Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 03/02/1963 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 119 del Codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. [...] |
§ 67.4.10a - Legge 3 febbraio 1963, n. 54.
Modifiche all'art. 119 del Codice della navigazione e all'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice medesimo.
(G.U. 15 febbraio 1963, n. 43).
All'art. 119 del Codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:
"Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.
A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore".
Il primo comma dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con
"La pesca costiera è quella che si esercita lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia".