§ 58.14.23 - Legge 20 gennaio 1992, n. 22.
Misure urgenti in materia di occupazione


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:20/01/1992
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge [...]
Art. 2.      1. E' prorogata di ulteriori ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo [...]
Art. 3.      1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è differito [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 58.14.23 - Legge 20 gennaio 1992, n. 22. [1]

Misure urgenti in materia di occupazione

(G.U. 23 gennaio 1992, n. 18)

 

     Art. 1.

     1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 120 miliardi e lire 90 miliardi per l'anno 1992. La regione Campania e la regione siciliana, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sulle opere eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1992.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno; quanto a lire 120 miliardi mediante parziale utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

          Art. 2.

     1. E' prorogata di ulteriori ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unità di personale impiegatizio. Il personale eventualmente cessato dal servizio per scadenza del termine contrattuale, intervenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge, è riammesso in servizio per ulteriori ventiquattro mesi decorrenti dalla data della riammissione. Al relativo onere, valutato in complessive lire 142.500 milioni, di cui lire 54.000 milioni per l'anno 1992, lire 71.000 milioni per l'anno 1993 e lire 17.500 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     2. Al fine di provvedere alle spese di funzionamento delle agenzie per l'impiego, al proseguimento dell'attuazione del progetto informatico "Teleporto del lavoro", nonché all'acquisto dei mobili e delle attrezzature occorrenti al potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzata, per l'anno 1992, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 3.

     1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è differito fino al 30 giugno 1992.

     2. Nel primo periodo del comma 6 dell'articolo 22 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "alla data del 31 dicembre 1988" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente legge".

     3. Nel secondo periodo del comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, le parole: "e 1991." sono sostituite dalle seguenti: ", 1991 e 1992.".

     4. Il termine di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è differito dal 31 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in complessive lire 9.444 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.