§ 4.9.11 - D.L. 22 maggio 1981, n. 234.
Provvedimenti urgenti per la molluschicoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:22/05/1981
Numero:234


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui alla legge 2 maggio 1977, numero 192, concernenti le norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli, già prorogate per effetto [...]
Art. 2.      In relazione agli adempimenti previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, e già effettuati dalle regioni, per le modalità di immissione al consumo dei molluschi eduli provenienti dagli impianti [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 4.9.11 - D.L. 22 maggio 1981, n. 234. [1]

Provvedimenti urgenti per la molluschicoltura.

(G.U. 25 maggio 1981, n. 141).

 

Art. 1.

     Le disposizioni di cui alla legge 2 maggio 1977, numero 192, concernenti le norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli, già prorogate per effetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1980, n. 6, non ancora attuate alla data del 31 dicembre 1980, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1982.

 

     Art. 2.

     In relazione agli adempimenti previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, e già effettuati dalle regioni, per le modalità di immissione al consumo dei molluschi eduli provenienti dagli impianti di allevamento o di deposito e dai banchi o giacimenti naturali ubicati in acque classificate come "approvate" o come "condizionate", per la fissazione dei requisiti igienici cui devono corrispondere i molluschi stessi, nonché per le condizioni di immissione sul mercato dei molluschi di importazione si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1981, n. 28, la cui validità è prorogata sino al 31 dicembre 1981, salvo modifiche da apportarsi con successivi decreti del Ministro della sanità in relazione a particolari situazioni igienico-sanitarie.

     I contravventori delle disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale 27 gennaio 1981 sono puniti con l'ammenda da L. 500.000 a L. 5.000.000. Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate.

     Ai fini della vigilanza dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al presente articolo valgono le norme della legge 2 maggio 1977, n. 192.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. di conversione 20 luglio 1981, n. 381.

[2] Articolo abrogato dalla L. di conversione 20 luglio 1981, n. 381.