Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.2 giustizia militare |
Data: | 13/10/1994 |
Numero: | 589 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale. |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 51.2.35 - Legge 13 ottobre 1994, n. 589.
Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra.
(G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).
1. Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.
2. Sono abrogati l'art. 241 del codice penale militare di guerra e tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.