Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.7 formazione professionale |
Data: | 11/02/1970 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 50 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. All'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è aggiunto il seguente comma: |
§ 58.7.A - Legge 11 febbraio 1970, n. 35. [1]
Norme per il trattamento degli istruttori dei centri di addestramento professionale.
(G.U. 28 febbraio 1970, n. 53)
L'art. 50 della
"I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali e devono rimettere entro 120 giorni dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi".
All'art. 5 della
"La spesa per il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura che sarà stabilita anno per anno, con proprio decreto, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e limitatamente agli istruttori impegnati presso attività formative finanziate dal Ministero del lavoro nel corso dell'anno formativo per un minimo di sette mesi e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, ove si tratti di istruttori tecnici, e a 24 ore settimanali ove si tratti di istruttori pratici o aiuto istruttori pratici".
[1] Abrogata dall'art. 24 del