§ 4.8.18 – D.P.R. 3 gennaio 1978, n. 83.
Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 506, concernente norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:03/01/1978
Numero:83


Sommario
Art. 1.      Nel presente regolamento per "legge" si intende la legge 4 luglio 1970, n. 506; per "organismo abilitato" si intende l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio [...]
Art. 2.      Si intendono allevati in stabulazione nelle regioni indicate nell'art. 2 della legge i suini che siano stati mantenuti in allevamento nelle regioni stesse per un periodo [...]
Art. 3.      La dichiarazione di cui al terzo comma del precedente articolo deve essere depositata presso il macello e ivi conservata per almeno un quinquennio a cura del macello [...]
Art. 4.      Per ottenere l'applicazione sulle cosce suine fresche del sigillo previsto dall'art. 5 della legge, il produttore deve farne richiesta all'organismo abilitato che, [...]
Art. 5.      L'incaricato dell'organismo abilitato, ad avvenuta operazione, deve redigere per ogni partita apposito verbale contenente le seguenti indicazioni
Art. 6.      Salvo che negli ultimi cinque mesi di stagionatura è consentito il trasferimento di cosce con il sigillo in altro stabilimento di lavorazione abilitato alla produzione [...]
Art. 7.      La lavorazione del prosciutto di Parma dalla macellazione sino all'apposizione del contrassegno di cui al successivo art. 9 avviene attraverso le seguenti fasi: [...]
Art. 8.      Per la stagionatura le cosce vengono collocate in appositi locali muniti di finestre od altre aperture, in guisa da consentire una opportuna ventilazione e ricambio [...]
Art. 9.      Su istanza del produttore interessato gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano all'apposizione del contrassegno, previsto dal secondo comma dell'art. 5 della [...]
Art. 10.      Il produttore deve tenere, per ogni stabilimento, un apposito registro suddiviso in fogli mensili. Tutte le registrazioni devono essere effettuare, entro i termini [...]
Art. 11.      Le registrazioni di cui al precedente articolo devono essere effettuate senza abrasioni o spazi in bianco entro cinque giorni dalla data dell'avvenuta operazione. [...]
Art. 12.      Il prosciutto munito di contrassegno può essere disossato
Art. 13.      Il produttore deve essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ed essere riconosciuto dall'organismo abilitato, previo [...]
Art. 14.      Ogni stabilimento per essere considerato idoneo alla produzione del prosciutto di Parma, secondo le fasi e le modalità indicate nel presente regolamento, deve almeno [...]
Art. 15.      In caso di provvedimento negativo o di revoca o annullamento del riconoscimento, il sigillo apposto sulle cosce è asportato a cura e spese del produttore, alla presenza [...]
Art. 16.      Sulla produzione tutelata deve risultare la dicitura "Prosciutto di Parma - denominazione di origine tutelata ai sensi della legge 4 luglio 1970, n. 506", tradotta per [...]
Art. 17.      I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità possono svolgere la vigilanza prevista dall'art. 6 della [...]
Art. 18.      Qualora a norma dell'art. 7 della legge, sia conferito l'incarico della vigilanza ad un consorzio volontario di produzione, il Ministro per l'industria, il commercio e [...]
Art. 19.      La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 7 della legge deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio volontario al Ministro [...]
Art. 20.      Il consiglio di amministrazione del consorzio al quale sia stato affidato l'incarico della vigilanza può, previa formale diffida, essere sciolto con decreto motivato del [...]
Art. 21.      Il consorzio che per qualsiasi motivo abbia perduto la qualifica di organismo abilitato deve consegnare al nuovo organismo abilitato i sigilli, i punzoni, le matrici, i [...]
Art. 22.      La vigilanza degli organi competenti si svolge nei confronti di chiunque produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo [...]
Art. 23.      Contro i provvedimenti adottati dall'organismo abilitato ai sensi della legge e del presente regolamento gli interessati possono proporre i ricorsi amministrativi e [...]
Art. 24.      L'espletamento dei compiti di vigilanza affidati a un consorzio volontario di produzione, a norma dell'art. 7 della legge, è svolto da ispettori, cui sia stata [...]
Art. 25.      Le imprese già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono, a pena di decadenza, presentare la domanda di cui all'art. 13 entro sessanta [...]
Art. 26.      Il marchio indelebile, il timbro indelebile, il sigillo e il contrassegno, previsti, rispettivamente, dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 9, sono proposti dall'organismo [...]
Art. 27.      Ad eccezione degli articoli 1, 19, 25 primo comma e 26 il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della [...]


§ 4.8.18 – D.P.R. 3 gennaio 1978, n. 83.

Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 506, concernente norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto.

(G.U. 1 aprile 1978, n. 90).

 

     Art. 1.

     Nel presente regolamento per "legge" si intende la legge 4 luglio 1970, n. 506; per "organismo abilitato" si intende l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) di Parma ovvero, in sua sostituzione, qualora sia stato formalmente abilitato, il consorzio volontario, di cui i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste possono avvalersi ai sensi dell'art. 7 della legge; per "produzione tutelata" si intende il prodotto ammesso alla tutela della denominazione di origine prosciutto di Parma.

 

          Art. 2.

     Si intendono allevati in stabulazione nelle regioni indicate nell'art. 2 della legge i suini che siano stati mantenuti in allevamento nelle regioni stesse per un periodo non inferiore a quattro mesi antecedenti alla loro macellazione, risultante da un marchio ad inchiostro indelebile impresso dall'allevatore, conforme al prototipo fornito dall'organismo abilitato.

     Gli allevatori devono tenere appositi registri vidimati dall'organismo abilitato in cui sono riportati i movimenti in entrata e in uscita dei suini con l'indicazione dei dati idonei per l'identificazione del venditore e dell'acquirente, in modo da consentire gli opportuni controlli.

     Gli allevatori devono rilasciare, come documento di accompagnamento dei suini destinati alla macellazione, una dichiarazione scritta attestante l'avvenuta marchiatura del suino nonchè la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

     Per "l'ultimo periodo precedente alla macellazione" di cui all'art. 2 della legge si intendono gli ultimi quaranta giorni anteriori alla macellazione. In tale periodo non possono essere somministrate le sostanze indicate nell'allegato A.

 

          Art. 3.

     La dichiarazione di cui al terzo comma del precedente articolo deve essere depositata presso il macello e ivi conservata per almeno un quinquennio a cura del macello stesso.

     Sulle cosce fresche ottenute da tale macellazione e destinate alla preparazione del "Prosciutto di Parma" è apposto un timbro indelebile a cura del macello sulla base della dichiarazione dell'allevatore.

     Tale timbro è fornito dall'organismo abilitato, che esercita i controlli ritenuti necessari.

     Un incaricato dell'organismo abilitato prende visione della documentazione sanitaria di accompagnamento, prescritta dalle vigenti normative, delle cosce fresche, al momento della immissione nello stabilimento di lavorazione, e constata altresì:

     1) il numero complessivo delle cosce munite del timbro indelebile;

     2) l'indicazione del macello di provenienza e la data di spedizione allo stabilimento di lavorazione;

     3) la mancanza di qualsiasi trattamento di conservazione e di congelazione delle carni macellate, tranne la refrigerazione.

     Non sono ammesse alla produzione tutelata le cosce dei suini macellati in regioni diverse da quelle indicate dall'art. 2 della legge.

 

          Art. 4.

     Per ottenere l'applicazione sulle cosce suine fresche del sigillo previsto dall'art. 5 della legge, il produttore deve farne richiesta all'organismo abilitato che, mediante i propri incaricati, controlla il corretto svolgimento di tutte le operazioni. L'apposizione del sigillo è effettuata a cura del produttore, al momento della salagione, sulla cotenna della coscia suina fresca in modo da rimanere visibile fino al momento dell'apposizione del contrassegno finale.

     Il sigillo deve indicare il mese e l'anno di inizio della salagione e deve essere conforme al modello proposto ed approvato ai sensi del successivo art. 26.

     L'incaricato dell'organismo abilitato può vietare l'apposizione del sigillo sulle cosce ritenute non idonee alla produzione tutelata, redigendo apposito verbale, nel quale devono essere indicate le ragioni del divieto.

     L'operazione di apposizione del sigillo deve risultare distintamente per ciascuna partita di cosce nell'apposito registro con le modalità stabilite nel successivo art. 10.

 

          Art. 5.

     L'incaricato dell'organismo abilitato, ad avvenuta operazione, deve redigere per ogni partita apposito verbale contenente le seguenti indicazioni:

     1) gli estremi del documento sanitario di accompagnamento;

     2) la data dell'inizio della salagione;

     3) il numero delle cosce fresche sulle quali è stato apposto il sigillo;

     4) il numero delle cosce fresche oggetto di contestazione.

     Il verbale è redatto in duplice copia di cui una è conservata dal titolare dello stabilimento di lavorazione e una dall'organismo abilitato.

     Le cosce oggetto di contestazione sono custodite con la cautela necessaria per impedire la loro sostituzione o, comunque, la loro manomissione, dall'organismo abilitato ovvero dal produttore.

     Il produttore può far inserire a verbale sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente. Restano comunque salvi i rimedi giurisdizionali previsti dalle norme vigenti.

     Qualora, dal nuovo esame effettuato ai sensi del comma precedente, le cosce oggetto della contestazione risultino idonee alla produzione tutelata, la data della relativa operazione è quella del momento dell'avvenuta contestazione.

 

          Art. 6.

     Salvo che negli ultimi cinque mesi di stagionatura è consentito il trasferimento di cosce con il sigillo in altro stabilimento di lavorazione abilitato alla produzione tutelata dello stesso produttore, previa tempestiva comunicazione all'organismo abilitato, che può opporsi al trasferimento con atto congruamente motivato.

     L'organismo abilitato prescrive le modalità da osservare per il trasferimento.

     L'avvenuto trasferimento deve essere annotato da entrambi gli stabilimenti interessati nell'apposito registro con le modalità stabilite dai successivi articoli 10 e 11.

     In ogni altro caso di uscita dallo stabilimento delle cosce destinate alla produzione tutelata, il produttore informa l'organismo abilitato che impartisce le necessarie disposizioni per evitare indebite manomissioni.

     L'operazione deve essere annotata nel registro di cui al successivo art. 10.

 

          Art. 7.

     La lavorazione del prosciutto di Parma dalla macellazione sino all'apposizione del contrassegno di cui al successivo art. 9 avviene attraverso le seguenti fasi: isolamento, raffreddamento, rifilatura, salagione, riposo, lavatura, asciugamento, stagionatura. In ogni fase debbono essere osservati gli usi locali, leali e costanti, raccolti dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, d'intesa con l'organismo abilitato e con la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma.

     Durante la lavorazione è consentito l'impiego di sale comune (cloruro sodico) e di pepe con esclusione di trattamenti fisici e di sostanze chimiche, coloranti e conservanti e additivi di qualsiasi natura, fatta eccezione per il nitrato di sodio, che può essere miscelato con il sale comune nel limite massimo di un grammo per un chilogrammo di sale comune. Nell'ultima fase della lavorazione si procede alla sugnatura mediante rivestimento in superficie, nelle screpolature e nella fascia muscolare scoperta della coscia, di un impasto composto esclusivamente di sugna, sale, pepe e farina di cereali.

     Esaurita la lavorazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza, nonchè la ripetizione di precedenti fasi o interventi ad esclusione della sugnatura.

 

          Art. 8.

     Per la stagionatura le cosce vengono collocate in appositi locali muniti di finestre od altre aperture, in guisa da consentire una opportuna ventilazione e ricambio dell'aria secondo i metodi tradizionali con l'osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 14.

     La stagionatura prosegue in locali meno ventilati onde accentuare le caratteristiche di aroma e di fragranza del prodotto.

     I locali di stagionatura possono essere corredati di attrezzature idonee a mantenere in giusto equilibrio le caratteristiche termo-igrometriche dell'ambiente.

     Per le caratteristiche dei locali dello stabilimento di lavorazione si applica il successivo art. 14.

 

          Art. 9.

     Su istanza del produttore interessato gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano all'apposizione del contrassegno, previsto dal secondo comma dell'art. 5 della legge, eseguita mediante marchiatura con apposito contrassegno, accertando preliminarmente la sussistenza dei seguenti requisiti:

     a) compimento del periodo minimo di stagionatura prescritto dall'art. 3 della legge, previo esame dei registri, della documentazione e del sigillo, computando nel periodo stesso il mese nel quale è stato apposto il sigillo;

     b) conformità delle modalità di lavorazione alle norme del presente regolamento e agli usi locali, leali e costanti;

     c) esistenza delle altre caratteristiche merceologiche prescritte dalla legge.

     Gli incaricati devono previamente procedere alla spillatura di un numero di prosciutti sufficiente per ricavarne un giudizio probante di qualità. Se necessario, possono effettuare l'ispezione del prodotto mediante apertura di un certo numero di prosciutti (fino ad un massimo di 5 per ogni mille o frazione di mille), che restano a carico del produttore. Le caratteristiche organolettiche sono valutate nel loro insieme, potendosi operare una compensazione solo per lievissime deficienze.

     L'organismo abilitato custodisce la matrice degli strumenti per l'apposizione del contrassegno. Gli strumenti devono portare ciascuno un particolare segno di identificazione e sono affidati dall'organismo abilitato ai propri incaricati in occasione dell'applicazione del contrassegno sui prosciutti che può essere eseguita anche a cura del produttore.

     Il contrassegno è apposto anche più volte sulla cotenna del prosciutto, in modo da rimanere visibile fino alla completa utilizzazione del prodotto.

     L'incaricato dell'organismo abilitato preposto alla vigilanza dell'operazione è tenuto a compilare apposito verbale da cui deve risultare:

     1) il numero dei prosciutti presentati per l'apposizione del contrassegno;

     2) la data dell'inizio della stagionatura;

     3) i riferimenti desumibili dall'apposito registro previsto dal successivo articolo, necessari per l'individuazione del prodotto;

     4) la data di apposizione del contrassegno e il numero dei prosciutti sui quali esso viene apposto;

     5) il numero dei prosciutti ritenuti inidonei alla produzione tutelata, oggetto di contestazione.

     I prosciutti oggetto di contestazione sono custoditi con la cautela necessaria per impedire la loro sostituzione o comunque la loro manomissione dall'organismo abilitato ovvero dal produttore.

     Il produttore, al quale deve essere consegnata una copia del verbale, può far inserire nel verbale stesso le sue eventuali osservazioni in merito alle operazioni e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente. Restano comunque salvi i rimedi giurisdizionali previsti dalle norme vigenti.

     I prosciutti inidonei alla produzione tutelata sono privati del sigillo apposto all'inizio della lavorazione. Tale asportazione viene eseguita subito nel caso in cui non vi siano contestazioni ovvero sia trascorso il termine previsto dal precedente comma senza che venga richiesto il riesame, o qualora dal nuovo esame i prosciutti risultino inidonei alla produzione tutelata.

     L'operazione di annullamento è compiuta a cura del produttore, alla presenza dell'incaricato dell'organismo abilitato.

     Le operazioni di apposizione del contrassegno o di annullamento del sigillo devono risultare sull'apposito registro con le modalità stabilite dall'articolo successivo.

 

          Art. 10.

     Il produttore deve tenere, per ogni stabilimento, un apposito registro suddiviso in fogli mensili. Tutte le registrazioni devono essere effettuare, entro i termini prescritti dall'articolo successivo, nella parte mensile del registro corrispondente al mese e all'anno indicati nel sigillo.

     Il registro deve distintamente indicare:

     1) il numero d'ordine progressivo e la data della registrazione;

     2) il numero delle cosce suine con l'indicazione della data di apposizione del sigillo, del macello di provenienza e gli estremi della documentazione di cui al precedente art. 3;

     3) il numero di cosce suine con sigillo pervenute da altro stabilimento abilitato alla produzione tutelata, anche se appartenente allo stesso produttore;

     4) il numero di cosce suine con sigillo inviate ad altro stabilimento, anche se appartenente allo stesso produttore;

     5) il numero di cosce suine dalle quali viene asportato il sigillo;

     6) il numero dei prosciutti muniti del contrassegno previsto dall'art. 5 della legge, con l'indicazione della data e del numero progressivo del verbale.

     Nel registro sono comunque annotati i provvedimenti degli incaricati dell'organismo abilitato che possono essere oggetto di contestazioni da parte della ditta produttrice. Tali annotazioni devono recare a fianco la firma degli interessati e la data.

     Gli incaricati della vigilanza devono registrare, su apposita parte del registro, la data di ogni visita allo stabilimento e le irregolarità eventualmente accertate.

     Il registro su richiesta e a spese dell'interessato è fornito e vidimato in ciascun foglio dall'organismo abilitato.

     ll produttore deve conservare in distinte cartelle i documenti di cui al precedente art. 3 e le copie dei verbali redatti dagli incaricati dell'organismo abilitato.

 

          Art. 11.

     Le registrazioni di cui al precedente articolo devono essere effettuate senza abrasioni o spazi in bianco entro cinque giorni dalla data dell'avvenuta operazione. L'apposizione del sigillo di cui al precedente art. 4 deve essere registrata lo stesso giorno o il giorno successivo.

     I registri e la relativa documentazione devono essere custoditi per il periodo minimo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione.

 

          Art. 12.

     Il prosciutto munito di contrassegno può essere disossato.

     Il limite minimo di peso, fissato dall'art. 3 della legge per il prosciutto disossato, si intende riferito al prosciutto intero privato soltanto delle ossa.

     Il prosciutto disossato può essere confezionato, purchè ciascuna parte sia provvista del contrassegno.

 

          Art. 13.

     Il produttore deve essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ed essere riconosciuto dall'organismo abilitato, previo accertamento dei requisiti previsti dal successivo articolo.

     Per ottenere il riconoscimento, l'interessato deve presentare domanda da cui risulta:

     1) la denominazione e la sede della ditta produttrice;

     2) la sede dello stabilimento o degli stabilimenti per i quali viene chiesto l'attestato di idoneità;

     3) la descrizione dei locali e degli impianti.

     L'organismo abilitato dà comunicazione dei provvedimenti di riconoscimento e di revoca alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma. Questa ultima provvede alla formazione e alla tenuta di un elenco dei soggetti abilitati alla produzione tutelata.

     Sono a carico degli operatori interessati tutte le spese derivanti dagli adempimenti previsti dal presente regolamento e le spese per le perizie richieste dall'autorità o dall'interessato.

     L'organismo abilitato propone le tariffe relative alle singole operazioni di competenza che sono approvate dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità.

 

          Art. 14.

     Ogni stabilimento per essere considerato idoneo alla produzione del prosciutto di Parma, secondo le fasi e le modalità indicate nel presente regolamento, deve almeno essere munito di:

     a) locali per il ricevimento e il primo trattamento delle cosce suine;

     b) cella a umidità e temperature adeguate per le fasi di salagione e di riposo;

     c) locali indipendenti per le singole operazioni di stagionatura, conservazione e disossamento dei prosciutti, nel caso che si proceda a questa ultima operazione.

     I locali e le attrezzature dello stabilimento di produzione devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441.

 

          Art. 15.

     In caso di provvedimento negativo o di revoca o annullamento del riconoscimento, il sigillo apposto sulle cosce è asportato a cura e spese del produttore, alla presenza di un incaricato dell'organismo abilitato.

     Il produttore può evitare l'asportazione del sigillo comunicando, entro due giorni dall'emanazione del suddetto atto, che intende trasferire le cosce munite di sigillo presso altro stabilimento abilitato. Il trasferimento deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla suddetta comunicazione.

 

          Art. 16.

     Sulla produzione tutelata deve risultare la dicitura "Prosciutto di Parma - denominazione di origine tutelata ai sensi della legge 4 luglio 1970, n. 506", tradotta per quella destinata all'estero eventualmente in lingua estera. La predetta dicitura è apposta o sul prodotto ovvero sulle etichette, involucri, imballaggi e simili e deve essere scritta con carattere ben visibile e comunque con maggior risalto di qualsiasi altra indicazione. E' vietato apporre ogni altra indicazione ad eccezione di quelle obbligatoriamente previste dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441.

     E' vietato l'impiego di qualificativi, accrescitivi, diminutivi, variazioni della denominazione di origine tutelata "Prosciutto di Parma" (come extra, super, scelto, fino, vecchio, export, ecc.) anche in lingua estera.

     La produzione non tutelata non deve contenere sul prodotto ovvero su involucri, imballaggi, etichette o simili indicazioni che in qualsiasi modo, specie per ubicazione, colore e grandezza dei caratteri siano suscettibili di trarre in inganno l'acquirente.

     Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, i nomi dei comuni indicati nell'art. 1 della legge, che sono usati per il prosciutto non tutelato soltanto per indicare la sede della impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, in conformità di quanto previsto nell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dall'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, devono essere apposti con caratteri di altezza non superiore a 4 millimetri e di larghezza non superiore a 2 millimetri.

     La sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione deve essere indicata in maniera che per ubicazione, colore, grandezza e tipo dei caratteri non sia suscettibile di trarre in inganno il consumatore e non tenda ad eludere le prescrizioni del presente regolamento.

     In ogni caso, per la produzione non tutelata, la denominazione "Parma" non può essere utilizzata neppure come indicazione di provincia dovendo essere sostituita con la sigla "PR". Per le imprese o gli stabilimenti che hanno sede nel comune di Parma, la parola "Parma" utilizzata per indicare la sede dell'impresa e dello stabilimento deve essere riportata con caratteri di altezza non superiore a 4 mm e di larghezza non superiore a 2 mm.

     Le denominazioni geografiche riferentisi ai comuni indicati all'art. 1 della legge o loro deformazioni o variazioni, usate per indicare la ditta, il marchio d'impresa ovvero la ragione o denominazione sociale, possono essere impiegate nel caso in cui l'utilizzazione era già esistente alla data di pubblicazione della legge. Per il prosciutto non tutelato i relativi caratteri non debbono essere superiori a 7 mm di altezza e a 4 mm di larghezza.

 

          Art. 17.

     I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità possono svolgere la vigilanza prevista dall'art. 6 della legge avvalendosi del prefetto di Parma, della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, dell'organismo abilitato.

     Gli enti autarchici territoriali svolgono la vigilanza prevista dall'art. 6 della legge secondo le norme vigenti.

 

          Art. 18.

     Qualora a norma dell'art. 7 della legge, sia conferito l'incarico della vigilanza ad un consorzio volontario di produzione, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvede, d'intesa con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità, alla nomina di due membri del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale, scelti tra persone estranee ai ruoli organici delle amministrazioni interessate.

     Lo statuto del consorzio deve prevedere i seguenti organi: l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il collegio sindacale.

     Il consiglio di amministrazione è integrato da un membro designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Parma.

     Lo statuto del consorzio deve inoltre garantire la parità dei diritti di tutti gli aderenti ed assicurare ai piccoli produttori un'adeguata rappresentanza nel consiglio di amministrazione.

 

          Art. 19.

     La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 7 della legge deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio volontario al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato munita dei seguenti documenti:

     1) elenco dei soci corredato da un certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Parma attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7, punto 1), della legge.

     Per produzione si intende la produzione globale di prosciutti dei soci in rapporto alla produzione totale ottenuta nella zona tipica;

     2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

     3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

     Copia della domanda e dei documenti sopraindicati devono essere inviati anche al Ministero della sanità ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Nel caso in cui sia conferito a un consorzio l'incarico di vigilanza, la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma deve, almeno una volta l'anno, trasmettere ai Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste, per la sanità nonchè al prefetto di Parma una relazione illustrativa dell'attività svolta dal consorzio in esecuzione dell'incarico.

     Per lo svolgimento del suo compito la stazione sperimentale può accedere nei locali del consorzio e prendere visione di tutti i documenti attinenti allo svolgimento dell'incarico di vigilanza.

 

          Art. 20.

     Il consiglio di amministrazione del consorzio al quale sia stato affidato l'incarico della vigilanza può, previa formale diffida, essere sciolto con decreto motivato del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità, in caso di violazione di norme legislative, regolamentari o statutarie, o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio stesso o altre circostanze ne determinino l'irregolare funzionamento, pregiudicando l'assolvimento dell'incarico di vigilanza.

     Con lo stesso decreto è nominato un commissario governativo per la gestione straordinaria, che provvederà entro sei mesi della nomina, alla convocazione del nuovo consiglio di amministrazione.

     Nei casi di maggiore gravità, e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza sono svolte irregolarmente può essere disposta, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità, la revoca dell'incarico di vigilanza. La revoca è obbligatoria quando vengono meno le condizioni di cui al punto 1) dell'art. 7 della legge.

 

          Art. 21.

     Il consorzio che per qualsiasi motivo abbia perduto la qualifica di organismo abilitato deve consegnare al nuovo organismo abilitato i sigilli, i punzoni, le matrici, i timbri, i registri e comunque tutto il materiale in suo possesso necessario allo svolgimento dell'attività prevista dal presente regolamento.

 

          Art. 22.

     La vigilanza degli organi competenti si svolge nei confronti di chiunque produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prosciutto denominato "di Parma" o qualificato in modo da generare confusione con la produzione tutelata.

     Il personale incaricato della vigilanza, munito di documento di riconoscimento, rilasciato dalle pubbliche amministrazioni o dal consorzio al quale è affidata la vigilanza, può accedere liberamente negli stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, nei magazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita nonchè nei ristoranti, trattorie e altri pubblici esercizi e in genere ovunque si produca o si distribuisca a qualsiasi titolo per il consumo o si smerci prosciutto.

     La vigilanza si esplica altresì sui prodotti, sia all'atto della spedizione che durante il trasporto, nonchè al loro arrivo a destinazione.

     Per il prelevamento dei campioni e la esecuzione delle analisi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441. L'accertamento delle peculiari caratteristiche merceologiche del prosciutto di Parma si effettua secondo le disposizioni dell'art. 9 del presente regolamento.

     Gli incaricati della vigilanza possono svolgere indagini presso gli allevamenti dei suini, i macelli e le aziende commerciali operanti nel settore della produzione tutelata.

     Degli accertamenti ispettivi e peritali è redatto apposito verbale a cura degli agenti incaricati.

 

          Art. 23.

     Contro i provvedimenti adottati dall'organismo abilitato ai sensi della legge e del presente regolamento gli interessati possono proporre i ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente.

     In caso di accertata violazione alle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento, gli addetti alla vigilanza debbono presentare immediatamente rapporto al dirigente dell'organismo abilitato perchè provveda all'adozione dei consequenziali provvedimenti.

     Nel caso che i fatti accertati costituiscano reato, deve esserne fatto rapporto all'autorità giudiziaria.

 

          Art. 24.

     L'espletamento dei compiti di vigilanza affidati a un consorzio volontario di produzione, a norma dell'art. 7 della legge, è svolto da ispettori, cui sia stata riconosciuta dal prefetto di Parma la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento. Essi sono obbligati al segreto dei fatti di cui hanno comunque conoscenza, a cagione del loro ufficio.

     Il consorzio deve emanare il regolamento organico del personale di vigilanza e di quello comunque addetto alle operazioni previste dal presente decreto.

     Il personale decade dalla qualifica di guardia particolare per estinzione del rapporto di lavoro con il consorzio stesso.

 

          Art. 25.

     Le imprese già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono, a pena di decadenza, presentare la domanda di cui all'art. 13 entro sessanta giorni dalla data suddetta.

     Per il periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'incaricato dell'organismo abilitato può contrassegnare i prosciutti prodotti dalle imprese che hanno presentato la domanda di cui al precedente comma e riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, soltanto se la loro salagione è iniziata prima dell'entrata in funzione dell'organismo abilitato.

     In ogni caso l'applicazione del contrassegno avviene, su istanza del produttore, il quale è tenuto a fornire con documenti la prova della data della salagione delle cosce suine, nonchè della provenienza di queste da un macello sito nelle regioni indicate nell'art. 2 della legge.

     Per i prodotti in commercio non conformi alle norme per la produzione tutelata è concesso un periodo di smaltimento di dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

 

          Art. 26.

     Il marchio indelebile, il timbro indelebile, il sigillo e il contrassegno, previsti, rispettivamente, dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 9, sono proposti dall'organismo abilitato ed approvati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità.

 

          Art. 27.

     Ad eccezione degli articoli 1, 19, 25 primo comma e 26 il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato

(Omissis)