§ 67.4.254 – D.P.R. 15 settembre 1997, n. 355.
Regolamento recante modificazioni alle norme di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in materia di mobilità dei piloti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:15/09/1997
Numero:355


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'articolo 108 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 [...]


§ 67.4.254 – D.P.R. 15 settembre 1997, n. 355.

Regolamento recante modificazioni alle norme di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in materia di mobilità dei piloti.

(G.U. 20 ottobre 1997, n. 245).

 

     Art. 1.

     1. Dopo l'articolo 108 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è inserito il seguente:

     "Art. 108-bis (Mobilità dei piloti). - 1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilità, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni.

     2. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilità si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralità di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianità di servizio.".