§ 16.1.55 - D.M. 12 gennaio 1995, n. 44.
Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:12/01/1995
Numero:44


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione [...]
Art. 2.      1. La gestione delle pesca dei molluschi bivalvi può essere conferita, per un periodo di tre anni rinnovabile, soltanto al consorzio promosso unitariamente dalle associazioni nazionali di [...]
Art. 3.      1. Il consorzio, nei limiti della disciplina della pesca vigente in materia, può proporre al Ministero e al capo del compartimento marittimo misure tecniche per quanto riguarda:
Art. 4.      1. Il consorzio ed i suoi soci, per il raggiungimento degli scopi sociali, possono beneficiare, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al [...]
Art. 5.      1. Per la costituzione di un consorzio di maggiore ampiezza territoriale, costituito da due o più consorzi operanti in compartimenti finitimi è necessaria l'adesione di un numero di soci non [...]
Art. 6.      1. Con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può essere revocato l'affidamento, di cui all'art. 1, al consorzio che, richiamato all'osservanza degli obblighi [...]


§ 16.1.55 - D.M. 12 gennaio 1995, n. 44. [1]

Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi.

(G.U. 24 febbraio 1995, n. 46).

 

Art. 1.

     1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare, può, in via sperimentale, affidare a consorzi costituiti tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, la gestione in base compartimentale di tale tipo di pesca, con le modalità e nei limiti di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2.

     1. La gestione delle pesca dei molluschi bivalvi può essere conferita, per un periodo di tre anni rinnovabile, soltanto al consorzio promosso unitariamente dalle associazioni nazionali di categoria, Federcoopesca, Lega, Associazione generale cooperative italiane, Federpesca, su richiesta delle imprese di pesca interessate, che:

     1) comprenda tanti soci che rappresentino un numero non inferiore al 75 % delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, con gli attrezzi denominati draga idraulica e rastrello da natante;

     2) comprenda natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica, che abbiano rinunciato, per il periodo della sperimentazione, ad eventuali altre licenze in loro possesso per la pesca con reti da traino e/o da circuizione;

     3) abbia lo statuto che preveda:

     a) in modo esplicito, quale obiettivo primario, l'incremento della risorsa dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la sua salvaguardia, semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico, turnazione dell'attività di pesca delle navi;

     b) la massima collaborazione con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e gli istituti di ricerca per studi e ricerche sull'ambiente marino, in stretto collegamento con l'attività di pesca dei molluschi bivalvi;

     c) la promozione della formazione e della qualificazione professionale del personale addetto alla pesca dei molluschi bivalvi;

     d) la valorizzazione della qualità dei prodotti.

     2. Gli statuti dei consorzi, nonché le successive modificazioni, devono essere comunicati, per la loro approvazione, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura.

     3. La richiesta per la gestione della pesca di cui al presente decreto può essere presentata entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     1. Il consorzio, nei limiti della disciplina della pesca vigente in materia, può proporre al Ministero e al capo del compartimento marittimo misure tecniche per quanto riguarda:

     a) i quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa;

     b) l'uso degli attrezzi consentiti;

     c) i periodi di tempo per lo svolgimento di detta attività;

     d) modificazioni ai punti di sbarco autorizzati;

     e) costituzione di aree di ripopolamento;

     f) criteri per l'assegnazione di nuove autorizzazioni e per l'assegnazione delle autorizzazioni comunque disponibili, nonché per la riduzione delle autorizzazioni in eccesso rispetto alle risorse biologiche disponibili, ivi comprese quelle assentite sulla base del principio di reciprocità tra compartimenti.

     2. Il consorzio può altresì proporre altre misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse, nonché eventuali sanzioni per i soci che abbiano violato le norme in materia.

     3. Il consorzio propone le misure di gestione al capo del compartimento marittimo o al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in relazione alle rispettive competenze, che le emanano entro sessanta giorni dal ricevimento delle proposte avanzate dal consorzio.

     4. Nel caso in cui il consorzio sia costituito dalla totalità delle imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi le misure tecniche di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma 1 sono esecutive a seguito dell'adozione delle stesse da parte degli organi del consorzio.

     5. Le misure tecniche di cui al precedente comma 1 sono obbligatorie anche per i pescatori non aderenti al consorzio dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al precedente comma 3.

     6. Alle persone indicate dal consorzio, incaricate della vigilanza, è attribuita la qualifica di agente giurato, salva l'approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività del consorzio stesso.

 

     Art. 4.

     1. Il consorzio ed i suoi soci, per il raggiungimento degli scopi sociali, possono beneficiare, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca vigenti, nei limiti e con le modalità ivi previste.

     2. Gli incentivi di cui al comma 1 non possono essere corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio e a quello di singoli soci.

     3. La previsione del precedente comma 1, nel caso di costruzione ovvero ammodernamento di unità da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire ovvero ammodernare sia conforme a quello tipo, ai sensi della vigente normativa.

 

     Art. 5.

     1. Per la costituzione di un consorzio di maggiore ampiezza territoriale, costituito da due o più consorzi operanti in compartimenti finitimi è necessaria l'adesione di un numero di soci non inferiore al 75 % delle unità abilitate in ciascun compartimento.

 

     Art. 6.

     1. Con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può essere revocato l'affidamento, di cui all'art. 1, al consorzio che, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamenti e statutarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio o altre circostanze determinino il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi del consorzio stesso.

 

 


[1] Adottato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.