§ 5.6.4 - L. 25 gennaio 1983, n. 42.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.6 tutela della flora e della fauna
Data:25/01/1983
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Interpretazione.
Art. 2.  Principi fondamentali.
Art. 3.  Specie migratrici minacciate: Allegato I.
Art. 4.  Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II.
Art. 5.  Linee direttrici relative alla conclusione degli Accordi.
Art. 6.  Stati dell'area di distribuzione.
Art. 7.  La Conferenza delle Parti.
Art. 8.  Il Consiglio scientifico.
Art. 9.  Il Segretariato.
Art. 10.  Emendamenti alla Convenzione.
Art. 11.  Emendamenti agli Allegati.
Art. 12.  Ripercussioni della Convenzione sulle convenzioni internazionali e le legislazioni.
Art. 13.  Composizione delle controversie.
Art. 14.  Riserve.
Art. 15.  Firma.
Art. 16.  Ratifica, accettazione, approvazione.
Art. 17.  Adesione.
Art. 18.  Entrata in vigore.
Art. 19.  Denuncia.
Art. 20.  Depositario.


§ 5.6.4 - L. 25 gennaio 1983, n. 42.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.

(G.U. 18 febbraio 1983, n. 48).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare la convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.

 

     Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVIII della convenzione stessa.

 

CONVENZIONE

RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE MIGRATRICI

APPARTENENTI ALLA FAUNA SELVATICA

 

     Le parti contraenti

     Nel riconoscere che la fauna selvatica, nelle sue innumerevoli forme, costituisce un elemento insostituibile dei sistemi naturali della terra, che deve essere conservato per il bene della umanità;

     Consapevoli del fatto che ogni generazione detiene le risorse della terra per le future generazioni, ed ha il dovere di fare si che tale eredità sia preservata e che, allorché se ne fa uso, tale uso avvenga con prudenza;

     Consapevoli del valore crescente che assume la fauna selvatica dal punto di vista ambientale, ecologico, genetico, scientifico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico;

     Preoccupati in particolare delle specie selvatiche animali che nel corso delle loro migrazioni oltrepassano i confini di giurisdizione nazionale o i cui spostamenti avvengono al di là di tali confini;

     Riconosciuto che gli Stati sono e devono essere i protettori delle specie migratrici selvatiche che vivono all'interno dei confini di loro giurisdizione nazionale o che li oltrepassano;

     Convinti che la conservazione e la gestione efficaci delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica richiedono una azione concreta da parte di tutti gli Stati entro i confini di loro giurisdizione nazionale nei quali tali specie si soffermano in qualsiasi momento del loro ciclo biologico;

     Richiamando la Raccomandazione 32 del Piano di azione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Stoccolma '72), di cui ha preso nota con soddisfazione la ventisettesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

     Hanno convenuto quanto segue:

 

Art. 1. Interpretazione.

     1. Ai fini della presente Convenzione:

     a) per "specie migratrice" s'intende l'insieme della popolazione oppure ogni parte, anche se geograficamente separata, della popolazione di ogni specie o sottospecie di animali selvatici, di cui una parte importante abbandoni periodicamente o in modo prevedibile uno o più confini di giurisdizione nazionale;

     b) per "Stato di conservazione di una specie migratrice" s'intende l'insieme degli effetti che, agendo su tale specie migratrice, possono riflettersi, a lungo termine, sulla sua distribuzione e sulla sua consistenza numerica;

     c) "lo Stato di conservazione" sarà considerato come "favorevole" allorché:

     1) i dati relativi alla dinamica delle popolazioni della specie migratrice in questione indichino che tale specie continua e continuerà a costituire, a lungo termine, un elemento vitale degli ecosistemi cui appartengono;

     2) l'estensione dell'area di distribuzione di tale specie migratrice non si riduca né rischi di ridursi a lungo termine;

     3) esista, e continuerà ad esistere in un futuro prevedibile, un habitat adeguato al mantenimento a lungo termine della popolazione di tale specie migratrice;

     4) la distribuzione e gli effettivi della popolazione di tale specie migratrice siano vicini alle loro dimensioni e livelli storici, nella misura in cui esistano ecosistemi confacenti alla suddetta specie e nella misura in cui ciò è compatibile con una saggia gestione della fauna selvatica e del suo habitat;

     d) "lo stato di conservazione" sarà considerato come "sfavorevole" allorché una qualsiasi delle condizioni enunciate al sotto-paragrafo c) di cui sopra non risulti soddisfatta;

     e) per una determinata specie migratrice la parola "minacciata" sta a significare che tale specie è in pericolo di estinzione, in tutta o in una parte notevole della propria area di distribuzione;

     f) per "area di distribuzione" s'intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche abitate, frequentate in via temporanea, attraversate o sorvolate da una specie in un qualsiasi momento del suo itinerario migratorio abituale;

     g) per "habitat" s'intende ogni zona all'interno dell'area di distribuzione di una specie migratrice che offra le condizioni di vita necessarie alla specie in questione;

     h) per "Stato dell'area di distribuzione" di una determinata specie migratrice s'intende ogni Stato e, se del caso, ogni altra Parte prevista nel sottoparagrafo k) qui di seguito, che eserciti la propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui navi, battenti bandiera nazionale, stiano procedendo a prelievi su tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale;

     i) per "effettuare un prelievo" s'intende prelevare, cacciare, pescare, catturare, braccare, uccidere deliberatamente o tentare di intraprendere una qualsiasi delle azioni su citate;

     j) per "Accordo" s'intende un accordo internazionale che riguardi la conservazione di una o più specie migratrici, ai sensi degli articoli IV e V della presente Convenzione;

     k) per "Parte" s'intende uno Stato, oppure ogni organizzazione d'integrazione economica regionale costituita da Stati sovrani aventi la competenza di negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nell'ambito delle materie contenute nella presente Convenzione, e per le quali la presente Convenzione ha vigore.

     2. Trattandosi di questioni di loro competenza, le organizzazioni economiche regionali, in quanto Parti della presente Convenzione e a proprio titolo, esercitano i diritti e assolvono alle responsabilità che la presente Convenzione conferisce ai loro Stati membri. Analogamente gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare questi diritti separatamente.

     3. Laddove la presente Convenzione prevede che una decisione venga presa a maggioranza dei due terzi o all'unanimità delle "Parti presenti e votanti", ciò significa che "le Parti presenti si sono espresse con un voto affermativo o negativo". Per determinare la maggioranza, nel conteggio dei suffragi espressi dalle "Parti presenti e votanti" non viene tenuto conto delle astensioni.

 

     Art. 2. Principi fondamentali.

     1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine; esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat.

     2. Le Parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata.

     3. In particolare le Parti:

     a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativi alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio;

     b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I;

     c) si sforzano di concludere "Accordi" sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.

 

     Art. 3. Specie migratrici minacciate: Allegato I.

     1. L'allegato I elenca le specie migratrici minacciate.

     2. Una specie migratrice può figurare nell'Allegato I a condizione che sia stato stabilito, sulla base di dati probanti tratti dai migliori dati scientifici disponibili, che tale specie risulta minacciata.

     3. Una specie migratrice può essere cancellata dall'Allegato I allorché la Conferenza delle Parti abbia constatato che:

     a) dati probanti, tratti dai migliori dati scientifici disponibili, indicano che la specie in questione non è più minacciata;

     b) che detta specie, non rischia d'essere nuovamente minacciata a seguito della eliminazione della specie stessa dall'Allegato I e dalla conseguente relativa mancanza di protezione.

     4. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I si adoperano:

     a) per conservare e, quando ciò sia possibile ed opportuno, per restaurare quegli habitat della specie in questione che siano importanti per allontanare da detta specie il pericolo di estinzione che la minaccia;

     b) per prevenire, eliminare, compensare o minimizzare, quando ciò sia possibile ed opportuno, gli effetti negativi delle attività o degli ostacoli che costituiscono un serio impedimento alla migrazione della specie in questione o che rendono tale migrazione impossibile;

     c) laddove ciò è possibile ed appropriato, a prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare ulteriormente detta specie, esercitando in particolare un rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono state già introdotte.

     5. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a questa specie. Deroghe a tale divieto possono essere accordate solo nel caso che:

     a) il prelievo sia effettuato per scopi scientifici;

     b) il prelievo sia effettuato al fine di migliorare la propagazione o la sopravvivenza della specie in questione;

     c) il prelievo sia effettuato al fine di soddisfare i fabbisogni di coloro che utilizzano detta specie nel quadro di una economia tradizionale di sussistenza;

     d) circostanze eccezionali le rendano indispensabili; tali deroghe devono essere precise circa il loro contenuto e limitate sia nello spazio che nel tempo.

     D'altra parte, tali prelievi non dovrebbero operare a detrimento di detta specie.

     6. La Conferenza delle Parti può raccomandare alle Parti, costituite da Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice raffigurata nell'Allegato I, di adottare ogni altra misura giudicata atta a favorire detta specie.

     7. Le Parti informano il Segretariato nel più breve tempo possibile in merito a qualsiasi deroga che sia stata accordata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

 

     Art. 4. Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II.

     1. L'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonché quelle il cui stato di conservazione trarrebbe grande vantaggio dalla cooperazione internazionale derivante dalla stipula di un accordo internazionale.

     2. Allorché le circostanze lo giustificano, una specie migratrice può apparire contemporaneamente sia nell'Allegato I che nell'Allegato II.

     3. Le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si impegnano a concludere Accordi ogniqualvolta gli accordi stessi siano utili a queste specie; le Parti dovrebbero dare priorità alle specie che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli.

     4. Le Parti sono invitate ad adottare misure in vista della conclusione degli Accordi relativi a qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata della popolazione di ogni specie o sotto- specie di animali selvatici, una frazione della quale oltrepassi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.

     5. Copia di ciascun Accordo concluso in conformità con le disposizioni predisposte dal presente Articolo sarà trasmessa al Segretariato.

 

     Art. 5. Linee direttrici relative alla conclusione degli Accordi.

     1. Oggetto di ogni Accordo sarà quello di assicurare la ricostituzione o il mantenimento della specie migratrice interessata in uno stato di conservazione favorevole.

     Ogni Accordo dovrebbe occuparsi di quegli aspetti della conservazione e gestione della specie migratrice in questione che permettano il perseguimento di tale obiettivo.

     2. Ogni Accordo dovrebbe coprire l'insieme dell'area di distribuzione della specie interessata e dovrebbe essere aperto altresì all'adesione di tutti gli Stati dell'area di distribuzione della specie stessa, siano essi Parti contraenti della Convenzione o meno.

     3. Un Accordo dovrebbe, ogni qualvolta ciò sia possibile, interessare più di una specie migratrice.

     4. Ogni Accordo dovrebbe:

     a) identificare la specie migratrice che ne forma oggetto;

     b) descrivere l'area di distribuzione e l'itinerario di migrazione della detta specie migratrice;

     c) prevedere che ciascuna Parte designi l'autorità nazionale incaricata della messa in opera dell'Accordo;

     d) stabilire, se necessario, i meccanismi istituzionali appropriati per facilitare la messa in opera dell'Accordo, sorvegliarne la efficacia, nonché preparare rapporti per la Conferenza delle Parti;

     e) prevedere procedure per la composizione delle controversie che possono sorgere fra le Parti contraenti del detto Accordo;

     f) interdire, come misura minima, per quanto riguarda le specie migratrici appartenenti all'ordine dei cetacei, qualsiasi prelievo che non sia stato autorizzato nei confronti della detta specie migratrice, secondo i termini prestabiliti da qualsiasi altro accordo multilaterale, e prevedere altresì che gli Stati che non fanno parte dell'area di distribuzione della detta specie migratrice possano aderire al detto Accordo.

     5. Qualsiasi Accordo, laddove ciò si palesi opportuno e possibile, dovrebbe altresì ed in particolare prevedere:

     a) esami periodici circa lo stato di conservazione della specie migratrice interessata, nonché l'identificazione dei fattori in grado di nuocere a tale stato di conservazione;

     b) piani coordinati di conservazione e gestione;

     c) lavori di ricerca sull'ecologia e la dinamica delle popolazioni della specie migratrice in questione, accordando particolare attenzione alle migrazioni di questa specie;

     d) scambi ed informazioni sulla specie migratrice interessata, in particolare notizie relative ai risultati conseguiti dalla ricerca scientifica, nonché scambi di statistiche pertinenti relative alla specie stessa;

     e) conservazione e, laddove necessario e possibile, ripristino degli habitat che sono importanti ai fini del mantenimento di condizioni favorevoli di conservazione, nonché protezione degli habitat stessi nei confronti dei diversi fattori che potrebbero arrecare danno, ivi compreso il controllo rigoroso della introduzione di specie esotiche nocive alla specie migratrice interessata ed il controllo di quelle specie che vi sono state già immesse;

     f) mantenimento di una rete di habitat appropriati alla specie migratrice interessata, distribuita in maniera adeguata lungo gli itinerari migratori;

     g) laddove auspicabile, la messa a disposizione di nuovi habitat favorevoli per la specie migratrice interessata o ancora, la reintroduzione di detta specie negli habitat stessi;

     h) nei limiti del possibile, eliminazione delle attività e degli ostacoli che disturbano o impediscano la migrazione, oppure, in mancanza di ciò, l'adozione di misure che compensino l'effetto di tali attività ed ostacoli;

     i) la prevenzione, la riduzione o il controllo degli scarichi contenenti sostanze nocive alla specie migratrice in questione nell'habitat della specie migratrice stessa;

     j) misure, basate su principi ecologici ben fondati, miranti ad esercitare un'azione di controllo e gestione dei prelievi effettuati sulla specie migratrice interessata;

     k) attuazione di procedure per coordinare le azioni intese a reprimere ogni prelievo illecito;

     l) scambio di informazioni sulle gravi minacce che incombono sulla specie migratrice in questione;

     m) procedure di urgenza che permettano di rafforzare in modo rapido e notevole le misure di conservazione nel caso in cui lo stato di conservazione della specie migratrice interessata dovesse essere gravemente colpita;

     n) misure intese a far conoscere al pubblico il contenuto e gli obiettivi dell'Accordo.

 

     Art. 6. Stati dell'area di distribuzione.

     1. Il Segretariato, utilizzando le informazioni che gli pervengono dalle Parti, tiene continuamente aggiornato un elenco degli Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate negli Allegati I e II.

     2. Le Parti informano il Segretariato in merito alle specie elencate negli Allegati I e II nei cui confronti esse si ritengono Stati dell'area di distribuzione; a questo fine le Parti forniscono, fra l'altro, informazioni sulle navi battenti bandiera nazionale che, al di fuori dei limiti di giurisdizione nazionale, si dedicano alla cattura delle specie migratrici interessate e, nei limiti del possibile, circa i loro progetti relativi alle catture stesse.

     3. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di specie migratrici elencate nell'Allegato I o nell'Allegato II dovrebbero informare la Conferenza delle Parti, tramite il Segretariato ed almeno sei mesi prima di ciascuna sessione ordinaria della Conferenza, in merito alle misure che esse adottano, per applicare le disposizioni della presente Convenzione, nei confronti delle suddette specie.

 

     Art. 7. La Conferenza delle Parti.

     1. La Conferenza delle Parti costituisce l'organo decisionale della presente Convenzione.

     2. Il Segretariato convoca una sessione della Conferenza delle Parti non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

     3. In seguito, il Segretariato convoca, al più tardi con tre anni di intervallo, una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza non decida diversamente, e può convocare altresì, in ogni altro momento, sessioni straordinarie della Conferenza allorché almeno un terzo delle Parti ne fanno richiesta scritta.

     4. La Conferenza delle Parti stabilisce il regolamento finanziario della presente Convenzione, lo sottopone ad un regolare esame. La Conferenza delle Parti adotta il bilancio per l'esercizio seguente nel corso di ciascuna sessione ordinaria. Ognuna delle Parti contribuisce a tale bilancio in base ad una quota che sarà stabilita dalla Conferenza. Il regolamento finanziario, ivi comprese le disposizioni relative al bilancio ed alla quota dei contributi come pure le relative modifiche, vengono adottate all'unanimità dalle Parti presenti e votanti.

     5. Nel corso di ciascuna sessione, la Conferenza delle Parti procede ad un esame dell'applicazione della presente Convenzione e può, in particolare:

     a) rivedere e valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici;

     b) rivedere i progressi conseguiti in materia di conservazione delle specie migratrici e, in particolare, di quelle che sono iscritte negli Allegati I e II;

     c) adottare qualsiasi disposizione e fornire tutte le direttive necessarie sia al Consiglio scientifico che al Segretariato perché possano svolgere le loro funzioni;

     d) ricevere ed esaminare tutti i rapporti presentati dal Consiglio scientifico, dal Segretariato, da qualsiasi Parte o organo costituito in base ai termini di un Accordo;

     e) fare raccomandazioni alle Parti al fine di migliorare lo stato di conservazione delle specie migratrici, e procedere ad un esame dei progressi conseguiti in applicazione degli Accordi;

     f) nel caso in cui un Accordo non sia stato concluso, raccomandare, di tanto in tanto, la convocazione di riunioni delle Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice, per discutere misure destinate a migliorare lo stato di conservazione di tali specie;

     g) fare raccomandazioni alle Parti al fine di migliorare la efficacia della presente Convenzione;

     h) decidere ogni misura supplementare necessaria alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.

     6. La Conferenza delle Parti, in ciascuna delle sue sessioni, dovrebbe fissare la data ed il luogo della sua prossima sessione.

     7. Ogni sessione della Conferenza stabilisce ed adotta un regolamento interno per questa stessa sessione. Le decisioni della Conferenza delle Parti vengono prese a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, a meno che la presente Convenzione non disponga diversamente.

     8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l'Agenzia internazionale per l'Energia Atomica, come pure ogni altro Stato non facente parte della presente Convenzione e, per ogni Accordo, l'organo designato dalle Parti al detto Accordo, possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti da osservatori.

     9. Ogni organizzazione o ogni istituzione tecnicamente qualificata nell'ambito della protezione, conservazione o gestione delle specie migratrici e appartenente alle categorie sottoindicate che abbia informato il Segretariato della propria intenzione di farsi rappresentare alle sessioni della Conferenza delle Parti da propri osservatori, è autorizzata a farlo a meno che un terzo delle Parti presenti non vi si opponga:

     a) le organizzazioni o istituzioni internazionali governative e non governative, le organizzazioni o istituzioni nazionali governative;

     b) le organizzazioni o istituzioni nazionali non governative che sono state accettate a tale scopo dallo Stato nel quale hanno sede.

     Una volta ammessi, gli osservatori hanno il diritto di partecipare alla sessione senza diritto di voto.

 

     Art. 8. Il Consiglio scientifico.

     1. La Conferenza delle Parti, in occasione della sua prima sessione, istituisce un Consiglio scientifico avente l'incarico di esprimere il proprio parere su questioni scientifiche.

     2. Ogni Parte può nominare un esperto qualificato come membro del Consiglio scientifico. Il Consiglio scientifico comprende, inoltre, esperti qualificati, scelti e nominati dalla Conferenza con la qualità di membri; il numero di tali esperti, i criteri da applicarsi nella loro scelta e la durata del loro mandato sono stabiliti dalla Conferenza delle Parti.

     3. Il Consiglio scientifico si riunisce su invito del Segretariato ogniqualvolta richiesto dalla Conferenza delle Parti.

     4. Con riserva di approvazione da parte della Conferenza delle Parti, il Consiglio scientifico stabilisce il proprio regolamento interno.

     5. La Conferenza delle Parti decide in merito alle funzioni del Consiglio scientifico, e che possono essere in particolare le seguenti:

     a) dare pareri scientifici alla Conferenza delle Parti, al Segretariato, e, previa approvazione da parte della Conferenza delle Parti, a qualsiasi organo istituito secondo i termini della presente Convenzione o i termini di un Accordo, anche ad ogni singola Parte;

     b) raccomandare lavori di ricerca come pure il coordinamento dei lavori di ricerca sulle specie migratrici; valutare i risultati dei detti lavori di ricerca al fine di accertarsi circa lo stato di conservazione delle specie migratrici, riferire alla Conferenza delle Parti in merito al suddetto stato di conservazione, nonché sulle misure che permetteranno di migliorarlo;

     c) fare raccomandazioni alla Conferenza delle Parti sulle specie migratrici da iscrivere negli Allegati I e II, nonché informare la Conferenza stessa in merito all'area di distribuzione di queste specie;

     d) fare raccomandazioni alla Conferenza delle Parti concernenti misure particolari di conservazione e gestione da includersi negli Accordi relativi alle specie migratrici;

     e) raccomandare alla Conferenza delle Parti misure atte a risolvere i problemi connessi agli aspetti scientifici della messa in opera della presente Convenzione, in particolare quelli riguardanti gli habitat delle specie migratrici.

 

     Art. 9. Il Segretariato.

     1. Un Segretariato è istituito ai fini della presente Convenzione.

     2. A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente assicura il Segretariato. Nella misura e nel modo che riterrà opportuni, egli potrà avvalersi del concorso di organizzazioni ed istituzioni internazionali o nazionali appropriate, governative e non governative, che siano tecnicamente competenti nel campo della protezione, conservazione e gestione della fauna selvatica.

     3. Nel caso in cui il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente non sia più in grado di provvedere al Segretariato, la Conferenza delle Parti adotterà le disposizioni necessarie per provvedervi altrimenti.

     4. Le funzioni del Segretariato sono le seguenti:

     a) i) prendere le disposizioni necessarie per l'organizzazione delle sessioni della Conferenza delle Parti e fornire i servizi necessari allo svolgimento delle sessioni stesse;

     ii) prendere le disposizioni necessarie per la organizzazione delle sessioni del Consiglio scientifico e fornire i servizi necessari allo svolgimento delle sessioni stesse;

     b) mantenere rapporti con le Parti, con gli organismi che saranno stati istituiti in base ai termini degli Accordi, e le altre organizzazioni internazionali che si occupano delle specie migratrici, e favorire i rapporti fra le Parti e fra queste e gli stessi organismi ed organizzazioni;

     c) ottenere da qualsiasi fonte appropriata rapporti ed altre informazioni che favoriscano gli obiettivi e l'applicazione della presente Convenzione e adottare le disposizioni necessarie per assicurarne una adeguata diffusione;

     d) attirare l'attenzione della Conferenza delle Parti su ogni questione che riguardi gli obiettivi della presente Convenzione;

     e) predisporre per la Conferenza delle Parti rapporti su argomenti che rientrano negli obiettivi della presente Convenzione;

     f) tenere e pubblicare l'elenco degli Stati dell'area di distribuzione di tutte le specie migratrici iscritte negli Allegati I e II;

     g) promuovere la conclusione di Accordi sotto la guida della Conferenza delle Parti;

     h) tenere e mettere a disposizione delle Parti un elenco degli Accordi e, su richiesta della Conferenza delle Parti, fornire qualsiasi informazione relativa agli Accordi stessi;

     i) tenere e pubblicare una lista delle raccomandazioni fatte dalla Conferenza delle Parti in applicazione dei sottoparagrafi e), f) e g) del paragrafo 5 dell'articolo VII, come pure delle decisioni prese in applicazione del sottoparagrafo h) dello stesso paragrafo 5;

     j) fornire al pubblico informazioni relative alla presente Convenzione ed ai suoi obiettivi;

     k) svolgere ogni altra funzione che gli venga attribuita in base a quanto previsto dalla presente Convenzione o dalla Conferenza delle Parti.

 

     Art. 10. Emendamenti alla Convenzione.

     1. La presente Convenzione può essere emendata in qualsiasi sessione, ordinaria o straordinaria, della Conferenza delle Parti.

     2. Qualsiasi Parte contraente può presentare una proposta di emendamento.

     3. Il testo di qualsiasi proposta d'emendamento, corredato da una esposizione delle relative motivazioni, deve essere comunicato al Segretariato almeno centocinquanta giorni prima della sessione in cui verrà esaminato e nel più breve tempo possibile formerà l'oggetto di una comunicazione del Segretariato a tutte le Parti contraenti. Qualsiasi osservazione sul testo della proposta di emendamento proveniente dalle Parti contraenti deve essere comunicata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell'apertura della sessione. Alla scadenza di questo termine, il Segretariato comunicherà alle Parti tutte le osservazioni ricevute a quella data.

     4. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.

     5. Qualsiasi emendamento adottato entrerà in vigore per tutte le Parti che l'hanno approvato il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due terzi delle Parti avranno depositato presso il Depositario lo strumento di approvazione. Per la Parte che avrà depositato uno strumento d'approvazione dopo la data in cui due terzi delle Parti avranno depositato uno strumento di approvazione, l'emendamento entrerà in vigore nei confronti di detta Parte il primo giorno del terzo mese successivo alla disposizione del suo strumento di approvazione.

 

     Art. 11. Emendamenti agli Allegati.

     1. Gli Allegati I e II possono essere emendati in qualsiasi sessione, ordinaria o straordinaria, della Conferenza delle Parti.

     2. Qualsiasi Parte può presentare una proposta di emendamento.

     3. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento corredato da una esposizione circa le relative motivazioni e basato sui migliori dati scientifici disponibili, deve essere comunicato al Segretariato almeno centocinquanta giorni prima della sessione, e, nel più breve tempo possibile, formerà l'oggetto di una comunicazione del Segretariato a tutte le Parti contraenti. Qualsiasi osservazione relativa al testo della proposta di emendamento proveniente dalle Parti deve essere comunicata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell'apertura della sessione. Alla scadenza di tale termine, il Segretariato comunicherà alle Parti tutte le osservazioni ricevute a quella data.

     4. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.

     5. Un emendamento agli Allegati entrerà in vigore nei confronti di tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che avranno presentato una riserva conformemente a quanto previsto dal successivo paragrafo 6, ottanta giorni dopo la sessione della Conferenza delle Parti durante la quale è stato adottato.

     6. Nel corso del termine di ottanta giorni previsto dal paragrafo 5 di cui sopra, qualsiasi Parte ha la facoltà, mediante notifica scritta al Depositario, di esporre una riserva sull'emendamento in questione. Una riserva ad un emendamento può essere ritirata mediante notifica scritta al Depositario; in tale caso l'emendamento entrerà in vigore nei confronti della detta Parte, novanta giorni dopo che la detta riserva sarà stata ritirata.

 

     Art. 12. Ripercussioni della Convenzione sulle convenzioni internazionali e le legislazioni.

     1. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà essere in contrasto né con la codificazione e la elaborazione del diritto del mare della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in applicazione della Risoluzione 2750 C(XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, né con le rivendicazioni e posizioni giuridiche, presenti o future di qualsiasi Stato, relative al diritto del mare, alla natura ed all'ambito della sua competenza rivierasca nonché della competenza che esso esercita sulle navi battenti bandiera nazionale.

     2. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione non riguardano in alcun modo i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da trattati, convenzioni o accordi già esistenti.

     3. Le disposizioni della presente Convenzione non riguardano il diritto delle Parti di adottare misure interne più rigorose nei confronti della conservazione delle specie migratrici elencate negli Allegati I e II, come pure le misure interne adottate nei confronti della conservazione delle specie che non figurano negli Allegati I e II.

 

     Art. 13. Composizione delle controversie.

     1. Qualsiasi controversia fra due o più Parti della presente Convenzione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione formerà oggetto di negoziati fra le Parti interessate.

     2. Qualora tale controversia non possa essere composta secondo quanto previsto dal paragrafo 1 di cui sopra, le Parti potranno di comune accordo sottoporre la controversia all'arbitrato, e precisamente a quello della Corte permanente dell'Aja; le Parti che hanno sottoposto la controversia saranno vincolate dalla decisione arbitrale.

 

     Art. 14. Riserve.

     1. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione non possono formare oggetto di riserve generali. Non possono essere fatte riserve, speciali che non siano in applicazione delle disposizioni del presente Articolo o di quelle contenute nell'Articolo XI.

     2. Qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale può al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una riserva speciale riguardo alla menzione sia nell'Allegato I che nell'Allegato II, e sia ancora negli Allegati I e II presi insieme, di una qualunque specie migratrice. Esso non sarà considerato come Parte riguardo all'oggetto della detta menzione fino alla scadenza del termine di novanta giorni a partire dalla data in cui il Depositario non avrà notificato alle Parti il ritiro di detta riserva.

 

     Art. 15. Firma.

     La presente Convenzione è aperta a Bonn alla firma di tutti gli Stati o di qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale sino alla data del 22 giugno 1980.

 

     Art. 16. Ratifica, accettazione, approvazione.

     La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.

     Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania che ne sarà il Depositario.

 

     Art. 17. Adesione.

     La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati o organizzazioni d'integrazione economica regionale non firmatari a partire dalla data del 22 giugno 1980. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.

 

     Art. 18. Entrata in vigore.

     1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Depositario.

     2. Per qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale che ratificherà o approverà la presente Convenzione o che vi avrà aderito dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte del detto Stato o della detta organizzazione.

 

     Art. 19. Denuncia.

     Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al Depositario. Tale denuncia avrà effetto dodici mesi dopo che la denuncia stessa sarà pervenuta al Depositario.

 

     Art. 20. Depositario.

     1. Il testo originale della presente Convenzione steso nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, francese e russa, la versione di ciascuna delle quali è egualmente autentica, sarà depositato presso il Depositario che ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati ed a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale che l'avranno firmata o che avranno depositato uno strumento di adesione.

     2. Il Depositario, dopo essersi consultato con i Governi interessati, predisporrà le versioni ufficiali del testo della presente Convenzione nelle lingue araba e cinese.

     3. Il Depositario informerà tutti gli Stati e tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatari della presente Convenzione, tutti coloro che vi avranno aderito, nonché il Segretariato, in merito a qualsiasi firma, deposito di strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, all'entrata in vigore della presente Convenzione, nonché di ogni emendamento che vi sarà stato apportato, di ogni riserva speciale e di ogni notifica di denuncia.

     4. Al momento della sua entrata in vigore, una copia conforme certificata della presente Convenzione sarà trasmessa dal Depositario al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite perché venga registrata e pubblicata in conformità con quanto previsto dall'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

     In fede di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

 

 

     Allegato I

     Interpretazione

     1. Le specie migratrici elencate nel presente Allegato sono indicate:

     a) col nome della specie o della sottospecie; oppure

     b) con l'insieme delle specie migratrici appartenenti ad un taxa superiore o ad una parte determinata del detto taxa;

     2. Gli altri riferimenti a taxa superiori alla specie vengono dati unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione.

     3. L'abbreviazione "(s.l.)" serve ad indicare che il nome scientifico viene utilizzato nel suo senso lato.

     4. Il segno (-) seguito da un numero posto dopo il nome di un taxa sta ad indicare che tale taxa è escluso dalle popolazioni geograficamente isolate, come segue:

     - 101 - Popolazioni peruviane.

     5. Il segno (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie significa che solo le popolazioni geograficamente isolate della detta specie sono state iscritte nel presente Allegato, come segue:

     + 201 popolazioni dell'Africa nord-occidentale;

     + 202 popolazioni africane;

     + 203 popolazioni del corso superiore del Rio delle Amazzoni.

     6. Un asterisco ( * ) posto dopo il nome di una specie sta ad indicare che tale specie o popolazione geograficamente isolata di questa specie o sottospecie superiore comprendente la detta specie è iscritta nell'Allegato II.

     Interpretazione

     1. Le specie migratrici elencate nel presente Allegato sono indicate:

     a) col nome della specie o sottospecie; oppure

     b) con l'insieme delle specie migratrici appartenenti ad un taxa superiore o ad una parte determinata del detto taxa.

     Salvo indicazione contraria, laddove si fa riferimento ad un taxa superiore alla specie, s'intende che tutte le specie migratrici appartenenti al detto taxa sono suscettibili di beneficiare in modo significativo della conclusione di Accordi.

     2. L'abbreviazione "spp." che segue il nome d'una famiglia o di un genere serve ad indicare tutte le specie migratrici appartenenti a questa famiglia o a questo genere.

     3. Gli altri riferimenti a taxa superiore alla specie vengono forniti unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione.

     4. L'abbreviazione (s.l.) serve ad indicare che il nome scientifico viene utilizzato nel suo senso lato.

     5. Il segno (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxa superiore significa che solo le popolazioni geograficamente isolate del detto taxa sono state iscritte nel presente Allegato, come segue:

     + 202 Popolazioni asiatiche.

     6. Un asterisco ( * ) posto dopo il nome di una specie o di un taxa superiore indica che la detta specie o una popolazione geograficamente isolata della stessa specie oppure una o più specie comprese nella detta sottospecie superiore sono state iscritte nell'Allegato I.