| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 86. Sanità |
| Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
| Data: | 12/06/2026 |
| Numero: | 111 |
| Sommario |
| Art. 1. Estensione dei servizi di assistenza sanitaria italiana per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono [...] |
| Art. 2. Contributo nazionale per l'assistenza sanitaria per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA |
| Art. 3. Disposizioni finanziarie |
| Art. 4. Disposizioni finali |
§ 86.11.585 - L. 12 giugno 2026, n. 111.
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio.
(G.U. 27 giugno 2026, n. 147)
Art. 1. Estensione dei servizi di assistenza sanitaria italiana per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA
1. All'articolo 19, terzo comma, della
2. Il rilascio della tessera sanitaria nazionale, valida nel territorio italiano, nei confronti dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), è subordinato al versamento del contributo di cui all'articolo 2.
3. All'articolo 7 della
«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio».
Art. 2. Contributo nazionale per l'assistenza sanitaria per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA
1. Il possesso della tessera sanitaria nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, in corso di validità è condizione necessaria per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA. La tessera è valida per periodi annuali continuativi decorrenti dalla data di rilascio. L'ammontare del contributo, non frazionabile, per il rilascio e il rinnovo della validità della tessera è determinato in 2.000 euro annui. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ammontare del contributo di cui al terzo periodo può essere adeguato annualmente tenendo conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 2, e della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
2. I cittadini minorenni iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA, sono esonerati dal pagamento del contributo di cui al comma 1, purchè almeno un genitore o il tutore legale sia in possesso della tessera sanitaria nazionale in corso di validità ai sensi del comma 1.
3. Il mancato versamento del contributo annuale di cui al comma 1 comporta la sospensione dell'utente dall'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. In assenza del versamento del contributo di cui al comma 1 non possono essere erogate a carico del Servizio sanitario nazionale prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti.
4. In caso di sospensione ai sensi del comma 3, il rinnovo della tessera sanitaria nazionale per l'accesso alle prestazioni è subordinato al versamento del contributo riferito al periodo annuale in corso nonchè dei contributi dovuti per il periodo di sospensione maggiorati degli interessi legali.
5. Il contributo di cui al comma 1 è versato dai soggetti interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
Art. 3. Disposizioni finanziarie
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4. Disposizioni finali
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati le modalità attuative per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA, gli aspetti relativi al procedimento amministrativo correlato e l'attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla presente legge.