Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 20/01/1992 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge [...] |
Art. 2. 1. E' prorogata di ulteriori ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo [...] |
Art. 3. 1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è differito [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 58.14.23 - Legge 20 gennaio 1992, n. 22. [1]
Misure urgenti in materia di occupazione
(G.U. 23 gennaio 1992, n. 18)
1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26 della
1. E' prorogata di ulteriori ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione prevista dall'articolo 9 del
2. Al fine di provvedere alle spese di funzionamento delle agenzie per l'impiego, al proseguimento dell'attuazione del progetto informatico "Teleporto del lavoro", nonché all'acquisto dei mobili e delle attrezzature occorrenti al potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzata, per l'anno 1992, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della
1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del
2. Nel primo periodo del comma 6 dell'articolo 22 della
3. Nel secondo periodo del comma 10 dell'articolo 6 del
4. Il termine di cui agli articoli 27 e 29 della
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in complessive lire 9.444 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del