Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.4 avvocati |
Data: | 07/02/1956 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. I residui delle somme versate presso gli uffici giudiziari per spese di cancelleria, e non ritirati dagli aventi diritto entro tre anni dalla definizione dell'affare, [...] |
Art. 2. La disposizione dall'articolo precedente si applica anche ai residui dei depositi costituiti anteriormente alla presente legge, se non siano ritirati entro tre mesi [...] |
§ 59.4.24 - Legge 7 febbraio 1956, n. 65. [1]
Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori di somme depositate presso le Cancellerie giudiziarie.
(G.U. 5 marzo 1956, n. 54)
I residui delle somme versate presso gli uffici giudiziari per spese di cancelleria, e non ritirati dagli aventi diritto entro tre anni dalla definizione dell'affare, sono devoluti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.
La disposizione dall'articolo precedente si applica anche ai residui dei depositi costituiti anteriormente alla presente legge, se non siano ritirati entro tre mesi dalla pubblicazione della stessa e sempre che riflettano affari definiti da oltre tre anni.
[1] Abrogata dall'art. 1 del