§ 67.4.10c - Legge 4 febbraio 1963, n. 58.
Modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:04/02/1963
Numero:58


Sommario
Art. unico.      Il testo degli articoli 714, 715, 716 e 717 del codice della navigazione è sostituito dal seguente


§ 67.4.10c - Legge 4 febbraio 1963, n. 58.

Modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione.

(G.U. 16 febbraio 1963, n. 44).

 

 

     Art. unico.

     Il testo degli articoli 714, 715, 716 e 717 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     Art. 714.

     Ostacoli alla navigazione.

     "In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile a norma dell'art. 709, secondo comma, sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie e teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera che possa ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni".

     Art. 714 bis.

     Direzioni di atterraggio.

     "Con decreti del Ministro per la difesa, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati, per ciascuno degli aeroporti previsti nel precedente articolo, le direzioni e la lunghezza di atterraggio, nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio. Negli stessi decreti deve essere indicato se l'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

     "Le direzioni di atterraggio sono determinate in base al sistema orografico e al regime dei venti nella zona in cui l'aeroporto è istituito".

     Art. 715.

     Limitazioni.

     "Salve le diverse limitazioni stabilite per gli aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno, nelle direzioni di atterraggio non possono essere costituiti ostacoli a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

     "Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, superino l'altezza di:

     1) metri dodici, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio inferiore a metri milleottanta;

     2) metri dieci, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri milleottanta, ma inferiore a millecinquecento;

     3) metri sette e cinquanta, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri millecinquecento.

     "Più oltre, fino a tre chilometri dal perimetro dell'aeroporto, l'altezza indicata nel numero 1) del precedente comma può essere superata di un metro per ogni venticinque metri di distanza, e le altezze indicate nei numeri 2) e 3) possono essere superate, rispettivamente, di un metro per ogni trenta, o per ogni quaranta metri di distanza. Tali altezze non possono oltrepassare, in ogni caso, i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto.

     "Nelle altre direzioni e fino ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto del perimetro dell'aeroporto, superino l'altezza di un metro per ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso.

     "Dopo il terzo chilometro, in tutte le direzioni, cessa ogni limitazione, per gli aeroporti indicati nel n. 1) del secondo comma; per gli altri, il limite di altezza di quarantacinque metri sul livello dell'aeroporto può essere superato di un metro per ogni venti metri di distanza, e cessa ogni limitazione dopo il quarto chilometro per gli aeroporti indicati nel n. 2) e dopo il quinto per quelli indicati nel n. 3)".

     Art. 715 bis.

     Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno - Aeroporti militari.

     "Nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale e notturno, non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

     "Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli la cui altezza superi di sei metri il livello medio dell'aeroporto; tale limite può essere superato di un metro per ogni cinquanta metri di distanza, a condizione che l'ostacolo non oltrepassi i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto. Nello spazio compreso tra il terzo ed il quindicesimo chilometro, il limite di quarantacinque metri di altezza sul livello medio dell'aeroporto può essere superato di un metro ogni quaranta metri di distanza. Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione.

     "Intorno agli aeroporti militari, nello spazio compreso tra chilometri tre e chilometri sette e mezzo dal perimetro dell'aeroporto l'ostacolo non deve comunque oltrepassare i sessanta metri sul livello medio dell'aeroporto stesso".

     Art. 715 ter.

     Determinazione delle zone soggette a limitazioni.

     "La zona soggetta per ciascuno degli aeroporti alle limitazioni stabilite dai precedenti articoli è indicata dal Ministero della difesa su apposita mappa con riferimento a linee naturali del terreno ed a segnali indicatori collocati a cura dello stesso Ministero. Il personale incaricato di eseguire i rilievi e di apporre i segnali può accedere liberamente nella proprietà privata. Nel caso di opposizione da parte da privati, può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

     "La mappa è pubblicata mediante deposito per sessanta giorni consecutivi nell'ufficio del Comune in cui è situata la zona anzidetta. Chiunque può consultarla. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e mediante manifesti affissi in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto Comune. Successivamente, la mappa, corredata di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, nonchè di un esemplare della Gazzetta Ufficiale e del Foglio degli annunzi legali della Provincia contenenti il predetto avviso, è custodita nell'archivio dello stesso ufficio comunale, e può essere consultata in ogni tempo da chiunque.

     "E' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila se il fatto non costituisce un più grave reato, chiunque ritarda o impedisce in qualsiasi modo la consultazione delle mappe".

     Art. 715 quater.

     Opposizione.

     "Nel termine di centoventi giorni da quello in cui la mappa è stata depositata nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda, e al decreto previsto nell'articolo 714-bis. Di questa facoltà, e del predetto termine, deve essere fatta menzione negli avvisi e nei manifesti indicati nel precedente articolo.

     "Il Ministro per la difesa decide con provvedimento motivato le opposizioni, dichiara esecutiva la mappa con le eventuali modificazioni. Il decreto di esecutività è annotato sulla mappa stessa".

     Art. 715 quinquies.

     Abbattimento di ostacoli.

     "Su proposta del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per la grazia e giustizia il Presidente della Repubblica può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti alla data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'art. 715-quater, qualora siano in contrasto con le limitazioni stabilite negli articoli 715 e 716. Il decreto presidenziale è notificato all'interessato, a cura del Ministero della difesa. E' dovuta, in questo caso, una indennità per il danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

     "Il Ministro per la difesa può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea costituiti in contrasto con le limitazioni stesse, dopo la data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'art. 715-quater. Il decreto ministeriale è notificato all'interessato, a cura del Ministero della difesa. In caso di inadempimento, il Ministero della difesa provvede di ufficio a spese dell'interessato".

     Art. 716.

     Campi di fortuna, campi di volo ed altri impianti.

     "In vicinanza di campi di fortuna, di campi di volo e di altri impianti aeronautici possono essere vietati gli ostacoli indicati nell'art. 714, possono essere imposte limitazioni analoghe a quelle previste negli articoli 715 e 715-bis e può essere vietata qualsiasi modificazione della consistenza dei fondi. Gli ostacoli esistenti possono essere abbattuti.

     "L'ordine è dato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. Per l'abbattimento degli ostacoli esistenti è dovuta una indennità a norma del primo comma dell'art. 715-quinquies".

     Art. 717.

     Opere, costruzioni e piantagioni che intralciano la navigazione.

     "Il Ministro per la difesa può ordinare il collocamento di segnali su opere, costruzioni e piantagioni che, fuori delle zone indicate negli art. 715 e 715-bis, costituiscano intralcio per la navigazione aerea. In questo caso è dovuto il rimborso delle spese di impianto, di manutenzione e di esercizio. Può altresì ordinare che per dette opere, costruzioni e piantagioni siano adottate altre misure, indispensabili per la sicurezza della navigazione aerea".

     Art. 717 bis.

     Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi.

     "Qualora l'abbattimento di ostacoli, l'apposizione di segnali o l'adozione di altre misure riguardino impianti o attrezzature di pertinenza di Amministrazioni dello Stato o destinati ad un pubblico servizio, i provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono emanati di concerto anche con il Ministro interessato".