§ 17.1.A - Legge 26 novembre 1969, n. 828.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante provvidenze a favore delle aziende agricole [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.1 dichiarazioni di calamità naturale e di carattere di eccezionalità
Data:26/11/1969
Numero:828


Sommario
Art. unico.      È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante interventi per le aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità, con le seguenti modificazioni:


§ 17.1.A - Legge 26 novembre 1969, n. 828. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

(G.U. 29 novembre 1969, n. 302)

 

     Art. unico.

     È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante interventi per le aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, primo comma, n. 1) la cifra: "5.200 milioni" è sostituita con la cifra: "5.100 milioni".

     Dopo l'art. 1, è aggiunto il seguente:

     "Art. 1 bis.

     Le agevolazioni creditizie di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1968, numero 1088, sono estese anche alle aziende agricole che abbiano colture non di pregio, per la costituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto, con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2 medesimo".

     All'art. 2, primo comma, le parole: "A favore degli imprenditori agricoli le cui aziende abbiano riportato..." sono sostituite con le parole: "A favore degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole di conduzione che abbiano riportato...".

     All'art. 2, è aggiunto in fine il seguente comma:

     "Per la concessione, la liquidazione ed il pagamento di detto concorso statale, da effettuarsi contestualmente, si applicano le disposizioni in materia di prestiti di soccorso di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142".

     L'art. 5 è sostituito con il seguente:

     "(Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale).

     La concessione dei prestiti di cui al presente decreto nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e la liquidazione del concorso statale negli interessi sui prestiti medesimi si effettuano con le modalità e le procedure di cui all'art. 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n 454, quando l'importo del prestito non superi lire 5 milioni".

     Dopo l'art. 5, è aggiunto il seguente:

     "Art. 5 bis.

     I contributi previsti dalla legge 18 marzo 1959, n. 133, sono aumentati di lire 100 milioni per l'esercizio 1969".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.