Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 05/01/1955 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Essi sono anche ammessi agli esami per l'abilitazione all'insegnamento di tutte le materie non comprese nell'articolo precedente; l'efficacia di tale abilitazione è però limitata [...] |
Art. 3. Agli effetti dell'art. 1 della presente legge, sono abrogate per gli insegnanti ciechi le norme relative ai limiti di età per la partecipazione ai concorsi. |
§ 57.7.159 - Legge 5 gennaio 1955, n. 12. [1]
Norme per l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi agli esami di abilitazione all'insegnamento ed a concorsi a cattedre.
(G.U. 26 gennaio 1955, n. 20)
I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate delle materie giuridiche ed economiche, storia, filosofia, musica e canto. I laureati ciechi sono altresì ammessi a partecipare ai concorsi a cattedre per l'insegnamento dell'italiano, latino e greco nei Licei classici; italiano, latino e storia negli Istituti magistrali; italiano e latino nei Licei scientifici; italiano e storia negli Istituti tecnici; lingue straniere in qualsiasi tipo di scuola.
Essi sono anche ammessi agli esami per l'abilitazione all'insegnamento di tutte le materie non comprese nell'articolo precedente; l'efficacia di tale abilitazione è però limitata all'insegnamento nei soli Istituti specializzati per l'istruzione dei ciechi.
Agli effetti dell'art. 1 della presente legge, sono abrogate per gli insegnanti ciechi le norme relative ai limiti di età per la partecipazione ai concorsi.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della