Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 15/12/1972 |
Numero: | 773 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 58 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
Art. 2. L'art. 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
Art. 3. L'art. 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
Art. 4. L'art. 316 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
Art. 5. L'art. 374 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
Art. 6. L'art. 384 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
Art. 7. L'art. 385 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
Art. 8. L'art. 386 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
Art. 9. Dopo l'art. 489 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: |
Art. 10. Nel codice di procedura penale e in qualsiasi altra disposizione di legge le parole: "sentenza di rinvio a giudizio" sono sostituite dalle parole: "ordinanza di rinvio a giudizio". |
Art. 11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
§ 51.4.2S - Legge 15 dicembre 1972, n. 773.
Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti.
(G.U. 18 dicembre 1972, n. 326)
L'art. 58 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 58. Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione.
La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza, sentiti il pubblico ministero e i difensori delle parti, dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.
Se è respinta l'istanza presentata dall'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire 40.000 a lire 400.000.
L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare fra quelli compresi nel distretto della stessa Corte di appello a cui appartiene il giudice competente, ovvero nel distretto di una Corte di appello vicina. Nell'ordinanza si dichiara altresì se e in quale parte gli atti già compiuti debbono conservare validità.
L'ordinanza della Corte di cassazione insieme con gli atti è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti".
L'art. 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 277. Facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria.
All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere conceduta la libertà provvisoria anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura.
Se interviene condanna di primo grado o in grado di appello, per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio, il giudice può ordinare, con la sentenza, la revoca della libertà provvisoria conceduta nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura".
L'art. 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 304. Comunicazione giudiziaria. Nomina del difensore.
Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore è obbligato ad inviare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, una comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.
La comunicazione giudiziaria, nel corso della istruzione, deve essere inviata anche a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.
Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, con invito a scegliere un difensore di fiducia.
Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.
Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.
Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 171.
La comunicazione giudiziaria deve essere effettuata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.
Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede mediante notificazione nei modi ordinari".
L'art. 316 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 316. Atti preliminari alla perizia.
Il perito è citato a comparire nel giorno e nel luogo che il giudice stabilisce. Nei casi urgenti la citazione può essere fatta anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.
Avuta la presenza del perito, il giudice lo ammonisce a' termini dell'art. 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto; gli fa quindi prestare giuramento, con la formula seguente:
“Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini a voi affidate, senza altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza".
Subito dopo il giudice chiede al perito le generalità e gli propone i quesiti che ritiene opportuni. Al perito possono essere proposti nuovi quesiti in ogni stato dell'istruzione.
Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce un termine per la presentazione in iscritto della relazione. Questo termine non può superare la durata di due mesi e non può essere prorogato, salvo che, su richiesta del procuratore generale presso la Corte d'appello informato dal procuratore della Repubblica, la sezione istruttoria ne conceda, per assoluta necessità, la proroga per altri due mesi. Se il perito non presenta la relazione entro il termine prefissogli, il giudice lo sostituisce senz'altro ed applica la disposizione del capoverso dell'art. 321.
Degli atti indicati nelle disposizioni precedenti il giudice fa compilare processo verbale".
L'art. 374 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 374. Ordinanza di rinvio a giudizio.
Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, dispone con ordinanza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale.
L'ordinanza di rinvio a giudizio deve contenere, a pena di nullità, l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza".
L'art. 384 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 384. Requisiti formali della sentenza istruttoria.
La sentenza di proscioglimento, pronunziata dal giudice istruttore, contiene:
1) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, e le generalità della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile;
2) l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
3) l'indicazione delle richieste del pubblico ministero e delle istanze proposte dalle parti;
4) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto della decisione;
5) il dispositivo;
6) l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata;
7) la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata e del cancelliere".
L'art. 385 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 385. Nullità e rettificazione della sentenza istruttoria.
La sentenza è nulla se manca l'enunciazione del fatto o del titolo del reato, se manca o è contraddittoria la motivazione, se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo. E' parimenti nulla se manca la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata. Quando per assoluta impossibilità non è sottoscritta da questo giudice, è sottoscritta dal presidente del tribunale con menzione della causa della sostituzione. Se la sentenza è pronunciata dalla sezione istruttoria si provvede, in caso d'impedimento di alcuni dei giudici, a norma del capoverso dell'art. 474.
Se mancano altri requisiti non richiesti a pena di nullità, il giudice che ha pronunciato la sentenza provvede, anche d'ufficio, con le forme stabilite per la correzione degli errori materiali, a norma dell'art. 149".
L'art. 386 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 386. Trasmissione delle ordinanze di rinvio a giudizio.
Le ordinanze di rinvio a giudizio sono trasmesse, entro due giorni da quello in cui vennero depositate ai termini dell'art. 151, alla cancelleria del giudice competente. Con le dette ordinanze sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate qualora non sia necessario custodirle altrove".
Dopo l'art. 489 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"Art. 489 bis. Clausola di provvisoria esecuzione della provvisionale.
Su istanza della parte civile, il capo della sentenza di condanna di primo grado che assegna la provvisionale può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti.
Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunziare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte civile può riproporla, mediante impugnazione della sentenza di primo grado, al giudice di appello, il quale provvede in camera di consiglio.
Allo stesso giudice e con le stesse forme si può chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda la esecuzione iniziata.
Su istanza della stessa parte civile, il capo della sentenza di condanna in grado di appello che assegna la provvisionale, deve essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti".
Nel codice di procedura penale e in qualsiasi altra disposizione di legge le parole: "sentenza di rinvio a giudizio" sono sostituite dalle parole: "ordinanza di rinvio a giudizio".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.