§ 51.4.76 – L. 16 luglio 1997, n. 234.
Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:16/07/1997
Numero:234


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 323 del codice penale.
Art. 2.  Modifica degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale.
Art. 3.  Norma transitoria.


§ 51.4.76 – L. 16 luglio 1997, n. 234.

Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale.

(G.U. 25 luglio 1997, n. 172).

 

     Art. 1. Modifica dell'articolo 323 del codice penale.

     1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2. Modifica degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale.

     1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis).

     2. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis).

     3. All'articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la parola: "nullo", sono inserite le seguenti: (Omissis).

 

          Art. 3. Norma transitoria.

     1. Il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o è già stato emesso decreto di citazione a giudizio.