§ 53.4.7 - L. 12 novembre 1949, n. 996.
Nuove norme in materia di registrazione dei materiali radioelettrici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi
Data:12/11/1949
Numero:996


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 


§ 53.4.7 - L. 12 novembre 1949, n. 996.

Nuove norme in materia di registrazione dei materiali radioelettrici.

(G.U. 13 gennaio 1950, n. 10).

 

Art. 1. [1]

     L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 ed all'art. 17 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, è abolito per i commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     Le generalità degli acquirenti di apparecchi radio e di scatole di montaggio, come pure dei proprietari degli apparecchi ritirati per riparazioni, dovranno essere comprovate con l'esibizione di un documento d'identità. I dati relativi devono essere annotati nell'apposita colonna del registro a fogli mobili.

     In caso di acquisto di apparecchi radioriceventi o di scatole di montaggio per conto di terzi, il compratore, oltre alle proprie generalità, dovrà fornire gli analoghi dati della persona cui è destinato l'apparecchio o la scatola di montaggio.

     Qualora il commerciante, riparatore, rappresentante o agente di vendita sia in grado di garantire l'identità dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio ritirato per riparazioni, analoga dichiarazione sull'apposito registro previsto dall'articolo precedente può sostituire l'annotazione dei dati di cui al presente articolo.

 

     Art. 4.

     L'obbligo di cui all'art. 2 della presente legge non incombe a coloro che limitano la propria attività alla semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o la vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti apparecchi e materiali. Ai segnalatori d'affari su menzionati è fatto divieto di tenere in deposito apparecchi e materiali radioelettrici.

 

     Art. 5.

     Entro i primi dieci giorni di ogni mese i fogli del registro di cui al precedente art. 2, sui quali saranno state annotate le operazioni di carico e scarico verificatesi nel mese precedente, dovranno essere staccati dal registro e, muniti del timbro e sottoscritti dal titolare del registro, dovranno essere inviati all'ente concessionario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Se per un determinato mese non vi siano state registrazioni né al carico né allo scarico, il titolare del registro dovrà inviare all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni il foglio mobile recante il saldo di chiusura del mese e l'annotazione "negativo".

     Prima di effettuare il suddetto invio all'ente concessionario, il titolare del registro dovrà riportare i saldi di chiusura sul successivo foglio mobile del registro stesso, che resterà in suo possesso per le successive annotazioni.

     La ricevuta della raccomandata farà fede dell'avvenuta spedizione dei fogli all'ente concessionario.

 

     Art. 6.

     Per quanto non contemplato dalla presente legge, si applicano in materia di tenuta del registro di cui al precedente art. 2 le norme attualmente vigenti in materia di tenuta del registro di carico e scarico.

     Entro il mese di gennaio di ogni anno i registri di cui all'art. 2 sono vidimati dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

 

     Art. 7.

     Il registro di carico e scarico mod. 101 rimane in vigore per i costruttori e gli importatori di apparecchi e materiali radioelettrici.

     Detto registro, rilasciato dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, deve essere conservato giusta le norme di cui all'art. 52 del regolamento approvato con regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295. Sul medesimo devono essere annotati, con le modalità di cui all'art. 51 dello stesso regolamento, nella parte del carico, gli apparecchi e materiali soggetti a tassa, entrati a qualsiasi titolo, e nella parte dello scarico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa, usciti a qualsiasi titolo dalla fabbrica o magazzino o laboratorio o locale di vendita, nonché il nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a valvole e a cristallo, di scatole di montaggio, di valvole, di altoparlanti e di rivelatori a cristallo.

     I possessori delle licenze di costruzione di apparecchi radioriceventi non autorizzati alla costruzione di valvole termoioniche non sono tenuti a registrare le valvole termoioniche da essi acquistate in commercio.

     Il compratore ha l'obbligo di dichiarare al venditore il proprio cognome, nome, paternità e domicilio, comprovandone l'esattezza con idonei documenti di riconoscimento.

     Il costruttore o importatore, nell'indicare il cognome, il nome, la paternità e domicilio dell'acquirente nella parte dello scarico del registro di cui sopra, dovrà riportare gli estremi del documento di riconoscimento esibitogli dal compratore.

     Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni, gli apparecchi stessi devono essere registrati nelle colonne di carico e scarico con l'annotazione delle caratteristiche e del numero di matricola dell'apparecchio, nonché con tutte le indicazioni atte ad identificare il proprietario.

     In caso di acquisto di apparecchi radioriceventi per conto di terzi il compratore, oltre alle proprie generalità, deve fornire anche quelle della persona cui è destinato l'apparecchio.

     Gli agenti dell'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni, muniti di regolare tessera di riconoscimento, hanno facoltà di prendere visione del registro di carico e scarico presso i costruttori e gli importatori di apparecchi e materiali radioelettrici, allo scopo di desumerne le generalità degli acquirenti degli apparecchi e materiali anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono destinati.

     Nel caso di cambio di apparecchi il fabbricante o importatore deve registrare nel registro di carico e scarico l'apparecchio ritirato che successivamente scaricherà, con le modalità d'uso, all'atto dell'uscita dalla fabbrica, laboratorio, magazzino o locale di vendita.

 

     Art. 8.

     Il registro di carico e scarico degli apparecchi radioriceventi e del materiale radioelettrico soggetto a tassa, che, ai sensi del precedente art. 7 rimane in vigore per i costruttori e per gli importatori ed il registro di cui all'art. 2 della presente legge, istituito per i riparatori ed i commercianti, rispondono esclusivamente ai fini del controllo dell'avvenuto pagamento della tassa di fabbricazione sugli apparecchi radioriceventi e sul materiale radioelettrico ed ai fini dell'acquisizione dei nominativi degli acquirenti di apparecchi radioriceventi e di scatole di montaggio e di possessori di apparecchi radioriceventi.

     E' vietato agli agenti incaricati degli accertamenti di fare uso dei dati accertati per qualsiasi altro fine che non sia quello che forma come sopra oggetto dell'accertamento stesso.

 

     Art. 9.

     Le sanzioni previste dall'art. 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, per le infrazioni commesse dai fabbricanti, commercianti e riparatori di apparecchi radioriceventi e di parti di essi soggetti a tassa e dell'art. 22 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, maggiorate come per legge, che trovano applicazione in materia di tenuta del registro di carico e scarico, si applicano anche in materia di tenuta del registro a fogli mobili.

     Ogni omesso o ritardato invio all'ente concessionario dei fogli mobili del registro di cui all'art. 2 è punito con la pena pecuniaria preveduta dall'art. 21, ultimo comma, del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 e successive modificazioni.

     In caso di recidiva potrà farsi luogo al ritiro della licenza ministeriale per costruzione, riparazione o commercio.

 

     Art. 10.

     Il registro di carico e scarico ed il registro di cui all'art. 2, nonché i libretti delle licenze per apparecchi radioriceventi in prova non ancora esauriti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge a norma del successivo art. 11.

 

     Art. 11.

     Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, i funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di tessera di riconoscimento, nonché i funzionari dell'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari, appositamente autorizzati

dall'Amministrazione finanziaria.

     Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle penalità stabilite dalla presente legge e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

     Art. 12.

     E' abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria a quelle contenute nella presente legge.

 

 

     Art. 13.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

     Modelli

     (Omissis)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 99 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.