§ 67.4.15A - Legge 19 dicembre 1979, n. 649.
Integrazione dell'art. 325 del codice della navigazione, riguardante la retribuzione dei marittimi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:19/12/1979
Numero:649


Sommario
Art. unico.      All'art. 325 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:


§ 67.4.15A - Legge 19 dicembre 1979, n. 649.

Integrazione dell'art. 325 del codice della navigazione, riguardante la retribuzione dei marittimi.

(G.U. 29 dicembre 1979, n. 352)

 

     Art. unico.

     All'art. 325 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro".