| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 87. Società |
| Capitolo: | 87.1 azioni |
| Data: | 07/10/2026 |
| Numero: | 189 |
| Sommario |
| Art. 1. Disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo |
| Art. 2. Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 |
| Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
| Art. 4. Entrata in vigore |
§ 87.1.32 - D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 189.
Recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.
(G.U. 21 ottobre 2026, n. 245)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale della
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
«Art. 66 bis.1 (Ammissione alle negoziazioni di società con strutture a voto plurimo). - 1. Il regolamento di un sistema multilaterale di negoziazione non può impedire l'ammissione alle negoziazioni di una società, italiana o europea, in ragione del fatto che la società ha emesso azioni con diritto di voto plurimo, conformemente alla
2. Le società che hanno chiesto l'ammissione alle negoziazioni o le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione o in un mercato di crescita per le piccole e medie imprese pubblicano le informazioni di cui al comma 3:
a) nel prospetto di offerta o nel documento di ammissione alle negoziazioni, ove redatti;
b) nella relazione finanziaria annuale o, se redatta, nella relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 78, paragrafo 2, lettera g), del
3. Le informazioni di cui al comma 2 riguardano i seguenti elementi:
a) la struttura del capitale sociale della società con l'indicazione delle varie categorie di azioni, comprese le azioni che non sono ammesse alla negoziazione, e, per ciascuna categoria di azioni:
1) i diritti e gli obblighi connessi alle azioni in tale categoria;
2) la percentuale del capitale sociale totale o del numero complessivo di azioni che le azioni di tale categoria rappresentano;
3) il numero totale di voti che le azioni di tale categoria rappresentano;
b) eventuali restrizioni al trasferimento di azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla società e che potrebbero comportare tali restrizioni;
c) eventuali restrizioni ai diritti di voto delle azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla società e che potrebbero comportare tali restrizioni;
d) l'identità, se nota alla società, degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo che rappresentano più del 5 per cento del totale dei diritti e delle persone fisiche o dei soggetti giuridici autorizzati a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso. Ai fini della presente lettera, se gli azionisti o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei loro nomi.
4. Il sistema multilaterale di negoziazione assicura che le azioni delle società che hanno emesso azioni con diritto di voto plurimo ammesse alle negoziazioni in tale sede di negoziazione siano chiaramente identificate come tali. Le stesse società informano i gestori del mercato in merito all'esistenza di strutture con azioni a voto plurimo.
5. La Consob può dettare eventuali disposizioni di attuazione del presente articolo.».
Art. 2. Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
a) all'articolo 114, comma 3, le parole: «su successiva richiesta della Consob» sono sostituite dalle seguenti: «, su successiva richiesta della Consob o con le diverse modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento,»;
b) l'articolo 187-ter.1 è sostituito dal seguente:
«Art. 187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del
a) in caso di violazione dell'articolo 16 del
b) in caso di violazione dell'articolo 17 del
c) in caso di violazione degli articoli 18 o 19 del
d) in caso di violazione dell'articolo 20 del
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, si tiene conto del fatturato qualora sia determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.
3. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da cinquemila euro fino a un milione di euro per le violazioni degli articoli 16 e 17 del
b) da cinquemila euro fino a un cinquecentomila euro per le violazioni degli articoli 18, 19 e 20 del
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 3 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.
6. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del
7. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del
c) all'articolo 187-quater:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a) le parole: «o presso fondi pensione» sono sostituite dalle seguenti: «presso fondi pensione o società di consulenza finanziaria»;
1.2) alla lettera b) dopo le parole: «al medesimo gruppo di società quotate» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè di amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza»;
1.3) alla lettera d) dopo le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» sono aggiunte le seguenti: «e per i consulenti finanziari autonomi»;
2) al comma 1-bis le parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «La Consob»;
3) al comma 3 dopo le parole: «alle società di revisione» sono inserite le seguenti: «nonchè agli amministratori di indici di riferimento o ai contributori sottoposti a vigilanza»;
d) all'articolo 187-octies:
1) al comma 4:
1.1) alla lettera a), le parole: «anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del
1.2) alla lettera a-bis), le parole: «all'articolo 55, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 98-undetricies, comma 1,»;
1.3) alla lettera c), le parole: «anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del
1.4) alla lettera d), le parole: «, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del
1.5) alla lettera e), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente «;»;
2) al comma 5:
2.1) al primo periodo, le parole: «procuratore della Repubblica» sono sostituite dalla seguente: «giudice»;
2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati» sono inserite le seguenti: «, dagli amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Entro il termine di conservazione stabilito dalla legge, la richiesta di cui al comma 4, lettera b), può avere a oggetto esclusivamente dati riguardanti soggetti nei confronti dei quali la Consob ha precedentemente acquisito indizi di colpevolezza e relativi a un periodo temporale strettamente correlato alle esigenze di accertamento della violazione.»;
e) all'articolo 191-bis:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), le parole: «o presso fondi pensione» sono sostituite dalle seguenti: «presso fondi pensione o società di consulenza finanziaria»;
1.2) alla lettera d), dopo le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» sono aggiunte le seguenti: «e per i consulenti finanziari autonomi»;
f) all'articolo 194-bis, comma 1, dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente:
«g-ter) l'onere per l'autore della violazione derivante dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale e amministrativa per la stessa condotta;».
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.