| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 4. Alimenti e bevande |
| Capitolo: | 4.4 alimenti per animali |
| Data: | 25/09/2026 |
| Numero: | 178 |
| Sommario |
| Art. 1. Finalità e ambito di applicazione |
| Art. 2. Definizioni |
| Art. 3. Piano nazionale residui |
| Art. 4. Autorità centrale competente per il Piano nazionale residui |
| Art. 5. Attività di campionamento e analisi |
| Art. 6. Gestione dei casi di non conformità |
| Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 |
| Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 4.4.41 - D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 178.
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, in materia di controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi.
(G.U. 8 ottobre 2026, n. 234)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2026;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 23 luglio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della salute e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del
2. Ai fini del presente decreto, inoltre, si applicano le seguenti definizioni:
a) «Piano nazionale residui (PNR)»: Piano nazionale per l'esecuzione dei controlli ufficiali negli alimenti di origine animale, negli animali vivi, nei loro tessuti, fluidi biologici ed escrementi e nell'acqua di abbeveraggio, per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate;
b) «Laboratorio nazionale di riferimento designato per i residui di sostanze farmacologicamente attive»: l'Istituto superiore di sanità;
c) «Sistema informatico NSIS/RaDISAN»: sistema informativo unico nazionale per la raccolta di dati analitici nel settore della sicurezza alimentare gestito dal Ministero della salute;
d) «Attività di extrapiano nell'ambito del Piano nazionale residui (PNR)»: controlli mirati e aggiuntivi rispetto alla programmazione standard, attivati per specifiche esigenze nazionali o locali, finalizzati a intensificare la ricerca di sostanze vietate o autorizzate su specifiche categorie animali o prodotti alimentari.
Art. 3. Piano nazionale residui
1. Il Piano nazionale residui, di seguito anche «PNR», si articola in:
a) Piano mirato: Piano nazionale di controllo della produzione, basato sul rischio, che prevede il campionamento di animali destinati alla produzione di alimenti e di alimenti di origine animale prodotti in Italia e negli altri Stati membri per la verifica:
1) della eventuale presenza di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate;
2) della conformità ai limiti massimi di residui e ai tenori massimi delle sostanze farmacologicamente attive definiti dalle norme eurounitarie e nazionali;
b) Piano di sorveglianza: Piano nazionale di sorveglianza della produzione randomizzato, basato su un campionamento casuale di prodotti di provenienza nazionale e unionale, per la ricerca di un'ampia gamma di sostanze con metodi analitici a prestazioni elevate;
c) Piano paesi terzi: Piano nazionale di controllo degli animali e dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano importati da paesi terzi, basato sul rischio, volto a verificare la conformità alla legislazione europea sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate o vietate, e la conformità ai limiti massimi di residui e ai tenori massimi. Il Piano paesi terzi disciplina la programmazione dei controlli alle frontiere al fine di verificare, conformemente ai criteri e alle frequenze di campionamento di cui agli allegati VI e VII al
2. Le sostanze farmacologicamente attive da ricercare negli animali destinati alla produzione di alimenti e negli alimenti di origine animale sono riportate nell'allegato I al
3. Il Piano mirato è strutturato secondo quanto previsto agli articoli 4 e 7 del
a) i criteri per la selezione di combinazioni specifiche di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti;
b) i criteri per la strategia di campionamento;
c) la frequenza minima di campionamento.
4. Il Piano di sorveglianza è strutturato secondo quanto previsto agli articoli 5 e 7 del
a) i criteri per la selezione di combinazioni specifiche di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti;
b) i criteri per la strategia di campionamento;
c) i criteri per la definizione della frequenza minima di campionamento, tenendo conto del numero minimo di campioni assegnato all'Italia.
5. Il Piano paesi terzi è strutturato secondo quanto previsto agli articoli 6 e 7 del
a) i criteri per la selezione di combinazioni specifiche di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti;
b) i criteri per la strategia di campionamento;
c) la frequenza minima di campionamento.
6. Il Ministero della salute o le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono pianificare delle attività di Extrapiano di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).
7. Tutte le attività del presente articolo, comprese le attività di Extrapiano, sono pianificate e rendicontate nel sistema informatico NSIS/RaDISAN, secondo le modalità stabilite nel PNR. Nell'attività di rendicontazione devono essere inseriti nel sistema informatico NSIS/RaDISAN tutti i dati relativi al campionamento e alle analisi effettuate sui campioni, nonchè le azioni intraprese in caso di non conformità e la causa della non conformità. Nello stesso sistema informatico devono essere rendicontati anche i dati relativi ai campionamenti su sospetto, derivanti dalle attività del presente articolo.
8. Ai fini delle ricerche di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, nuclei operativi regionali di vigilanza veterinaria (N.O.R.V.).
Art. 4. Autorità centrale competente per il Piano nazionale residui
1. Il Ministero della salute è l'autorità centrale competente, responsabile della predisposizione, dell'organizzazione e del coordinamento del PNR, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del
2. Il Ministero della salute:
a) aggiorna annualmente il PNR di cui all'articolo 3;
b) adotta con tempestività interventi correttivi durante l'implementazione delle attività;
c) coordina le attività dei servizi centrali e regionali e di tutti i servizi coinvolti nei controlli sui residui di cui all'articolo 1;
d) raccoglie le informazioni necessarie per la valutazione dei risultati ottenuti e delle azioni intraprese in caso di non conformità;
e) trasmette annualmente alla Commissione europea e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il PNR per l'anno in corso e i risultati del PNR dell'anno precedente, secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del
f) elabora indicazioni operative per assicurare l'omogeneità dei comportamenti sul territorio nazionale, nel rispetto di quanto previsto dal
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero della salute si avvale della collaborazione di un gruppo di lavoro permanente, denominato «Gruppo residui», che svolge funzioni di supporto e consultive e, in particolare:
a) fornisce supporto per la preparazione del PNR annuale e per la predisposizione della relazione annuale;
b) esamina gli esiti annuali delle attività del PNR;
c) individua le eventuali modifiche da apportare al PNR, tenendo in considerazione gli esiti delle attività di controllo dell'anno precedente, le eventuali segnalazioni provenienti dal territorio e le indicazioni della Commissione europea e dei laboratori europei di riferimento;
d) fornisce supporto per le attività europee inerenti al PNR e per le riunioni con la Commissione europea e con l'EFSA;
e) partecipa alla redazione delle indicazioni operative di cui al comma 2, lettera f).
4. Il gruppo residui è composto da tredici componenti, di cui cinque esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, due esperti dell'Istituto superiore di sanità, un esperto del Laboratorio nazionale di riferimento, un rappresentante della rete dei laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), designato dal Coordinamento degli IIZZSS, un esperto del Centro di referenza nazionale per le indagini biologiche sugli anabolizzanti animali (CIBA) e tre rappresentanti del Ministero della salute.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono nominati i componenti del gruppo residui e sono disciplinate le modalità di funzionamento dello stesso.
6. Alle riunioni del gruppo residui possono partecipare esperti di altri settori, quali, a titolo esemplificativo, esperti dei sistemi informativi, del farmaco veterinario, dei mangimi, dei prodotti fitosanitari e biocidi, e rappresentanti dei Corpi di polizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Ai componenti del gruppo residui e ai soggetti di cui al comma 6 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, restano ferme le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle aziende sanitarie locali, come definite dall'articolo 2, comma 1, del
Art. 5. Attività di campionamento e analisi
1. Tutti i campioni sono prelevati e analizzati conformemente al
2. I campioni sono analizzati dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, o, in casi particolari, da altri laboratori eventualmente individuati dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
Art. 6. Gestione dei casi di non conformità
1. Le azioni successive al riscontro delle non conformità devono essere immediate e coerenti con la non conformità riscontrata, al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità, stabilire le responsabilità dell'operatore e assicurare che l'operatore ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi, secondo quanto previsto dall'articolo 138, paragrafo 1, lettere a) e b), del
2. In caso di sospetta o accertata non conformità a norme dell'Unione europea o nazionali su sostanze farmacologicamente attive in animali vivi o prodotti di origine animale, l'autorità competente, di cui agli articoli 4, comma 1, e 7, comma 4, del
a) alla regione, alla provincia autonoma, o all'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (UVAC) che ha disposto il campionamento;
b) alla regione o alla provincia autonoma di origine dell'animale o del prodotto, se diversa, e alla Azienda sanitaria locale (ASL) competente per l'allevamento di origine, al fine di avviare immediatamente le indagini necessarie;
c) all'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS);
d) alla direzione generale del Ministero della salute competente in materia di igiene e di sicurezza alimentare, specificando il tipo di Piano a cui la non conformità si riferisce. Per le non conformità che riguardano animali ovvero prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti da Stati membri o paesi terzi, la comunicazione deve essere effettuata anche alla direzione generale del Ministero della salute competente in materia di salute animale.
3. In caso di contestazione, si applicano gli articoli 7 e 8 del
Art. 7. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «, nonchè le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti» sono soppresse;
2) al comma 3, la lettera p) è abrogata;
b) gli articoli 9, 11, 12 e 20 sono abrogati;
c) gli allegati I, II, III e IV sono abrogati.
Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.