§ 4.3.45 – D.M. 18 luglio 1996, n. 454.
Regolamento riguardante il trattamento con radiazioni ionizzanti di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:18/07/1996
Numero:454


Sommario
Art. 1.      1. E' consentito il trattamento di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie con radiazioni ionizzanti
Art. 2.      1. Per il trattamento di cui all'art. 1, comma 1, possono essere utilizzate soltanto le sorgenti di radiazioni elencate nell'allegato I
Art. 3.      1. Per quanto riguarda l'etichettatura si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109


§ 4.3.45 – D.M. 18 luglio 1996, n. 454.

Regolamento riguardante il trattamento con radiazioni ionizzanti di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie.

(G.U. 31 agosto 1996, n. 204).

 

     Art. 1.

     1. E' consentito il trattamento di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie con radiazioni ionizzanti.

     2. La dose complessiva, massima, di radiazioni ionizzanti assorbita dai prodotti di cui al comma 1 non deve superare 10 KGy.

     3. La dose complessiva di cui al comma 2 può essere somministrata in più volte. Il trattamento di irradiazione esclude il ricorso combinato ad un trattamento chimico avente lo stesso scopo.

     4. Il trattamento di irradiazione dei prodotti di cui al comma 1 non può essere effettuato una seconda volta.

 

          Art. 2.

     1. Per il trattamento di cui all'art. 1, comma 1, possono essere utilizzate soltanto le sorgenti di radiazioni elencate nell'allegato I.

     2. La dose di cui all'art. 1, comma 2, deve essere calcolata come indicato nell'allegato II.

 

          Art. 3.

     1. Per quanto riguarda l'etichettatura si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

     2. L'etichetta deve inoltre riportare la denominazione e l'ubicazione dell'impianto o dello stabilimento che ha effettuato il trattamento.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti disciplinati dal decreto 30 agosto 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 1 ottobre 1973.

     4. Le cipolle, gli agli e le patate immesse sul mercato o etichettate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, conformi alle disposizioni preesistenti, possono essere commercializzate fino allo smaltimento delle scorte.

 

 

Allegato I

Sorgenti di radiazioni ionizzanti

 

     I prodotti alimentari possono essere trattati soltanto con i seguenti tipi di radiazioni ionizzanti:

     a) raggi gamma emessi da radionuclidi 60Co o 137Cs;

     b) raggi X emessi da sorgenti meccaniche attivate ad un livello energetico pari o inferiore a 5 MeV;

     c) elettroni emessi da sorgenti meccaniche attivate ad un livello energetico pari o inferiore a 10 MeV.

 

 

Allegato II

 

     1. Dosimetria.

     Dose globale media assorbita.

     Per determinare il grado di integrità del prodotto alimentare trattato con una dose globale media pari o inferiore a 10 kGy, possiamo assumere che gli effetti chimici da radiazione in questa particolare gamma di dosi siano direttamente proporzionali alla dose.

     La dose globale media D è espressa dal seguente integrale esteso al volume totale dei prodotti

 

 

 

 

 

 

D =

1

 

 

[*] p (x, y, z) d (x, y, z) dV

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     dove

     M = massa totale del campione trattato;

     p = densità locale nel punto (x, y, z);

     d = dose locale assorbita nel punto (x, y, z);

     dV = dx dy dz elemento infinitesimale di volume che nei casi reali è costituito da frazioni di volume.

     [*] = integrale

     Per prodotti omogenei o per prodotti sfusi con densità globale omogenea, la dose globale media assorbita può essere determinata direttamente inserendo un numero adeguato di dosimetri in punti scelti a caso ma oculatamente distribuiti in tutto il volume dei prodotti. Dalla distribuzione della dose così rilevata si può calcolare un valore medio che è la dose globale media assorbita.

     Se la forma della curva di distribuzione delle dosi all'interno del prodotto è ben costruita, si possono individuare i punti di dose massima e minima. Le misurazioni della distribuzione delle dosi in questi due punti in una serie di campioni del prodotto possono essere utilizzate per ottenere una stima della dose globale media. In alcuni casi, la media dei valori medi della dose minima (Dmin) e massima (Dmax) rappresenta una buona stima della dose globale media cioè

 

 

 

dose globale media =

Dmax + Dmin

 

 

 

2

il rapporto

Dmax

non deve superare 3.

 

Dmin

 

 

 

     2. Procedure.

     2.1. Prima di iniziare in modo regolare l'irradiazione di una determinata classe di prodotti alimentari in un impianto di irradiazione, si determinano le dosi minime e massime mediante una serie di misurazioni dosimetriche effettuate in tutto il volume del prodotto. Queste vanno ripetute un sufficiente numero di volte [3-5] per tener conto delle variazioni di densità o di geometria del prodotto.

     2.2. Le misurazioni vanno ripetute ogniqualvolta variano il prodotto, la sua geometria o le condizioni di irradiazione.

     2.3. Durante il processo si effettuano misurazioni dosimetriche di routine per garantire che non vengano superati i valori limite della dose. Le misurazioni vanno effettuate collocando dei dosimetri nelle posizioni di dose massima o minima oppure in una posizione di riferimento. La dose nella posizione di riferimento deve essere quantitativamente legata al valore massimo e minimo. La posizione di riferimento va localizzata in un punto opportuno all'interno o sulla superfice del prodotto, dove prevalgono bassi gradienti di dose.

     2.4. Le misurazioni dosimetriche di routine vanno effettuate in ciascuna partita e ad intervalli opportuni durante l'operazione.

     2.5. Nel caso in cui si irradino prodotti fluidi non imballati, non è possibile determinare la posizione della dose minima e di quella massima. Per determinare i valori estremi della dose si possono effettuare con il dosimetro delle misurazioni in punti scelti a caso.

     2.6. La misurazione delle dosi va effettuata impiegando sistemi dosimetrici riconosciuti e deve essere riferita a standard primari.

     2.7. Durante l'irradiazione, alcuni parametri dell'impianto devono essere controllati e registrati in continuazione. Per gli impianti a radionuclidi, i parametri comprendono la velocità di trasporto del prodotto o il tempo trascorso nella zona di irradiazione e l'indicazione esatta della corretta posizione della sorgente. Per gli impianti con acceleratore, i parametri comprendono la velocità di trasporto del prodotto e il livello di energia, la corrente elettronica e la larghezza dell'analizzatore dell'impianto.