Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.11 servizio di leva |
Data: | 08/11/1967 |
Numero: | 1323 |
Sommario |
Art. 1. Il rinvio della prestazione del servizio militare, a norma della legge 8 novembre 1966, n. 1033, può essere chiesto dai giovani obbligati al servizio di leva che siano in possesso di laurea, [...] |
Art. 2. Il Ministro per la difesa può concedere annualmente, ai sensi della legge di cui all'articolo precedente, non più di 100 rinvii del servizio di leva. |
Art. 3. Agli effetti dell'art. 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è valida l'opera prestata in qualsiasi Paese non europeo nel quale si svolgono programmi di assistenza tecnica previsti da un [...] |
Art. 4. Gli aspiranti al rinvio ed alla successiva dispensa dalla ferma di leva debbono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della [...] |
Art. 5. Le domande di rinvio debbono indicare il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita dei richiedenti, nonchè il distretto militare o la capitaneria di porto di iscrizione ed essere [...] |
Art. 6. I giovani, la cui richiesta di prestare servizio di assistenza tecnica nei Paesi in via di sviluppo sia stata accolta, giunti a destinazione entro il termine indicato nell'art. 4 della legge 8 [...] |
Art. 7. I giovani che abbiano assolto la loro opera di assistenza tecnica nei Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa, per un periodo di almeno due anni consecutivamente, sono ammessi, a domanda, alla [...] |
Art. 8. Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 5 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, i giovani che non portino a compimento il periodo di due anni consecutivi nel Paese di destinazione [...] |
§ 46.11.23 - D.P.R. 8 novembre 1967, n. 1323.
Disposizioni per l'applicazione della legge 8 novembre 1966, n. 1033, riguardante la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano.
(G.U. 19 gennaio 1968, n. 15)
Il rinvio della prestazione del servizio militare, a norma della
Il Ministro per la difesa può concedere annualmente, ai sensi della legge di cui all'articolo precedente, non più di 100 rinvii del servizio di leva.
Il numero annuale dei rinvii potrà essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per la pubblica istruzione.
Agli effetti dell'art. 1 della
La prestazione dell'opera di cui al comma precedente deve inserirsi nell'ambito di uno dei previsti programmi di assistenza.
Gli aspiranti al rinvio ed alla successiva dispensa dalla ferma di leva debbono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari - domanda in carta semplice entro il termine previsto dall'art. 4 della
Se trattasi, invece, di arruolati marittimi, la domanda deve pervenire al Ministero entro il trentesimo giorno che precede la data di inizio di incorporamento dello scaglione, se nota al richiedente, ovvero non oltre il quinto giorno successivo a quello della ricezione del precetto personale di chiamata alle armi. In quest'ultimo caso, la domanda, se regolarmente documentata, sospende l'avvio alle armi.
Le domande di rinvio debbono indicare il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita dei richiedenti, nonchè il distretto militare o la capitaneria di porto di iscrizione ed essere corredata dai seguenti documenti:
a) contratto o atto di chiamata o di promessa di ingaggio rilasciato da ditta o impresa italiana o straniera, oppure attestazione di una amministrazione pubblica italiana o di organismo o ente internazionale, riconosciuto dallo Stato italiano.
Nel documento devono essere indicati paese e località di impiego, natura del lavoro e presumibile data di inizio e durata di esso. Deve esservi, inoltre, fatta esplicita menzione dell'impegno di corrispondere le prestazioni previdenziali e assicurative nonchè ogni elemento atto a provare che la ditta o l'impresa o l'organismo o l'ente operano nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali stipulati dal Governo italiano con uno dei Paesi in via di sviluppo, fuori d'Europa, ovvero da organismi ed enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano.
Il documento stesso deve recare, in calce, una dichiarazione di convalida da parte del Ministero degli affari esteri, con specificazione che la prestazione dell'opera si inserisce nell'ambito di uno dei previsti programmi di assistenza tecnica;
b) diploma o certificato relativo a titolo di studio compreso tra quelli indicati nel precedente art. 1 in originale o in copia autentica;
c) assenso del genitore o di chi esercita la patria potestà per i minori, con firma autenticata da notaio o da segretario comunale;
d) certificato generale del casellario giudiziale.
I giovani, la cui richiesta di prestare servizio di assistenza tecnica nei Paesi in via di sviluppo sia stata accolta, giunti a destinazione entro il termine indicato nell'art. 4 della
A detta autorità comunicheranno gli elementi relativi alla località di destinazione, alla ditta o impresa, organismo od ente internazionale alle cui dipendenze prestano la propria attività ed ogni altra indicazione atta a consentire e facilitare l'opera di assistenza, di tutela e di controllo da parte dell'autorità stessa.
La Rappresentanza italiana darà comunicazione dell'arrivo degli interessati sui posti di lavoro ai Ministeri degli affari esteri e della difesa.
I giovani che abbiano assolto la loro opera di assistenza tecnica nei Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa, per un periodo di almeno due anni consecutivamente, sono ammessi, a domanda, alla dispensa dal compiere la ferma di leva e posti in congedo illimitato.
La domanda, in carta semplice, da inoltrare al Ministero della difesa - Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari - entro il sessantesimo giorno dal compimento dei due anni di cui al precedente comma, deve essere corredata da uno dei seguenti documenti [1]:
dichiarazione della ditta o impresa, italiana o straniera, dell'organismo o dell'ente internazionale attestante le date di inizio e di termine dell'opera di assistenza tecnica fornita. La dichiarazione deve essere convalidata, in calce, dalla Rappresentanza italiana nella cui circoscrizione territoriale è situato il luogo del lavoro;
dichiarazione del Ministero degli affari esteri attestante le date di inizio e di termine dell'opera prestata, nel caso in cui il giovane abbia fornito assistenza tecnica nel quadro di accordi bilaterali stipulati dal Governo italiano.
Il tempo richiesto dal viaggio per raggiungere la destinazione di impiego e per il rimpatrio non è considerato utile - nei casi di cui al presente articolo o al successivo art. 8 - ai fini del computo del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa.
Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 5 della
dichiarazione della Rappresentanza italiana attestante la data di arrivo e di partenza del giovane;
verbale di visita eseguita, a spese del richiedente, dal medico di fiducia della Rappresentanza italiana, vistato dal funzionario che dirige la Rappresentanza, in caso di rimpatrio per motivi di salute. L'interessato è inoltre, dopo il rimpatrio, sottoposto a visita medica di accertamento presso l'ospedale militare competente per territorio;
attestato rilasciato dalla ditta o impresa, italiana o straniera, confermato dalla Rappresentanza italiana oppure dichiarazione dell'organismo od ente internazionale o del Ministero degli affari esteri.
[1] Alinea così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 25 gennaio 1968, n. 21.