Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 09/06/1977 |
Numero: | 333 |
Sommario |
Art. unico. Dopo il primo comma dell'art. 317 del codice della navigazione è inserito il seguente comma: |
§ 67.4.14A - Legge 9 giugno 1977, n. 333.
Modifica dell'art. 317 del codice della navigazione.
(G.U. 21 giugno 1977, n. 167)
Dopo il primo comma dell'art. 317 del codice della navigazione è inserito il seguente comma:
"Il Ministro per la marina mercantile, in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell'equipaggio delle navi da carico e da pesca, l'imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto".