§ 58.6.3e - Legge 30 ottobre 1955, n. 1079.
Modifiche al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:30/10/1955
Numero:1079


Sommario
Art. unico.      Dopo l'art. 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, è inserito il seguente articolo


§ 58.6.3e - Legge 30 ottobre 1955, n. 1079.

Modifiche al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro.

(G.U. 22 novembre 1955, n. 269).

 

 

     Art. unico.

     Dopo l'art. 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, è inserito il seguente articolo:

     Art. 5 bis. - Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario, che non abbia carattere meramente saltuario, è vietata, salvi i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

     L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi consentiti a sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio; nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori.

     L'Ispettorato del lavoro può ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma.

     L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la disoccupazione di una ulteriore somma pari al 15 per cento della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.

     Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con l'ammenda sino a lire 200 al giorno, per ogni lavoratore impiegato nello straordinario, raddoppiabili in caso di recidiva.