§ 64.1.42 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382.
Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:18/04/1994
Numero:382


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Presupposti.
Art. 4.  Domanda.
Art. 5.  Istruttoria.
Art. 6.  Conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse locale.
Art. 7.  Conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse nazionale.
Art. 8.  Termini dei procedimenti.
Art. 9.  Proroga; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento; decadenza; rinuncia.
Art. 10.  Presupposti.
Art. 11.  Domanda.
Art. 12.  Istruttoria.
Art. 13.  Conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale.
Art. 14.  Conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale.
Art. 15.  Termini dei procedimenti.
Art. 16.  Rinnovo; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; sospensione dei lavori, trasferimento; decadenza; rinuncia.
Art. 17.  Abrogazione di norme.
Art. 18.  Entrata in vigore.


§ 64.1.42 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382.

Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale.

(G.U. 18 giugno 1994, n. 141).

 

TITOLO I

GENERALITA'

 

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto del regolamento.

     1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, sono di interesse nazionale: i minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente; i combustibili solidi, liquidi e gassosi, le rocce asfaltiche e bituminose; le sostanze radioattive, i vapori, i gas; sono di interesse locale tutti gli altri minerali.

     2. Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per "regio decreto", il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, con successive modifiche e integrazioni.

 

TITOLO II

PERMESSI DI RICERCA

 

CAPO I

CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

 

     Art. 3. Presupposti.

     1. Il permesso di ricerca può essere accordato a chi abbia le capacità tecniche ed economiche necessarie.

 

     Art. 4. Domanda.

     1. La domanda di conferimento di permesso di ricerca è presentata al distretto minerario competente, che ne trasmette copia al Ministero.

     2. Alla domanda vanno allegati: il piano topografico; la relazione geomineraria; il programma dei lavori. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

     3. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, cura la pubblicazione della stessa, unitamente agli allegati di cui al comma 2, nell'albo pretorio del comune, al fine di consentire un'adeguata pubblicizzazione del progetto. La copia destinata all'affissione nell'albo pretorio viene inviata entro venti giorni al distretto minerario munita del referto di pubblicazione e delle eventuali opposizioni, ferma restando l'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 5. Istruttoria.

     1. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, al fine di acquisire le osservazioni della provincia, della camera di commercio e del comune o dei comuni, territorialmente interessati, di cui all'art. 5, comma 2, del regio decreto, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, indice una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da svolgersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La conferenza di servizi esamina la domanda di conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali opposizioni.

     2. Nella conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresì, acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre amministrazioni dello Stato e gli enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.

     3. Qualora nella conferenza di servizi non si raggiungano determinazioni concordate, e sia previsto l'accordo o l'atto di assenso comunque denominato delle pubbliche amministrazioni intervenute, si procede secondo l'art. 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall'art. 2, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

     Art. 6. Conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse locale.

     1. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, emana il decreto con il quale conferisce o nega il permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse locale.

 

     Art. 7. Conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse nazionale.

     1. Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo del distretto minerario provvede, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, all'invio di una relazione al Ministero.

     2. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, emana il decreto con cui conferisce o nega il permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse nazionale.

 

     Art. 8. Termini dei procedimenti.

     1. Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse locale si conclude entro il termine massimo di centotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

     2. Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse nazionale si conclude entro il termine massimo di centosessanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

     3. Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine dei due commi precedenti.

 

CAPO II

PROCEDIMENTI CONNESSI

AL CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

 

     Art. 9. Proroga; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento; decadenza; rinuncia.

     1. La domanda di proroga del permesso di ricerca; la domanda di estensione o riduzione volontaria dell'area del permesso; la domanda di trasferimento del permesso, devono essere presentate all'ingegnere capo del distretto minerario competente. L'ingegnere capo convoca, nei casi di particolare rilevanza, la conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento.

     2. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo provvede con decreto in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area, di trasferimento, entro il termine massimo di ottanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

     3. Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, all'invio di una relazione al Ministero. Il Ministero, provvede con decreto in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area, di trasferimento, entro il termine massimo di centodieci giorni, dalla data di presentazione della domanda.

     4. La decadenza del titolare del permesso di ricerca è pronunciata, previa convocazione, nei casi di particolare rilevanza, da parte dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, della conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento. Si provvede, a seguito della contestazione di motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, per i giacimenti minerari di interesse locale, e con decreto del Ministro, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, rispettivamente entro sessanta e ottanta giorni dall'inizio di ufficio del procedimento.

     5. L'ingegnere capo, per i giacimenti minerari di interesse locale, o il Ministero, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, provvede con decreto all'accettazione della rinuncia, rispettivamente entro quaranta e cinquanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.

 

TITOLO III

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

 

CAPO I

CONFERIMENTO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

 

     Art. 10. Presupposti.

     1. Possono formare oggetto di concessione i giacimenti minerari dei quali l'amministrazione abbia riconosciuto la esistenza e la coltivabilità.

     2. La concessione di un giacimento può essere rilasciata a chi abbia l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

 

     Art. 11. Domanda.

     1. La domanda di conferimento di concessione di coltivazione deve essere presentata al distretto minerario competente, che ne trasmette copia al Ministero e ne cura l'istruttoria.

     2. Alla domanda vanno allegati: il piano topografico; la relazione geomineraria; il programma dei lavori. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

     3. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, cura la pubblicazione della stessa, unitamente agli allegati di cui al comma 2 del presente articolo, nell'albo pretorio del comune e, a cura dell'interessato, nel foglio degli annunzi legali della provincia, al fine di consentire un'adeguata pubblicizzazione del progetto. La copia destinata all'affissione nell'albo pretorio viene inviata entro venti giorni al distretto minerario munita del referto di pubblicazione e delle eventuali opposizioni, ferma restando l'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 12. Istruttoria.

     1. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, al fine di acquisire le osservazioni della provincia, della camera di commercio e del comune o dei comuni, territorialmente interessati, di cui all'art. 5, comma 2, del regio decreto, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, indice una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da svolgersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La conferenza di servizi esamina la domanda di conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali opposizioni.

     2. Nella conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresì, acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre amministrazioni dello Stato e gli enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.

     3. Qualora nella conferenza di servizi non si raggiungano determinazioni concordate, e sia previsto l'accordo o l'atto di assenso comunque denominato delle pubbliche amministrazioni intervenute, si procede secondo l'art. 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 13. Conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale.

     1. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, emana il decreto con cui conferisce o nega la concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale.

 

     Art. 14. Conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale.

     1. Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo del distretto minerario provvede, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, all'invio di una relazione al Ministero.

     2. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, emana il decreto con cui conferisce o nega la concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale.

 

     Art. 15. Termini dei procedimenti.

     1. Il procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale si conclude entro il termine massimo di centotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

     2. Il procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale si conclude entro il termine massimo di centosessanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

     3. Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine dei due commi precedenti.

 

CAPO II

PROCEDIMENTI CONNESSI

AL CONFERIMENTO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

 

     Art. 16. Rinnovo; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; sospensione dei lavori, trasferimento; decadenza; rinuncia.

     1. La domanda di rinnovo della concessione; la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area della concessione; la domanda di sospensione di lavori; la domanda di trasferimento della concessione, devono essere presentate all'ingegnere capo del distretto minerario competente. L'ingegnere capo convoca, nei casi di particolare rilevanza, la conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento.

     2. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di proroga, di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, di sospensione dei lavori, di trasferimento, entro il termine massimo di settanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

     3. Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, all'invio di una relazione al Ministero. Il Ministero, emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di proroga, di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, di sospensione dei lavori, di trasferimento, entro il termine massimo di novanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

     4. La decadenza del titolare della concessione è pronunciata, previa convocazione, nei casi di particolare rilevanza, da parte dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, della conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento. Si provvede, a seguito della contestazione di motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, per i giacimenti minerari di interesse locale, e con decreto del Ministero, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, rispettivamente entro sessanta e ottanta giorni dall'inizio di ufficio del procedimento.

     5. L'ingegnere capo, per i giacimenti minerari di interesse locale, o il Ministero, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, provvede con decreto all'accettazione della rinuncia, rispettivamente entro quaranta e cinquanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.

 

     Art. 17. Abrogazione di norme.

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620; l'art. 4, limitatamente alle parole "da rilasciarsi con le modalità stabilite dall'art. seguente", l'art. 5, l'art. 14, secondo comma, l'art. 15, primo e quarto comma, l'art. 18, primo comma, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", l'art. 26, primo comma, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", l'art. 32, terzo comma, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", l'art. 39, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", l'art. 41, primo comma, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

 

     Art. 18. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.