§ 67.4.6b - Legge 15 maggio 1954, n. 233.
Modificazione all'art. 119 del Codice della navigazione e all'art. 242 del relativo regolamento di esecuzione. (Età minima di ammissione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:15/05/1954
Numero:233


Sommario
Art. 1.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 119 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono modificati come segue
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 242 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica [...]


§ 67.4.6b - Legge 15 maggio 1954, n. 233.

Modificazione all'art. 119 del Codice della navigazione e all'art. 242 del relativo regolamento di esecuzione. (Età minima di ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo).

(G.U. 1 giugno 1954, n. 124).

 

 

     Art. 1.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 119 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono modificati come segue:

     "Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'età non deve superare i trentacinque anni.

     I minori di anni quindici, ma non minori di anni dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara".

 

          Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 242 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è modificato come segue:

     "Gli allievi degli istituti di educazione marinara, anche se di età inferiore ai quindici anni ma non ai dieci, sono immatricolati con la qualifica di "allievo" seguìta dalla indicazione dell'istituto presso cui sono iscritti. Essi possono imbarcare soltanto sulle navi scuola degli istituti di educazione marinara presso i quali sono iscritti e sulle navi il cui equipaggio sia formato unicamente da membri della famiglia".