dirette ed indirette, ordinarie e straordinarie, rifiuta, omette o ritarda atti del proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

 

          Art. 4.

     Qualora alla scadenza di una rata di imposte dirette ordinarie o straordinarie, dovute allo Stato, alle province ed ai comuni, il 50 per cento o più dei contribuenti iscritti in ciascun ruolo non effettui il pagamento della quota dovuta, si applica a carico degli inadempienti una sopratassa a favore dell'Erario pari all'indennità di mora spettante all'esattore.

     La sopratassa di cui al comma precedente è liquidata e riscossa dall'esattore.

     Essa non è dovuta quando il contribuente effettui il pagamento entro l'ultimo giorno del mese di scadenza della rata.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dalla L. 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 101 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, con la decorrenza ivi prevista.