Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.1 dichiarazioni di calamità naturale e di carattere di eccezionalità |
Data: | 26/11/1969 |
Numero: | 828 |
Sommario |
Art. unico. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante interventi per le aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità, con le seguenti modificazioni: |
§ 17.1.A - Legge 26 novembre 1969, n. 828. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
(G.U. 29 novembre 1969, n. 302)
È convertito in legge il
All'art. 1, primo comma, n. 1) la cifra: "5.200 milioni" è sostituita con la cifra: "5.100 milioni".
Dopo l'art. 1, è aggiunto il seguente:
"Art. 1 bis.
Le agevolazioni creditizie di cui all'art. 2 del
All'art. 2, primo comma, le parole: "A favore degli imprenditori agricoli le cui aziende abbiano riportato..." sono sostituite con le parole: "A favore degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole di conduzione che abbiano riportato...".
All'art. 2, è aggiunto in fine il seguente comma:
"Per la concessione, la liquidazione ed il pagamento di detto concorso statale, da effettuarsi contestualmente, si applicano le disposizioni in materia di prestiti di soccorso di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 22 della
L'art. 5 è sostituito con il seguente:
"(Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale).
La concessione dei prestiti di cui al presente decreto nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 1 della
Dopo l'art. 5, è aggiunto il seguente:
"Art. 5 bis.
I contributi previsti dalla
[1] Abrogata dall'art. 24 del