§ 50.1.4 - Legge 15 febbraio 1950, n. 72.
Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.1 disciplina generale
Data:15/02/1950
Numero:72


Sommario
Art. 1.      Il limite di valore della competenza del comandante di porto nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione è elevato a lire centomila
Art. 2.      I tribunali continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima del giorno della entrata in vigore della presente [...]


§ 50.1.4 - Legge 15 febbraio 1950, n. 72. [1]

Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto.

(G.U. 18 marzo 1950, n. 65).

 

 

     Art. 1.

     Il limite di valore della competenza del comandante di porto nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione è elevato a lire centomila.

 

          Art. 2.

     I tribunali continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima del giorno della entrata in vigore della presente legge o che, comunque, si trovino pendenti davanti ad essi nel giorno anzidetto.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.