§ 51.4.2d - Legge 30 luglio 1957, n. 655.
Modificazioni alle norme del Codice penale e del Codice penale militare di pace riguardanti i delitti di attentato e vilipendio agli organi costituzionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:30/07/1957
Numero:655


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 289 e 290 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      L'art. 81 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente


§ 51.4.2d - Legge 30 luglio 1957, n. 655.

Modificazioni alle norme del Codice penale e del Codice penale militare di pace riguardanti i delitti di attentato e vilipendio agli organi costituzionali.

(G.U. 7 agosto 1957, n. 196).

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 289 e 290 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 289. (Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali). - E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

     1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;

     2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni.

     La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette".

     "Art. 290. (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate). - Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

     La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione".

 

          Art. 2.

     L'art. 81 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

     "Art. 81. (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato). - Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

     La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione".