§ 67.4.10a - Legge 3 febbraio 1963, n. 54.
Modifiche all'art. 119 del Codice della navigazione e all'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice medesimo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:03/02/1963
Numero:54


Sommario
Art. 1.      All'art. 119 del Codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. [...]


§ 67.4.10a - Legge 3 febbraio 1963, n. 54.

Modifiche all'art. 119 del Codice della navigazione e all'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice medesimo.

(G.U. 15 febbraio 1963, n. 43).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 119 del Codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

     "Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.

     A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

     "La pesca costiera è quella che si esercita lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia".