Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 68. Norme civilistiche |
Capitolo: | 68.5 proprietà e diritti reali |
Data: | 01/07/1952 |
Numero: | 701 |
Sommario |
Art. 1. I canoni in danaro di enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 sono aumentati a sedici volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore alla [...] |
Art. 2. La variazione del canone disposta dall'articolo precedente assorbe, se li supera, gli aumenti dipendenti dall'applicazione degli articoli 962 del Codice civile, 144 e 145 delle disposizioni di [...] |
Art. 3. Nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici che siano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati conclusi con sentenza passata in giudicato o [...] |
Art. 4. La presente legge si applica anche agli enti in confronto dei quali fu con decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 671, sospeso temporaneamente fino al 31 dicembre 1948 l'esercizio del diritto [...] |
Art. 5. La presente legge non si applica ai canoni enfiteutici dovuti per enfiteusi costituite da o a favore di enti di colonizzazione aventi per scopo la bonifica e la distribuzione dei fondi a [...] |
§ 68.5.6 - Legge 1 luglio 1952, n. 701. [1]
Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione.
(G.U. 5 luglio 1952, n. 154)
I canoni in danaro di enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 sono aumentati a sedici volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore alla entrata in vigore della presente legge.
La misura dell'aumento è ad otto volte per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di uso civico.
La variazione del canone disposta dall'articolo precedente assorbe, se li supera, gli aumenti dipendenti dall'applicazione degli articoli 962 del Codice civile, 144 e 145 delle disposizioni di attuazione e transitorie di detto Codice; ed è considerata come prima revisione ai sensi del citato art. 144.
La successiva revisione, in base all'art. 962 del Codice civile, potrà essere richiesta dal concedente dopo il decorso di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, e dall'enfiteuta anche prima di tale termine.
Nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici che siano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati conclusi con sentenza passata in giudicato o definiti con atto formale fra le parti, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento del canone in conformità dell'art. 1.
Qualora il canone enfiteutico consista in prodotti naturali, la somma da capitalizzare ai fini dell'affrancazione si determina nella media dei valori di tali prodotti durante il decennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge si applica anche agli enti in confronto dei quali fu con
La presente legge non si applica ai canoni enfiteutici dovuti per enfiteusi costituite da o a favore di enti di colonizzazione aventi per scopo la bonifica e la distribuzione dei fondi a coltivatori diretti.
[1] Abrogata dall'art. 1 del