§ 57.6.65 - D.M. 21 marzo 1994, n. 352.
Regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:21/03/1994
Numero:352


Sommario
Art. 1.      1. I contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame, di cui all'art. 3 e all'art. 8, commi 4 e 7, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono definiti in rapporto alle [...]
Art. 2.      1. Il corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 1/1990, è rivolto ai seguenti [...]
Art. 3.      1. Il corso di formazione teorica di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 1/1990 è rivolto ad integrare le cognizioni pratiche acquisite attraverso l'esercizio della [...]
Art. 4.      1. Il corso di cui all'art. 8, comma 4, della citata legge n. 1/1990 è rivolto ad integrare le conoscenze teorico-pratiche acquisite dai soggetti individuati nei commi 1 e 3 dello stesso art. 8, [...]


§ 57.6.65 - D.M. 21 marzo 1994, n. 352.

Regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista.

(G.U. 9 giugno 1994, n. 133)

 

     Art. 1.

     1. I contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame, di cui all'art. 3 e all'art. 8, commi 4 e 7, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono definiti in rapporto alle materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico previste dall'art. 6, comma 3, della medesima legge, secondo le formulazioni contenute nei successivi articoli del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. Il corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 1/1990, è rivolto ai seguenti obiettivi disciplinari:

     a) formazione al ruolo (obiettivo di base e di carattere teorico-generale);

     1) psicologia e cultura generale;

     2) etica professionale, sicurezza del lavoro e nozioni di diritto sulle materie contrattuali e del lavoro;

     3) nozioni di organizzazione aziendale e di disciplina di settore per l'esercizio dell'attività;

     4) una lingua estera;

     b) formazione alla professionalità (obiettivo di tecnica e cultura specifica):

     1) nozioni di chimica con particolare riferimento alla chimica cosmetologica;

     2) nozioni di fisiologia, anatomia e dermatologia;

     3) nozioni di igiene e alimentazione;

     4) tecnica professionale e fisica applicata;

     5) laboratorio, con particolare riferimento al massaggio estetico del corpo, estetica, trucco e visagismo.

     2. Al termine del corso devono essere sostenute apposite prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita, basate su prova di lavoro e su prova orale con colloquio finale, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     3. Il corso di specializzazione, successivo a quello biennale di qualificazione, è finalizzato a far acquisire la preparazione tecnico-professionale necessaria per l'esercizio imprenditoriale dell'attività di estetista ed è rivolto ai seguenti obiettivi:

     a) formazione imprenditoriale:

     1) nozioni di gestione aziendale;

     2) tecniche di mercato;

     3) nozioni di disciplina di settore negli altri Stati;

     4) disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

     b) sviluppo alla professionalità:

     1) cosmetologia;

     2) dermatologia;

     3) dietologia;

     4) utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico in rapporto all'evoluzione tecnologica delle stesse;

     5) cognizioni di informatica applicata alla professione di estetista.

     4. Al termine del corso deve essere sostenuto l'esame teorico-pratico per l'accertamento delle abilità e conoscenze professionali conseguite, basate su prova di lavoro e su prova orale, al fine di acquisire l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività.

 

          Art. 3.

     1. Il corso di formazione teorica di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 1/1990 è rivolto ad integrare le cognizioni pratiche acquisite attraverso l'esercizio della precedente attività lavorativa, in funzione degli obiettivi indicati nel precedente art. 2, comma 3, con l'approfondimento delle seguenti materie:

     1) psicologia ed etica professionale;

     2) normativa di settore e sicurezza del lavoro;

     3) chimica, anatomia, fisiologia;

     4) igiene e alimentazione;

     5) cosmetologia;

     6) dermatologia;

     7) cultura generale.

     2. Al termine del corso di cui al precedente comma 1 deve essere sostenuto l'esame per l'accertamento delle conoscenze professionali conseguite, basato su prova orale, al fine di acquisire l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività.

 

          Art. 4.

     1. Il corso di cui all'art. 8, comma 4, della citata legge n. 1/1990 è rivolto ad integrare le conoscenze teorico-pratiche acquisite dai soggetti individuati nei commi 1 e 3 dello stesso art. 8, mediante l'aggiornamento sulle materie indicate nel precedente art. 3.

     2. Il corso di riqualificazione professionale di cui all'art. 8, comma 7, della citata legge n. 1/1990 è rivolto ad integrare ed ampliare le cognizioni e le abilità relative alle qualifiche parziali già possedute, in funzione degli obiettivi indicati nel precedente art. 3, integrati da esperienze di laboratorio.

     3. Al termine del corso di cui al precedente comma 2 deve essere sostenuto l'esame per l'accertamento delle abilità e conoscenze conseguite, basato su prova di lavoro e su prova orale, al fine di acquisire l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività.