Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.9 prescrizioni igienico sanitarie |
Data: | 22/05/1981 |
Numero: | 234 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni di cui alla legge 2 maggio 1977, numero 192, concernenti le norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli, già prorogate per effetto [...] |
Art. 2. In relazione agli adempimenti previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, e già effettuati dalle regioni, per le modalità di immissione al consumo dei molluschi eduli provenienti dagli impianti [...] |
Art. 3. |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 4.9.11 - D.L. 22 maggio 1981, n. 234. [1]
Provvedimenti urgenti per la molluschicoltura.
(G.U. 25 maggio 1981, n. 141).
Le disposizioni di cui alla
In relazione agli adempimenti previsti dalla
I contravventori delle disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale 27 gennaio 1981 sono puniti con l'ammenda da L. 500.000 a L. 5.000.000. Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate.
Ai fini della vigilanza dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al presente articolo valgono le norme della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dalla