§ 57.7.159 - Legge 5 gennaio 1955, n. 12.
Norme per l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi agli esami di abilitazione all'insegnamento ed a concorsi a cattedre.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:05/01/1955
Numero:12


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Essi sono anche ammessi agli esami per l'abilitazione all'insegnamento di tutte le materie non comprese nell'articolo precedente; l'efficacia di tale abilitazione è però limitata [...]
Art. 3.      Agli effetti dell'art. 1 della presente legge, sono abrogate per gli insegnanti ciechi le norme relative ai limiti di età per la partecipazione ai concorsi.


§ 57.7.159 - Legge 5 gennaio 1955, n. 12. [1]

Norme per l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi agli esami di abilitazione all'insegnamento ed a concorsi a cattedre.

(G.U. 26 gennaio 1955, n. 20)

 

     Art. 1. [2]

     I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate delle materie giuridiche ed economiche, storia, filosofia, musica e canto. I laureati ciechi sono altresì ammessi a partecipare ai concorsi a cattedre per l'insegnamento dell'italiano, latino e greco nei Licei classici; italiano, latino e storia negli Istituti magistrali; italiano e latino nei Licei scientifici; italiano e storia negli Istituti tecnici; lingue straniere in qualsiasi tipo di scuola.

 

          Art. 2.

     Essi sono anche ammessi agli esami per l'abilitazione all'insegnamento di tutte le materie non comprese nell'articolo precedente; l'efficacia di tale abilitazione è però limitata all'insegnamento nei soli Istituti specializzati per l'istruzione dei ciechi.

 

          Art. 3.

     Agli effetti dell'art. 1 della presente legge, sono abrogate per gli insegnanti ciechi le norme relative ai limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 4 giugno 1962, n. 601.