Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.8 riconoscimento dei titoli di studio |
Data: | 21/04/1965 |
Numero: | 449 |
Sommario |
Art. 1. I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti e [...] |
Art. 2. I diplomi di cui all'art. 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli [...] |
Art. 3. Entro il 31 dicembre 1965 specifici diplomi di qualifica professionale saranno riconosciuti validi, in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di [...] |
§ 57.8.5 – L. 21 aprile 1965, n. 449.
Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.
(G.U. 20 maggio 1965, n. 126).
I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge.
I diplomi di cui all'art. 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di 1° grado.
Entro il 31 dicembre 1965 specifici diplomi di qualifica professionale saranno riconosciuti validi, in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonchè alla natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera, ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto.
Il riconoscimento di cui al precedente comma è determinato per ciascuna Amministrazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro interessato, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I bandi di concorso indicano i diplomi di qualifica riconosciuti validi agli effetti di cui al primo comma.